Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-18, n. 202102323

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-18, n. 202102323
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102323
Data del deposito : 18 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2021

N. 02323/2021REG.PROV.COLL.

N. 10091/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10091 del 2019, proposto dal Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. M P e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, per mandato allegato all’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;



contro

la s.r.l. Y, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed i signori F S,
V M, R F, M G I, G R, G P, A D F, A S, F E, M R, M C, V M, in proprio e quali condomini del condominio “ Domus Aequana ” di Vico Equense, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Starace e Umberto Morelli, per mandato su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in giudizio, con indicazione di domicilio digitale come registri di giustizia;
la Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Buondonno e Guido Maria Talarico, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Poli, n. 29, per mandato in calce alla copia notificata dell’appello, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;



nei confronti

del signor F S L, del Condominio “ Domus Aequana ” e del Condominio “ L'Ulivo ” non costituiti in giudizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania - Sede di Napoli - Sezione 5^, n. 5076 del 25 ottobre 2019, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 1280/2016, è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Vico Equense n.74 del 30 dicembre 2015, avente ad oggetto: “ Integrazione e rettifica delibera c.c. n.40/2013 per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. n. 4684 del 2015 ”, ed è stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Vico Equense.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Y S.r.l. e dei signori V M, R F, M G I, G R, G P, A D F, A S, F E, M R, M C, V M, nonché della Regione Campania;

Viste le memorie difensive e di replica depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L S nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 celebrata nei modi e nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto n. 3806 del 1977, il Presidente della giunta regionale della Campania ha approvato il piano di zona per l’edilizia economica e popolare adottato dal Comune di Vico Equense, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

2. Con riferimento ad alcune aree di proprietà del signor F S L, oggetto di tale piano di zona, successivamente il Comune:

a) in data 11 e 30 maggio 1979, ha stipulato con le società cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana” due convenzioni per la successiva assegnazione della proprietà, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) con decreti sindacali n. 562 dell'8 agosto 1981 e n. 166 del 28 giugno 1983, ha disposto l’esproprio delle aree oggetto di tali convenzioni, rispettivamente per mq. 3830 (p.lla 419, mapp. 3418, del foglio 11) e di mq. 870 (mapp. 418) e 1.490 (mapp. 1091).

Gli edifici sono stati poi realizzati e la proprietà è stata assegnata alle società cooperative ed ai loro soci (v. l’atto notarile rep. 39475 del 28 dicembre 1993, seguito da ulteriori atti).

3. Tutti gli atti del procedimento espropriativo (incluso il piano di zona) sono stati però annullati dal TAR per la Campania, Sede di Napoli, con la sentenza n. 17 del 29 gennaio 1988, confermata da questo Consiglio con la sentenza n. 308 del 16 marzo 1999.

L’annullamento è stato disposto per un ravvisato difetto di motivazione del piano di zona, per l’inadeguatezza dei dati previsionali concernenti il previsto incremento demografico e il conseguente tasso di incremento del fabbisogno abitativo.

4. Il signor L ha allora chiesto al giudice civile la condanna al risarcimento del danno, conseguente all’occupazione, divenuta illecita, dei suoi terreni.

La Corte d’appello di Napoli - con la sentenza n. 774 del 2011, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32439 del 2013 - ha condannato il Comune al pagamento in favore del signor L della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dal 1° gennaio 1983 ed interessi, per il risarcimento del danno, relativo al controvalore dell’area e al deprezzamento della residua area di proprietà del signor L.

5. Per acquisire un titolo formale di proprietà (e rendere di conseguenza gli assegnatari proprietari degli alloggi), il consiglio comunale ha dapprima attivato il procedimento di acquisizione previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, con la delibera n. 134 del 2011, e poi lo ha concluso con l’atto ablatorio, con la delibera n. 40 del 2013, la quale ha rilevato che:

- le aree sono state utilizzate dalle cooperative “ e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare, che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico ”;

- al signor L va pagata la somma di Euro 620.467,58;

- tale pagamento va inteso “ quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra, da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli aventi causa delle cooperative ”.

