Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-06, n. 201602342

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-06, n. 201602342
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602342
Data del deposito : 6 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08260/2015 REG.RIC.

N. 02342/2016REG.PROV.COLL.

N. 08260/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8260 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. D Z e dall’Avv. C F, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00348/2015, resa tra le parti, concernente la mancata idoneità attitudinale per la riammissione in servizio


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per il Ministero dell’Interno, appellante, l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino e per -OMISSIS-, appellato, gli avvocati D Z;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, odierno appellato e già Ispettore della Polizia di Stato, ha impugnato avanti al T.A.R. Veneto il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- reso in data 9.5.2012, notificatogli il 18.6.2012, che ha recepito il verbale della Commissione per i requisiti attitudinali del 27.2.2012 e tutti gli atti connessi.

1.1. Con tale verbale la Commissione, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto, 13.6.2011, n. 978, che aveva annullato per carenza di motivazione il precedente decreto del Capo della Polizia reso in data 28.11.2006, ha riconfermato il giudizio di non idoneità di -OMISSIS- alla riammissione in servizio.

1.2. Il ricorrente, deducendo diversi vizi del decreto impugnato, ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del menzionato decreto e degli atti che lo integrano – verbale e scheda di valutazione – anche ai fini della reintegrazione in servizio con effetti giuridici ed economici a decorrere anche dalla data delle nuove valutazioni.

1.3. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso ex adverso proposto.

2. Il T.A.R. veneto, nella sentenza n. 348 del 24.3.2015 qui impugnata, ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui, in sede di riedizione dell’impugnato giudizio di non idoneità attitudinale, la Commissione sarebbe incorsa nel medesimo vizio di legittimità, già in precedenza stigmatizzato, atteso che, nel motivare il suo giudizio attraverso il mero rinvio ai risultati delle prove psico-attitudinali già svolte dall’odierno ricorrente, non avrebbe proceduto alla riformulazione motivata del giudizio finale.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso in primo grado.

2.2. Si è costituito l’appellato -OMISSIS-, con memoria depositata il 22.10.2015, per chiedere la reiezione dell’avverso gravame.

2.3. Con ordinanza n. 4909 del 29.10.2015 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, proposta dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 98 c.p.a., e ha fissato l’udienza pubblica per la sollecita trattazione del merito.

2.4. Infine, nell’udienza del 14.4.2016, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello del Ministero è fondato e va accolto.

4. Occorre ricostruire qui, in rapida sintesi, la complessa vicenda che ha visto coinvolto l’odierno appellato, -OMISSIS-, già Ispettore della Polizia di Stato.

4.1. Egli è stato destinatario di un provvedimento disciplinare di destituzione, con decreto emesso il 23.11.2001 e notificatogli il 9.1.2002 (e poi corretto con successivo decreto del 14.3.2002 e notificatogli il 22.7.2002), dopo una lunga fase di sospensione cautelare dal servizio.

4.2. Tale provvedimento di destituzione, che trae la propria lontana origine da precedenti indagini penali per i delitti di spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.) e per falsificazione del tesserino in dotazione alla Polizia nonché, successivamente, da indagini per il delitto di evasione mentre era ristretto agli arresti domiciliari, sfociate, quanto al primo, nell’assoluzione per mancanza dell’elemento psicologico e, quanto al secondo, in un decreto di archiviazione, è stato annullato dal T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 3535 del 19.9.2005, per la tardività della contestazione degli addebiti avvenuta oltre due anni dal deposito in cancelleria del decreto penale di archiviazione per i fatti, anche di rilevanza penale, che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, in ritenuta violazione dell’art. 9, comma sesto, del d.P.R. 737/1981.

4.3. Con decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- 2^/-OMISSIS- del 21.3.2006, in esecuzione di tale sentenza, sono stati disposti l’annullamento della destituzione e la riammissione in servizio, ma veniva altresì statuito di sottoporlo a visita al fine di accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che espletano funzioni di polizia, in considerazione del lungo periodo di assenza dal servizio.

4.4. L’art. 2 del citato decreto, infatti, disponeva espressamente che « l’ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-, all’atto della riammissione in servizio, deve essere avviato a visita, al fine di accertarne l’idoneità psico-fisica ed attitudinale ai servizi d’istituto ».

4.5. Tale decreto è stato impugnato dall’interessato con ricorso proposto avanti al T.A.R. Veneto, nella parte in cui subordinava appunto la sua riammissione in servizio ad una nuova verifica dell’inidoneità attitudinale.

4.6. Con successivo decreto del Capo della Polizia in data 28.11.2016, avendo ritenuto, all’esito di tale verifica, la Commissione per la valutazione medico-legale e l’idoneità dei dipendenti della Polizia di Stato -OMISSIS- non idoneo alla riammissione in servizio, il Ministero dell’Interno ha dichiarato cessato lo stesso dall’impiego nei ruoli del personale della Polizia di Stato dal 27.10.2006, giorno successivo al completamento degli accertamenti sul possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, dai quali è scaturito il giudizio di non idoneità.

4.7. Avverso tali sopravvenuti atti, nonché gli atti presupposti – in particolare il verbale n. 1 del 26.10.2006 della Commissione per i requisiti attitudinali, la nota n. -OMISSIS- del 30.10.2006 con la quale non è stato ritenuto idoneo alla riammissione in servizio – e conseguenti, l’interessato ha proposto, quindi, motivi aggiunti al T.A.R. Veneto, deducendo diversi motivi di illegittimità, ed ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli stessi.

4.8. Il T.A.R. Veneto, con l’ordinanza n. 234 dell’11.4.2007, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.

4.9. Tale ordinanza è stata confermata, in sede di appello cautelare, da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza della sez. VI, 29.8.2007, n. 4554.

4.10. Infine, con la sentenza n. 978 del 13.6.2011, il T.A.R. Veneto, come si è già premesso, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati per eccesso di potere, ritenendo viziato il giudizio di inidoneità attitudinale espresso dalla competente Commissione sotto il profilo della carenza motivazionale, osservando che « nella specie la commissione dei periti selettori, nell’esprimere il giudizio di competenza, non ha minimamente giustificato la propria valutazione negativa, onde consentire all’interessato di ripercorrere l’impianto motivazionale al fine di valutarne la correttezza o meno » (p. 7 della sentenza impugnata).

4.11. Lo stesso T.A.R., nella sentenza testé menzionata, ha tuttavia precisato che « una volta annullato per ragioni formali il giudizio teso all’accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia, l’Amministrazione può procedere alla sua rinnovazione emendando i vizi riscontrati » e che « la commissione dovrà rideterminarsi sulle prove psico-attitudinali sostenute dall’odierno ricorrente esternando, qualora pervenga ad un giudizio non favorevole, specifica motivazione » (pp.

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