Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-19, n. 202400620

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-19, n. 202400620
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400620
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00620/2024REG.PROV.COLL.

N. 05497/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5497 del 2023, proposto da
Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG Z7937F0AE7, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

contro

Condominio “Torre”, Condominio “Autorimesse”, Condominio “Tre Santi”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati F P B, T U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Privileggio Nicolò in proprio e quale capogruppo del raggruppamento con Clasadonte Manuel, Ivaldi Stefano e Lasagni Ludovica, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01201/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Condominio “Torre”, del Condominio “Autorimesse” e del Condominio “Tre Santi”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Corbyons su delega di Fossati, La Fauci su delega di Ugoccioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal Condominio “Torre”, dal Condominio “Autorimesse” e dal Condominio “Tre Santi” contro il Comune di Legnano per l’annullamento del bando con cui il comune ha indetto il “ concorso internazionale di idee Legnano – [ri]disegnare il centro ”, pubblicato in G.U.R.I., V serie speciale, n. 120 del 14 ottobre 2022, e del “ Documento di indirizzo per il concorso di idee [ri]disegnare il centro ”, allegato al bando.

1.1. I contenuti degli atti impugnati rilevanti ai fini della decisione, secondo le deduzioni delle parti, sono riportati come segue nella sentenza gravata:

- con bando pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 120 del 14/10/2022, il Comune di Legnano ha indetto un concorso di idee, tramite procedura aperta, finalizzato alla “ riqualificazione delle aree del centro della città che ricomprendono ... la Piazza Mocchetti e gli spazi verdi adiacenti... ”, prevedendo un premio per il vincitore pari a complessivi € 40.011,42;

- l’art. 1 del bando, rubricato “ oggetto del concorso ”, precisa che “ l’obiettivo della proposta è la riconnessione dei tessuti urbani con la ZTL esistente e gli ambiti urbani in trasformazione ... attraverso interventi di ricomposizione selettiva di questi tessuti pubblici, fissandone anche termini e regole da riprendere nella pianificazione generale... ”;

- l’art. 10 prevede che la proposta ideativa sia accompagnata dai seguenti elaborati: “ 1. Relazione illustrativa e tecnica .... Che illustri i criteri guida ...delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal Bando e alle caratteristiche di intervento... 2. Elaborati grafici: ... che illustrino l’idea di progetto. Gli elaborati grafici dovranno contenere l’inquadramento urbano, gli schemi planimetrici di concept, relative a: - Proposte d’intervento a livello di masterplan;
- Focus sulla rifunzionalizzazione e sistemazione dell’area di progetto;
- Ipotesi di connessione delle aree dell’ambito d’intervento con il tessuto urbano circostante ...
”;

- l’art. 15, stabilisce che “ ... La scelta delle proposte ideative verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di valutazione: ... b) Soluzioni innovative delle aree urbane, in particolare tra la zona di progetto (piazze Giolitti e Mocchetti) e l’esistente ZTL al fine di creare una coesione degli spazi pubblici e privati ad uso pubblico attraverso una rifunzionalizzazione degli stessi per un loro uso polifunzionale e multitarget... ”;

- l’art. 21 si occupa dell’ “ affidamento dello sviluppo degli ulteriori livelli progettuali ”, prevedendo che qualora “ l’Ente banditore procedesse ad ulteriori sviluppi finalizzati alla valutazione della praticabilità e fattibilità degli interventi ipotizzati, gli stessi potranno essere affidati al vincitore del concorso attraverso un incarico per le successive fasi di approfondimento costituite, in linea di massima, dal progetto di fattibilità, dalla progettazione definitiva ed esecutiva, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. In considerazione che la finalità del concorso è lo sviluppo di idee progettuali/linee d’indirizzo da inserire nella pianificazione attuativa, ... ”.

- il “documento di indirizzo”, allegato al bando, precisa che la finalità perseguita consiste nel “ restituire alla cittadinanza ed al costituendo PRG le idee basilari da attuare per la rigenerazione e riconnessione del centro cittadino in grande evoluzione ”;

- rispetto alla Piazza Mocchetti, il Comune specifica che “ partendo dalla Piazza Don Sturzo si penetra in uno spazio privato, ad uso pubblico, Piazza Mocchetti, sul quale si erge l’edificio di 18 piani dell’architetto Luigi Caccia Dominioni, che ha progettato anche un corpo lungo di tre piani, porticato e secondo un disegno dell’isolato che propone una nuova idea degli spazi urbani permeabili e connessi tra di loro. Detta permeabilità è confermata dall’attraversamento di questo spazio quadrato che mette in connessione Corso Italia e Via Alberto da Giussano dalle quali è possibile raggiungere la stazione di Legnano. Piazza Mocchetti pertanto dovrà trovare una identità propria nell’ambito del processo rigenerativo ”.

