Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2013-05-07, n. 201300011

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2013-05-07, n. 201300011
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300011
Data del deposito : 7 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

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N. 00012/2013 REG.RIC.

N. 00011/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso (per regolamento successivo di competenza) r.g.n. 12/2013/Ad. pl., proposto dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sindaco in carica, n.c.;



per regolamento di competenza

in rapporto all'ordinanza cautelare del T.a.r. Sicilia, TA, sezione III, n. 1180/2012, resa tra le parti e concernente un regolamento di competenza su istanza di parte, in tema d’inserimento nell' elenco dei comuni inadempienti per il mancato rispetto del patto di stabilità .

Visto il regolamento di competenza chiesto dai due Ministeri di cui in epigrafe.

Visti tutti gli atti di causa e le memorie difensive.

Visti gli artt. 15 e 16, c.p.a..

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per i due Ministeri attuali ricorrenti, l’avvocato dello Stato Wally Ferrante.

I) Entrambi i Ministeri coinvolti - difesi dall’Avvocatura generale dello Stato - presentavano ricorso per regolamento di competenza ex art. 13, c.p.a., ricordando come l’art. 77- bis , d.-l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, avesse introdotto nell’ordinamento il principio del c.d. patto di stabilità interno, contemplante sanzioni per i comuni eventualmente inosservanti nel triennio 2008/2011; come la legge n. 42/2009 avesse delegato al Governo una serie di decreti attuativi del federalismo fiscale; come fosse sopraggiunto il d.lgs. n. 149/2011 (in particolare, con il suo art. 13), confermante (in attuazione degli artt. 2, 17 e 26, cit. legge n. 42/2009) le previsioni sanzionatorie e premiali concernenti regioni, province e comuni, non dissimili da quelli di cui al cit. art. 77- bis , d.-l. n. 112/2008, mediante una procedura pattizia munita di clausola di cedevolezza , per i casi d’inadempienza degli enti interessati ex art. 27, legge n. 42/2009: onde, già nell’anno 2011, con decreti ministeriali 24 novembre e 12 dicembre di tale anno, si erano sanzionati taluni enti locali trasgressori, anche in Sicilia (es.: Monreale), come pure accaduto nell’anno 2012, con d.m. di concerto Interno-Finanze 26 luglio 2012 n. 62257, adottato previe note ministeriali Finanze 19 giugno 2012 n. 52868 e 17 luglio 2012 n. 62530.

II) Il comune coinvolto nella vicenda veniva, in particolare, sanzionato per complessivi euro 304.694,00, ex art. 7, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 149/2011, in base alla certificazione comunale prodotta ex art. 1, comma 110, legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011: anno della riscontrata inosservanza, sanzionata con la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura differenziale tra risultato raggiunto ed obiettivo programmatico predeterminato e, comunque, non superiore al 3% delle entrate correnti di cui al rendiconto di bilancio anno 2010, non applicandosi per l’anno 2011 la modificazione di cui all’art. 4, comma 12- bis , d.-l. 2 marzo 2012 n. 12, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, riducente il fondo sperimentale in misura pari alla differenza tra risultato ottenuto ed obiettivo prefissato).

Seguivano modificazioni al cit. d.m. 26 luglio 2012, tramite il d.m. 25 settembre 2012, previa nota 19 settembre 2012 n. 76458 della Ragioneria generale dello Stato.

III) I due Ministeri ricorrenti per regolamento di competenza (attualmente divenuto solo successivo) eccepivano come, nella specie, si fossero ecceduti i limiti infraregionali dell’efficacia dei discussi provvedimenti, tenuto anche conto degli inevitabili riflessi di quelli sanzionatori su quelli premiali (previsti per gli enti virtuosi, che si sono visti ridurre gli obiettivi - per detto anno 2011, ma lo si prevede pure per l’anno 2013 - in ragione di euro 1.388.343,00 per le province ed euro 10.038.090,00 per i comuni, con effetto per l’intero territorio nazionale); in casi analoghi, tale ravvisata interdipendenza avrebbe indotto il T.a.r. per il Lazio a ritenersi territorialmente competente ed a respingere l’istanza cautelare ministeriale (cfr. ordinanze n. 4133/2012, n. 4140/2012, n. 4633/2012 e n. 4638/2012, enuncianti princìpi confermati in appello con ordinanze n. 59, n. 60 e n. 50 del 2013 del Consiglio di Stato, valorizzanti l’interesse della p.a. ad evitare rielaborazioni contabili e ridistribuzione di risorse finanziarie tra i comuni interessati), in rapporto alla ritenuta palese inammissibilità del ricorso introduttivo, per l’omessa sua notificazione ad almeno un comune controinteressato, alla luce delle ripercussioni prevedibili relativamente a tutti gli enti virtuosi del Paese ( ex patto di stabilità e crescita tra gli Stati dell’U.e., di cui all’art. 104, trattato dell’Unione, ed al regolamento n. 1467/1997 del Consiglio: v. “considerando n. 21” ed art. 4, comma 2, di quest’ultimo, in riferimento anche alle sanzioni europee previste per gli Stati inadempienti).

IV) Nella specie, dall’accoglimento del presente ricorso scaturirebbe automaticamente la caducazione dell’efficacia dell’impugnata ordinanza cautelare di accoglimento del T.a.r. di TA, nel caso di rigetto del medesimo invece impugnabile dinanzi al C.g.a. R.S. (cfr. Cons. St., Ad. pl., ordinanza n. 37/2012, resa su ricorso per regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza del T.a.r per la Sicilia recante rigetto della domanda cautelare, poi riformata dal C.g.a. mediante accoglimento in sede d’appello); esigenze di economia processuale ( ex art. 111, Cost.) indurrebbero a ritenere che questo Consiglio di Stato possa pronunciarsi anche sulla richiesta cautelare, altrimenti

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