Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-10, n. 201503487

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-10, n. 201503487
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503487
Data del deposito : 10 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00184/2015 REG.RIC.

N. 03487/2015REG.PROV.COLL.

N. 00184/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2015, proposto da:
Centro Alma Center Servizi Medicali Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A U M, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. T T, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza in Roma, Via Poli, n. 29;

nei confronti di

Commissario Straordinario pro-tempore per l'attuazione del Piano di Rientro Sanità Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Mariglianella, in persona del Sindaco pro-tempore;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 04062/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione per la realizzazione di una struttura di radioterapia


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Commissario Straordinario Per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanità Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Avvocato A U M e Avv.Edoardo Barone, su delega dell'Avv. T T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - In data 20 gennaio 2011, il Centro Alma Center Servizi Medicali S.r.l. ha inoltrato al Comune di Mariglianella istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni di radioterapia, ai sensi dell’art.

8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (aggiunto dall’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229);
ma il Comune rimaneva ingiustificatamente inerte.

A seguito di atto di diffida del 24 marzo 2014, l’Asl Napoli 3 Sud, chiamata ad esprimere il parere di conformità di cui al comma 3 del citato art.

8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, con atto del 9 aprile 2014, impugnato, ha reputato non sussistenti i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione.

2. - Il diniego veniva impugnato dinnanzi al TAR Campania, sede di Napoli, che, con la sentenza in epigrafe, dichiarava improcedibile il ricorso, considerato che l'art. 27, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, aveva abrogato il summenzionato comma terzo dell’art.

8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502.

3. - Propone appello il Centro ricorrente asserendo l’erroneità della declaratoria di difetto di interesse, essendo invece persistente l’interesse all’annullamento della nota impugnata e, comunque, alla declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata anche a seguito della diffida del 27 marzo 2014 e della successiva istanza di autorizzazione, acquisita al protocollo n. 7446 del 25.7.2014, successivamente all’emissione della sentenza, e presentata anche sulla scorta della intervenuta abrogazione del comma 3 dell’art. 8 ter da parte del D.L. n. 90.

Di fatto, attualmente il centro ricorrente non è in grado di realizzare la struttura sanitaria, perché in sede di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014 nella L. n. 114 dell’11.8.2014, il 2° comma dell’art. 27 è stato eliminato, con conseguente reviviscenza dell’art.

8-ter del D. lgs 30.12.1992, n. 502.

Denuncia, pertanto, la violazione e falsa applicazione delle DGR 3859 e 7301 del 2001, nonché del D.Lgs n. 502/1992, la violazione dell’art. 8 ter, comma terzo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà palese, ingiustizia manifesta, error in judicando, illogicità, contraddittorietà, violazione dell’obbligo di provvedere, la violazione del principio tempus regit actum.

4. - Resiste in giudizio la Regione Campania, non condividendo l’impostazione difensiva dell’appellante, in quanto a prescindere dall’ingresso definitivo o provvisorio della normativa d’urgenza richiamata, non si sarebbe potuto procedere comunque alla richiesta autorizzazione sanitaria per la cogenza del blocco delle autorizzazioni alla luce della normativa commissariale e regionale di riferimento.

Esamina, quindi, la normativa con riferimento alle procedure di rilascio dell’accreditamento istituzionale e afferma che il rilascio delle nuove autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie è attualmente ancora sospeso in virtù della normativa generale (decreti commissariali 21/09, 5/11, 31/11 e art. 1, comma 237 quater legge regionale Campania n. 23/11).

Infine, la Regione afferma che va considerata la normativa in materia di piani di rientro e i relativi obiettivi.

La delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001 impone alla Regione di valutare la compatibilità territoriale delle strutture preesistenti con le nuove attraverso l’acquisizione dei PAT (programmi di attività territoriali) da predisporre da parte delle ASSLL.

Inoltre, invoca la giurisprudenza di questo Consiglio (sentenze nn. 3762 e 5908/2014).

5. - All’udienza del 19 marzo 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato.

2. - Come si è detto, la vicenda in esame concerne il parere negativo reso dalla ASL NA3 SUD su istanza del Centro appellante, presentata già in data 20.1.2011 e ribadita con diffida del 24 marzo 2014, per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 8 ter del D.Lgs 502/1992 al fine di realizzare una nuova struttura sanitaria destinata all’erogazione di prestazioni di radioterapia.

L’art. 8 ter citato prevede che il Comune, cui va richiesta l’autorizzazione alla realizzazione della struttura, acquisisce preventivamente il parere di competenza regionale circa la compatibilità del progetto in relazione al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

La singolarità del caso consiste nella circostanza che, nelle more del giudizio di primo grado avverso il detto diniego, l’art. 27, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha abrogato il comma terzo dell’art.

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