5. Con il ricorso n. 19 del 2012 (integrato con motivi aggiunti) e con il ricorso n. 49 del 2012, gli assegnatari degli alloggi hanno impugnato gli atti emessi dal Comune riguardanti l’acquisizione, limitatamente alla pretesa dell’Amministrazione di ripetere da loro quanto risultava spettante all’originario proprietario delle aree.

Con la sentenza n. 3628 del 2015, Il TAR ha riunito i ricorsi n. 19 e n. 49 del 2012 e li ha accolti in parte, sulla base di una valutazione equitativa che ha tenuto conto “ delle rispettive responsabilità ”, individuando alcuni importi da “ dovere dedurre ”, per il computo di quanto spettante al Comune.

6. Nel frattempo, con il ricorso d’ottemperanza n. 2555 del 2015 (proposto al TAR per la Campania, Sede di Napoli), il signor L ha chiesto che fosse disposta l’esecuzione del giudicato civile, formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 22923 del 2013.

Con la sentenza n. 4684 del 2015, il TAR ha accolto il ricorso d’ottemperanza ed ha ordinato il pagamento delle differenze dovute, rispetto alle somme già a suo tempo liquidate in sede amministrativa.

6. Le sentenze del TAR n. 3628 del 2015 e n. 4684 del 2015 sono state impugnate innanzi al Consiglio di Stato, con appelli che sono stati decisi – previa loro riunione – da questa Sezione con la sentenza n. 2012 del 18 maggio 2016 (passata in giudicato, poiché con la sentenza n. 13702 del 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune).

7. Come ha evidenziato la sentenza del TAR ora impugnata n. 5076 del 2019, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2012 del 18 maggio 2016 ha riunito gli appelli n. 2252 del 2015 (proposto dal signor L contro la sentenza n. 6565 del 2014), n. 9370 del 2015 (proposto dagli interessati contro la sentenza n. 3628 del 2015), n. 9451 del 2015 (proposto dal Comune contro la sentenza n. 4684 del 2015), n. 9544 del 2015 (proposto dagli interessati contro la sentenza n. 3628 del 2015), nonché gli appelli incidentali proposti dal Comune di Vico Equense nei giudizi n. 9370 del 2015 e n. 9544 del 2015, così statuendo:

a) ha respinto l’appello n. 9451 del 2015 ed ha confermato la sentenza del TAR n. 4684 del 2015, quale giudice dell’ottemperanza;

b) ha dichiarato in parte improcedibile, per carenza d’interesse, ed ha respinto per il resto l’appello n. 2252 del 2015;

c) ha dichiarato improcedibili, per carenza d’interesse, gli appelli n. 9370 del 2015 e n. 9544 del 2015 ed ha respinto gli appelli incidentali del Comune di Vico Equense.

7. Prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato 2012 del 18 maggio 2016, e in sede di esecuzione della sentenza allora appellata del TAR n. 3628 del 2015, con la delibera n. 74 del 30 dicembre 2015 il consiglio comunale di Vico Equense ha rilevato che l’importo effettivamente spettante al signor L era in realtà di euro 3.941.662,45, dal quale andava detratto l’importo di euro 620.467,58 già versatogli in esecuzione della delibera consiliare n. 40 del 2013 ed ha disposto che la relativa spesa si sarebbe dovuta recuperare “ dai soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento ed, in specie, dagli aventi causa delle cooperative indicate nella premessa ”.

8. L’emanazione della delibera consiliare n. 74 del 30 dicembre 2015 ha comportato l’insorgenza dell’ulteriore giudizio, ora in esame.

8.1. Con il ricorso di primo grado n. 1280 del 2016 (proposto al TAR per la Campania, Sede di Napoli, e depositato il 21 marzo 2016), gli appellati hanno impugnato la delibera n 74 del 30 dicembre 2015 e ne hanno chiesto l’annullamento, nei limiti del loro interesse, contestando ancora una volta la pretesa del

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