1.2. In base ai detti contenuti, il tribunale – precisato che i ricorrenti lamentavano, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che l’amministrazione aveva ricompreso nel bando anche la privata Piazza Mocchetti e che nel corso della discussione in pubblica udienza l’amministrazione resistente aveva escluso che i provvedimenti impugnati fossero volti a contestare la proprietà privata della piazza – ha deciso come segue:

a) ha dato atto che la questione della titolarità pubblica o privata della piazza non era controversa in giudizio e che i ricorrenti avevano documentato che la piazza si compone di aree identificate da diversi mappali di loro proprietà, senza che il dato fosse contestato;

b) ha respinto l’eccezione pregiudiziale di rito con la quale l’amministrazione comunale aveva dedotto la carenza di interesse per mancanza di attitudine lesiva dei provvedimenti impugnati;

c) ha ritenuto fondato il ricorso perché il bando era diretto ad acquisire una proposta ideativa che coinvolgeva espressamente la Piazza Mocchetti, che non è nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma di soggetti privati, non interpellati, e perché il bando avrebbe inciso sine titulo sulle aree di proprietà privata, senza palesare “ i presupposti in forza dei quali l’amministrazione abbia ritenuto che la Piazza sia oggetto di potere amministrativo ”.

1.3. Accolto perciò il ricorso, il bando è stato annullato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti.

1.3.1. Le spese processuali sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico del Comune resistente, nell’importo complessivo di € 3.000,00.

2. Il Comune di Legnano ha proposto appello con due motivi.

2.1. I Condomini ricorrenti in primo grado si sono costituiti per resistere all’appello.

2.2. Con ordinanza cautelare del 19 luglio 2023, n. 3002 è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata.

2.3. All’udienza del 5 dicembre 2023 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie da parte dei Condomini appellati.

3. Il primo motivo di appello censura la decisione di rigetto dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune di Legnano.

L’eccezione viene quindi riproposta in appello, sostenendo che il bando non avrebbe avuto alcuna portata lesiva della posizione dei ricorrenti, dal momento che:

- si è in presenza di un concorso di idee con il quale il Comune intende solo acquisire delle proposte, delle ipotesi, delle idee -appunto- su quelle che potrebbero essere le soluzioni di riqualificazione urbana di alcune zone;

- non si tratta dell’approvazione di progetti di opera pubblica, né di varianti urbanistiche, né di atti propedeutici all’esproprio;

- contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., l’inserimento dell’area privata nel bando non la renderebbe oggetto di alcun potere amministrativo, se non quello di far presentare un’idea, un’ipotesi di come potrebbe essere riqualificata;

- l’area non è entrata in alcuno strumento di programmazione o di pianificazione del Comune né l’amministrazione ne ha disposto “sul piano progettuale” (come detto in sentenza) perché l’ente, con il bando, non ha acquisito alcun progetto.

Secondo l’appellante, l’interesse all’impugnazione per i proprietari dell’area sorgerebbe solo con l’approvazione di un progetto definitivo dell’opera (che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento) o con l’approvazione di una variante urbanistica, mentre il tribunale avrebbe anticipato il momento della lesione dell’interesse privato, che nemmeno è certo che si verificherà.

A sostegno del gravame viene richiamato il precedente del T.a.r. Salerno, n. 631 del 18 marzo 2016.

3.1. Il motivo è infondato.

Oggetto del contendere è il concorso di idee indetto dal Comune di Legnano ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa per la “ riqualificazione delle aree del centro della città ” ivi indicate, anche al fine di inserire le “ idee progettuali/linee d’indirizzo ” nella pianificazione attuativa (arg. ex art. 21 del bando), in coerenza con la finalità perseguita, specificata nel “documento di indirizzo” di adeguamento del “ costituendo PRG ” (specificamente “ per la rigenerazione e riconnessione del centro cittadino in grande evoluzione ”).

Ciò premesso in fatto, va chiarito in diritto che è indiscussa la qualificazione dell’interesse ad agire come condizione dell’azione, che ne presuppone l’attualità e la concretezza, in riferimento alla portata immediatamente ed effettivamente lesiva della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente.

