Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2019-07-12, n. 201903520
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Pubblicato il 12/07/2019
N. 03520/2019 REG.PROV.CAU.
N. 04102/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2019, proposto da
Prosciutteria Navona s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Pierpaolo Polese in Roma, via Francesco De Sanctis n. 15;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02012/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento (i) della Determinazione Dirigenziale CA/5013/2017 del 12.12.2017, numero di protocollo CA/216357/2017 del 12.12.2017, notificata il 09.01.2018, avente ad oggetto “Ordine di Cessazione attività di somministrazione abusivamente intrapresa a carico della prosciutteria Navona S.r.l.s. e p.e. la Sig.ra Rossi Montecuccoli Julia locale sito in Via del Governo Vecchio 21”; (ii) ove occorrer possa della Circolare del Dipartimento Attività Economiche Produttive, Formazione Lavoro di Roma Capitale n. 58010 del 03.08.2011; (iii) di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati P M e R R;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che, nella comparazione degli interessi, è prevalente il pregiudizio grave ed irreparabile della società appellante ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza servizio assistito, nelle more della trattazione del merito della controversia, anche in considerazione del sopravvenuto regolamento n. 47 del 2018;