Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-26, n. 202200546
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Pubblicato il 26/01/2022
N. 00546/2022REG.PROV.COLL.
N. 03898/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3898 del 2014, proposto dal signor P S, rappresentato e difeso dagli avvocati P R e P S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Appia Nuova, n. 96;
contro
il Comune di Ranica, in persona del sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
nei confronti
- della signora G A, non costituita in giudizio;
- del signor G P, non costituito in giudizio;
- dell’Immobiliare Alzano s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, n. 905/2013, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, svoltasi con modalità telematica, e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per parte appellante, l’avvocato P S;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 410 del 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, avverso il permesso di costruire n. 2187 del 9 luglio 2012, rilasciato dal Comune di Ranica in favore di una società promissaria acquirente di un fondo vicino, di proprietà di due persone fisiche, in quanto non sarebbe stata prevista la realizzazione, nel quadro di una nuova abitazione residenziale, di una superficie drenante sufficiente in base alle disposizioni regolamentari comunali di settore.
1.1. La società controinteressata si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso, mentre le due persone fisiche controinteressate e il Comune di Ranica non si sono costituiti.
2. Con l’impugnata sentenza n. 905 del 25 ottobre 2013, il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, dopo aver disposto a carico del Comune una verificazione tecnica (poi concretamente effettuata), ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore, della società controinteressata, delle spese di lite, liquidate in euro 1.750.
In particolare, il T.a.r. ha osservato « le varie preoccupazioni anche finali, del ricorrente, non riescono a dimostrare la insufficienza superficiaria di aree concretamente destinate alla funzione drenante. D’altra parte l’effettiva misura di quest’ultima resta rispettosa delle previsioni di cui agli articoli in precedenza invocati. Ciò in quanto in tanto il fondo in questione risulta pacificamente intercluso in modo totale anche in termini di materializzazioni edilizie – abitative e rispetto alla cui così caratteristica la detta percentuale del 30% è indicata come obiettivo tendenziale. Alla stregua di quanto concluso è irrilevante la posizione di quella giurisprudenza che, in relazione a fattispecie consimili, pretende l’insistenza, a fini di legittimazione attiva, di elementi ulteriori oltre alla mera vicinitas stabile. Tanto concluso non esclude la presentazione di tutte quelle azioni civili, in teoria, postulabili per il caso di specie nei confronti della Società controinteressata o comunque del proprietario di quella abitazione della cui carenza di superficie drenante ci si è qui lamentati ».
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 aprile 2014 e in data 10 maggio 2014 – l’interessato ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.
4. Il Comune di Ranica, la società e le due persone fisiche controinteressate, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
5. In vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato memoria.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 luglio 2021, svoltasi con modalità telematica.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. Tramite il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza gravata per erroneità in fatto, illogicità, contraddittorietà, nonché per violazione del principio di terzietà del consulente e violazione dell’art. 2 delle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio e dell’art.