La sussistenza dell’interesse ad agire va delibata con riguardo agli effetti del provvedimento impugnato, secondo la prospettazione del Comune appellante, ma anche - ciò che il Comune trascura di considerare - con riguardo ai motivi dell’impugnazione dell’atto, vale a dire ai vizi che la parte ricorrente intende denunciare, nonché ai provvedimenti richiesti al giudice (arg. ex art. 40, comma 1, lett. d ed f, c.p.a.), cioè al c.d. “bene della vita”, che la parte intende conseguire o, come nel caso di specie, preservare (secondo la nota alternativa tra interessi pretensivi ed oppositivi).

E’ vero che, come sostiene il Comune di Legnano, la circostanza che l’amministrazione abbia bandito un concorso di idee per la riqualificazione dell’area su cui insistono particelle di proprietà dei Condomini ricorrenti non comporta che la stessa venga fatta attualmente oggetto di vincoli incidenti sul diritto di proprietà.

Tuttavia il bando ed il “documento di indirizzo” allegato, per un verso, inserendo l’area privata nello spazio da riqualificare, determinano con effetti immediati l’ubicazione e la qualità dell’opera da progettare, nel senso di ricomprendervi l’area privata (anche al fine delle indagini preliminari e dello studio propedeutici alla presentazione delle proposte ideative da parte dei concorrenti, legittimando questi ultimi all’accesso ai luoghi di proprietà privata, come da indicazioni ricavabili dai documenti di gara), laddove i ricorrenti intendono escludere a priori qualsiasi tipo di ingerenza nei luoghi condominiali, e, per altro verso, individuano l’area privata come di “uso pubblico”, attribuendovi attualmente una qualità cui i ricorrenti intendono dichiaratamente opporsi.

Impregiudicata quindi la questione - che attiene al merito e della quale quindi si dirà nel prosieguo - se il Comune sia titolare del potere amministrativo di inserire in un concorso di idee funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica anche aree di proprietà privata, il T.a.r. ha correttamente dichiarato il ricorso ammissibile, sul rilievo che la scelta del Comune “ riguarda il regime giuridico dell’area stessa, incidendo in modo pregiudizievole sulla sfera giuridica dei ricorrenti, con conseguente sussistenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione ”.

In coerenza con la ricostruzione che precede, va sottolineato come i Condomini ricorrenti hanno dedotto vizi propri degli atti oggetto di impugnativa, che ne comportano l’immediata lesività nei loro confronti (a differenza di quanto riscontrato nel precedente di questo Consiglio di Stato, IV, 23 maggio 2023, n. 5104, in cui le censure relative all’assetto urbanistico dell’area e al pregiudizio ambientale che si fosse prodotto qualora il progetto acquisito tramite gara, sulla base degli indirizzi forniti ai concorrenti, fosse stato approvato, sono state ricondotte in sentenza ad una lesione che << riguarda “l’interesse ad una buona qualità dell’aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità di quartiere” ed è riconducibile alla variante al PRG, presupposto necessario ai fini dell’insediamento delle opere di cui trattasi, ancora in corso di progettazione. >>;
ma cfr., in senso parzialmente diverso, qui non rilevante, Cons. Stato, V, n. 5824/2002).

In conclusione, dall’analisi dei documenti di gara, ed in particolar modo dal bando e dal “documento di indirizzo” allegato, risulta che, a prescindere dalla modifica delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici (peraltro avviate, come segnalano i Condomini, con l’adozione della variante generale al P.G.T., nella quale la piazza controversa viene qualificata come “attrezzature di interesse pubblico”), l’inserimento della proprietà privata nella zona di progetto tanto da costituirne uno dei due oggetti fondamentali (piazze Giolitti e Mocchetti), per come i ricorrenti lamentano che sia stato attuato, è già in grado di produrre una lesione concreta nella sfera giuridica dei Condomini.

Il primo motivo di appello va quindi respinto.

4. Il secondo motivo censura la decisione di merito, perché con il bando l’amministrazione non avrebbe “disposto” dell’area in questione, come affermato dal T.a.r., né il suo inserimento nel bando avrebbe fatto divenire quest’ultimo un atto di pianificazione o di progettazione.

Il Comune di Legnano ribadisce che si è trattato di un concorso di idee ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. n. 50 del 2016, che non impone alcuna limitazione ad aree che siano di proprietà privata.

Conseguentemente, ad avviso dell’appellante, mancando atti lesivi degli interessi dei privati, non vi sarebbe stato alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, né di interloquire con i privati sulle proposte frattanto acquisite dal Comune.

