Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2019-07-12, n. 201903520

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2019-07-12, n. 201903520
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903520
Data del deposito : 12 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2019

N. 04102/2019 REG.RIC.

N. 03520/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04102/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2019, proposto da


Prosciutteria Navona s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Pierpaolo Polese in Roma, via Francesco De Sanctis n. 15;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02012/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento (i) della  Determinazione  Dirigenziale  CA/5013/2017  del  12.12.2017,  numero  di   protocollo  CA/216357/2017  del  12.12.2017,  notificata  il  09.01.2018,  avente  ad   oggetto  “Ordine  di  Cessazione  attività  di  somministrazione  abusivamente  intrapresa   a  carico  della  prosciutteria  Navona  S.r.l.s.  e  p.e.  la  Sig.ra  Rossi  Montecuccoli  Julia  ­   locale  sito  in  Via  del  Governo  Vecchio  21”;
 (ii) ove  occorrer  possa  della  Circolare  del  Dipartimento  Attività  Economiche  Produttive,   Formazione  Lavoro  di  Roma  Capitale  n.  58010  del  03.08.2011; (iii) di  ogni  altro  atto,  presupposto  o  consequenziale,  o  comunque  connesso  e  non   conosciuto,  lesivo  degli  interessi  della  ricorrente.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati P M e R R;


Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che, nella comparazione degli interessi, è prevalente il pregiudizio grave ed irreparabile della società appellante ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza servizio assistito, nelle more della trattazione del merito della controversia, anche in considerazione del sopravvenuto regolamento n. 47 del 2018;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi