Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-07-15, n. 201303856

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-07-15, n. 201303856
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303856
Data del deposito : 15 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00488/2013 REG.RIC.

N. 03856/2013REG.PROV.COLL.

N. 00488/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 488 del 2013, proposto da:
P M C, rappresentata e difesa dagli avvocati D V e A L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro

Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. E R, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. E Q in Roma, via Nicolò Porpora, 16;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati E M e P D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E Q in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

nei confronti di

Giorgio P;

per la riforma,

della sentenza del T.A.R. LAZIO, SEZIONE I TER n. 10088/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 9533/2012 - attribuzione seggio per la carica di consigliere comunale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia e della Regione Lombardia;

Visto l’appello incidentale del Consiglio Regionale della Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avv. D V, l’avv. E R e l’avv. E Q per delega dell’avv. Dario Vivone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- In esito alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, il Consiglio neo eletto in data 28 luglio 2010 procedeva alla convalida degli eletti e, tra questi, del consigliere signor Giorgio P, eletto nella circoscrizione provinciale di Como.

2.- La signora Paola C, prima dei non eletti nella suddetta circoscrizione di Como nella stessa lista del consigliere Giorgio P, con ricorso ex art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960 impugnava davanti al Tribunale di Milano la convalida delle elezioni, allegando l’esistenza di una causa di ineleggibilità del candidato signor Giorgio P ex art. 2, n. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154, con richiesta di annullamento dell’elezione del signor Giorgio P e dichiarazione del suo diritto a subentrargli in via di surrogazione.

La causa di incompatibilità era connessa alla carica del signor P di amministratore di una società con capitale maggioritario indirettamente posseduto dalla Regione Lombardia, dalla quale aveva rassegnato tardivamente le dimissioni.

3.- Il Tribunale di Como respingeva il ricorso, la Corte di Appello accoglieva parzialmente l’appello incidentale relativo alla mancata dimostrazione dell’interesse ad agire.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9533 del 2012, accoglieva il ricorso e per l’effetto:

cassava la sentenza impugnata;

estrometteva dal giudizio il Consiglio e la Giunta regionale;

dichiarava la decadenza del signor P dalla carica di consigliere regionale;

disponeva la surrogazione del primo dei non eletti della lista.

4.- In esecuzione della sentenza della Cassazione, il Consiglio regionale con deliberazione n. 466 del 19 giugno 2012, prendeva atto della decadenza del consigliere P a far data dalla pubblicazione della sentenza e della surrogazione sul seggio vacante della signora C. Con successiva deliberazione n. 513 del 17 luglio 2012 convalidava l’elezione a consigliere della ricorrente signora P M C.

5.- La signora C con ricorso al TAR Lazio chiedeva l’esatta ottemperanza della sentenza della Corte di Cassazione in relazione alla retrodatazione a tutti gli effetti, anche economici, della surrogazione.

6.- Il TAR Lazio con sentenza n. 10088 del 4 dicembre 2012 respingeva il ricorso, ritenendo che “ non è fissata nel decisum ne é contemplata…la statuizione concernente la decorrenza (retroattiva o meno) della surrogazione ovvero il diritto, che costituisce il punto focale della domanda di giustizia introdotta col corrente giudizio, al trattamento economico previdenziale non fruito dalla sostituita..” , aggiungendo che “ quand’anche debba riconoscersi alla surrogazione sancita dalla Suprema Corte naturale valenza retroattiva (essendo stata statuita la decadenza del G.P., non per fatto sopravvenuto all’elezione ma per l’esistenza di una causa di ineleggibilità precedente alla stessa elezione), in ogni caso, resterebbe al di fuori degli effetti dello spettro del giudicato né potrebbe ad esso ricollegarsi in via diretta ed immediata, la definizione della posizione retributiva previdenziale dell’interessata…comportando un’attività interpretativa/integrativa degli obblighi direttamente rivenienti dal giudicato non consentita”.

7.- La signora C, con l’atto qui in esame, ha impugnato la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per error in iudicando per violazione dell’art.

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