Ancora, non vi sarebbe stato alcun difetto di istruttoria perché il Comune ha correttamente individuato l’area come privata ed ha poi specificato che è di uso pubblico. A tale ultimo riguardo, l’appellante sostiene che la questione della sussistenza o meno dell’uso pubblico non sarebbe rilevante e che comunque questo risulterebbe dalle caratteristiche della piazza, di collegamento tra vie pubbliche e, a detta del Comune di Legnano, “ da sempre (oltre 30 anni) aperta al pubblico transito ”.

Secondo il Comune, perciò si tratterebbe di bene di uso pubblico, senza che possa rilevare in senso contrario la mancanza di atti formali che riconoscano tale qualità. In proposito, si legge nell’atto di appello che “ la messa a disposizione (volontaria o involontaria) del bene a favore della collettività ” ne avrebbe determinato “ il suo uso pubblico per dicatio ad patriam (v. ad es. Cass. Civ. 15618/2014, 26226/2021), come peraltro sarebbe riscontrato dal doc. 8 prodotto dai ricorrenti ”.

4.1. Il motivo non merita accoglimento, pur se il contenuto della sentenza di primo grado va corretto ed integrato, secondo quanto appresso.

Va premesso che la piazza privata Mocchetti è circondata dai tre condomini ricorrenti in primo grado che, unitamente a due fondi comunali (particelle nn. 655 e 762), la intercludono sia dal Corso Italia (a nord) sia da via Giolitti (ad est), che possono essere raggiunte tramite il passo carraio presente nel porticato del Condominio “Leone” (ad est) ovvero tramite i porticati dei Condominii “Leone” e “Tre Santi”.

Non è discussione che la piazza, individuata al foglio 32 del Catasto Fabbricati, sia di proprietà privata (precisamente: mappale 661 di proprietà del Condominio “Torre”, mappali 657 e 659 di proprietà del Condominio “Tre Santi”, mappale 732, nel quale si trovano i box interrati che formano il Condominio “Autorimesse”).

4.1.1. Parimenti l’area non risulta formalmente asservita all’uso pubblico, come attestato dallo stesso Comune di Legnano nel contesto della motivazione della nota prot. n. 47428 del 31 agosto 2022 (doc. 8, all. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

Il contenuto della nota - mentre non contiene una prova decisiva dell’uso pubblico (dove fa riferimento al transito pedonale), contrariamente a quanto si dice con l’atto di appello - è invece sufficiente (quanto alla dichiarazione secondo cui “non vi sia alcun documento ufficiale che attesi l’asservimento ad uso pubblico dell’area”) ad escludere l’esistenza di un titolo costitutivo del diritto di servitù di uso pubblico.

Invero, la costituzione di tale diritto reale su bene altrui presuppone un atto, pubblico o privato, idoneo allo scopo (cfr. Cons. Stato, II, 12 maggio 2020, n. 2992), di cui il Comune di Legnano non ha fatto allegazione, escludendone anzi l’esistenza.

4.1.2. Piuttosto è controverso se vi sia una situazione di fatto che consenta di qualificare la condotta dei Condomini come idonea a mettere a disposizione della collettività dei cittadini lo spazio condominiale, determinandone un uso pubblico per dicatio ad patriam .

Non è condivisibile l’assunto del Comune secondo cui sarebbe sufficiente lo stato dei luoghi e l’accertato transito pedonale da parte della “cittadinanza”.

La giurisprudenza civile richiamata nell’atto di appello è espressione di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale la cosiddetta dicatio ad patriam , quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives , indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità' e dallo spirito che lo anima (così Cass., sez. I, 11 marzo 2016, n. 4851, nonché Cass. sez. II, 14 giugno 2018, n. 15618 e id., sez. I, ord. 27 giugno 2018, n. 16979).

Alla stregua di tale orientamento, se è vero che non è richiesta la volontà del proprietario dell’area di dare vita ad un diritto di uso pubblico, è tuttavia necessario che la destinazione corrispondente risulti attuata in concreto e con carattere di continuità, senza che sia sufficiente la mera tolleranza del passaggio indiscriminato dei cives ed a maggior ragione senza che sia stata manifestata all’esterno una volontà contraria a tale passaggio.

Gli elementi addotti dai Condomini appellati per confutare l’assunto dell’appellante (ordinanza contingibile e urgente del 2017, di cui al doc. 10, e pratica di SCIA di cui ai doc. da 11 a 17), unitamente allo stato della piazza (in gran parte interclusa rispetto alle pubbliche vie dagli edifici condominiali) dimostrano, oltre alla mancanza della volontà esplicita dei Condomini di consentire il pubblico transito, quanto meno la controversia in atto sull’uso pubblico dello spazio condominiale.

