Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-25, n. 201907288
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2019
N. 07288/2019REG.PROV.COLL.
N. 00367/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2012, proposto dalla società
WA d.r.l. e Impresa Edile D'Amico NR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Ugo Ojetti, 114;
contro
RO AL (già Comune di RO), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, domiciliataria ex lege in RO, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione della Motorizzazione - IV Direzione Centrale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, Sez. II n. 3900/2011, resa tra le parti, concernente quantificazione risarcimento danni subiti a seguito di istituzione senso unico di via Veientana Vetere da via mastro Gabriello a via Ghisalba;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO AL (già Comune di RO) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Donato D'Angelo, su delega di Francesco Antonio Caputo, Pierludovico Patriarca, su delega di Giorgio Pasquali, e l’Avv.to dello Stato Gaetana Natale.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, RO, sez. II, con la sentenza 6 maggio 2011, n. 3900, ha accolto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellata, per l’annullamento: della risoluzione n. 54 del 6.11.2006 adottata dal Consiglio del Municipio RO XX avente ad oggetto l'istituzione del senso unico di via Veientana Vetere da via Mastro Gabriello a via Ghisalba; del parere favorevole del 17.10.2006 espresso dalla Commissione Traffico Mobilità del Municipio XX del Comune di RO; del verbale relativo alla seduta della Commissione del 26.6.2007; infine, della determinazione dirigenziale del XX Gruppo del Corpo della Polizia Municipale n. 50 del 24.1.2007.
Il TAR ha, inoltre, condannato il Comune appellante al risarcimento del danno quantificato nella somma di euro 106.386,00, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- dalla relazione tecnica del commissario ad acta è risultata la fondatezza dei rilievi tecnici di parte ricorrente;
- è emerso, per un verso, come la soluzione tecnica posta a fondamento della determinazione impugnata fosse fortemente pregiudizievole dell’attività imprenditoriale della società ricorrente, rendendo particolarmente disagevole l’accesso alla sede dell’impresa;
- è emerso, per altro verso, che le perseguite finalità di carattere pubblicistico, di salvaguardia della fluidità e della sicurezza del traffico non risultassero obiettivamente realizzate, in quanto vanificate dalla conseguente deviazione del traffico pesante sulla rimanente viabilità, dai connessi ripetuti blocchi della circolazione e dai persistenti rischi per l’incolumità pubblica;
- dall’accertamento tecnico è emersa peraltro la configurabilità di diversa soluzione organizzativa della viabilità, compatibile con il vigente codice della strada, che meglio garantisce il contemperamento delle diverse esigenze implicate dall’azione amministrativa, consentendo, per un verso, l’accesso dei veicoli industriali alla sede dell’impresa della ricorrente e, per altro verso, la salvaguardia dell’interesse generale alla sicurezza della circolazione;
- deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno, considerata l’imputabilità a titolo di colpa all’Amministrazione resistente del fatto illecito causativo di danno, in ragione della insufficiente ed inadeguata valutazione degli elementi tecnici posti a fondamento della determinazione impugnata che, per tale motivo, si è risolta in una soluzione non conforme ai principi di buona amministrazione, imparzialità ed efficienza dell’azione pubblica;
- infatti, una più adeguata istruttoria avrebbe consentito una più corretto apprezzamento di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della scelta di discrezionalità tecnica;
- risulta per tabulas la sussistenza del nesso di causalità del danno subito dalla ricorrente società WA, in ragione della necessità di acquisto di nuovi veicoli industriali, di dimensioni inferiori a quelli già operanti, e compatibili con il nuovo regime di circolazione introdotto con il provvedimento impugnato;
- non è stata, però, fornito alcun principio di prova in ordine al rapporto di causalità con tutti gli ulteriori danni lamentati da tutte le ricorrenti a titolo di diminuzione del fatturato, possibilmente riferibili a