4.2. Dato ciò, non è oggetto del contendere del presente giudizio l’uso pubblico di piazza Mocchetti, né, ovviamente, l’accertamento dell’esistenza di una servitù di uso pubblico, estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Tuttavia, la situazione controversa tra il Comune di Legnano ed i tre Condomini proprietari in merito all’uso pubblico della piazza privata fornisce valido riscontro alla censura, contenuta nella parte finale dell’unico motivo del ricorso di primo grado, di carente e/o insufficiente istruttoria e travisamento dei presupposti, che viziano i provvedimenti impugnati.

Questi, infatti, danno per certo l’uso pubblico della piazza, addirittura assumendo lo stesso a presupposto del concorso di idee per la relativa progettazione, laddove l’uso pubblico è stato ed è significativamente contestato (anche con atti e comportamenti tenuti ben prima dell’indizione del concorso di idee per cui è causa) dai soggetti che lo stesso Comune di Legnano riconosce come proprietari dell’area.

4.3. In detta situazione, i Condomini non hanno lamentato, come insinua il Comune di Legnano, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma hanno dedotto, già con l’unico motivo del ricorso di primo grado, oltre al travisamento dei presupposti, l’insufficiente istruttoria.

La carenza istruttoria investe direttamente la posizione dei Condomini ricorrenti, perché l’inserimento della piazza nel progetto di riqualificazione del centro comunale non è stato preceduto da alcuna verifica dei presupposti, sia quanto al contestato uso pubblico, sia quanto alle caratteristiche strutturali dei luoghi da sottoporre alle proposte ideative dei concorrenti.

Richiamato quanto sopra a proposito dell’uso pubblico, in merito alle proposte ideative, va precisato che, anche se non ancora tradotte in progetti, nemmeno definitivi, di opere pubbliche ed anche se la progettazione è indicata negli atti di gara come soltanto eventuale e successiva, tuttavia la sola previsione di realizzazione dell’opera pubblica sull’area avrebbe richiesto quanto meno le verifiche tecniche indicate dai proprietari (tra l’altro in merito alla tipologia del sedime utilizzabile per il pubblico transito, in gran parte soprastante i parcheggi sotterranei del Condominio “Autorimesse”) e soprattutto l’interlocuzione con i Condomini, rimasti invece ufficialmente all’oscuro dell’iniziativa dell’amministrazione comunale.

4.4. Anche alla stregua delle considerazioni che precedono, va evidenziato che non appare condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui configura il vizio di carenza assoluta di potere per avere l’amministrazione comunale inserito la proprietà privata nella zona progettuale cui riferire le proposte ideative del concorso di idee ex art. 156 d.lgs. n. 50 del 2016.

Proprio perché quest’ultimo è finalizzato all’acquisizione di una mera idea progettuale, da porre a base eventuale di una futura progettazione, non comporta né la disposizione da parte dell’amministrazione di beni di proprietà privata né l’imposizione attuale di vincoli e, in quanto orientato all’esercizio soltanto futuro di poteri amministrativi incidenti in tal senso sulla proprietà privata, non vi è un divieto normativo ad includervi anche la proprietà privata se ricadente nel territorio interessato dall’intervento pubblico.

Tuttavia, l’esercizio legittimo di tale, pur consentita, attività amministrativa presuppone il coinvolgimento dei soggetti privati interessati e l’approfondimento istruttorio finalizzato a garantire la ragionevolezza e la proporzionalità dell’ingerenza pubblica nelle posizioni giuridiche dei detti soggetti.

4.4.1. Sotto quest’ultimo profilo è quindi corretta l’affermazione della sentenza gravata nella parte in cui ha sottolineato, accogliendo il ricorso, che “ il bando è diretto ad acquisire una proposta ideativa che coinvolge espressamente la Piazza Mocchetti, che non è nella titolarità dell’amministrazione comunale, ma di soggetti privati che non sono neppure stati coinvolti nelle fasi preliminari della procedura ”.

Essa va condivisa per ritenere, secondo quanto sopra considerato, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti degli atti impugnati, così come dedotto dai ricorrenti in primo grado (sia pure in aggiunta alla censura di carenza di potere), con unico motivo, ribadito nella memoria difensiva tempestivamente depositata in appello il 14 luglio 2023 (anche ove si volesse argomentare ex art. 101, comma 2, c.p.a.).

5. In conclusione, l’appello va respinto e va confermato il dispositivo della sentenza gravata di annullamento del bando impugnato nella parte in cui si riferisce alle aree di proprietà dei ricorrenti.

5.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado di appello, considerata la parziale correzione della motivazione della sentenza gravata.

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