Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-06-04, n. 202001055

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-06-04, n. 202001055
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001055
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="6f039083-c21e-589c-97fa-c7bb5ff2cf9f" href="/decisions/itcslbykdoxcy053kr">N. 00250/2018</a> AFFARE

Numero 01055/2020 e data 04/06/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 maggio 2020


NUMERO AFFARE 00250/2018

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Schema di regolamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 13 febbraio 2018 n. 3098, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

visto parere interlocutorio n. 00693/2018 del 20 marzo 2018, con il quale la Sezione ha chiesto all’Amministrazione di fornire elementi e chiarimenti in merito allo schema di regolamento;

vista la nota ministeriale n. 18923 del 6 agosto 2019;

visto l’ulteriore parere interlocutorio n. 02584/2019 dell’8 ottobre 2019;

vista la nota ministeriale n. 6948 del 22 aprile 2020;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


PREMESSO E CONSIDERATO.

I.) Premessa.

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 13 febbraio 2018, ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento indicato in oggetto.

2. La fonte normativa comunitaria alla base del regolamento in esame è costituita dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, dall’art. 8, par. 1, lettera a), punto IV), ai sensi del quale: “gli Stati membri adottano misure affinché…l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora…prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all’articolo 13 sono state seguite” , e dall’art. 18.

3. La fonte normativa nazionale è costituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Il comma 2, lettera g), dell’art. 195 del predetto d.lgs. n. 152/2006, stabilisce che sono di competenza dello Stato: “la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo” . Il comma 4 dello stesso art. 195 stabilisce che: “Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti”.

4. L’Amministrazione ha rappresentato che lo schema di regolamento in esame disciplina, ai sensi e per gli effetti dell’art. 195, comma 2, lett. g), e comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, nonché i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nella relazione ministeriale si precisa che “in sede di stesura del presente schema di regolamento si è tenuto necessariamente conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, per finalità di omogeneizzazione e armonizzazione del quadro normativo nonché degli oneri e degli adempimenti a carico degli operatori del settore”. Nella scheda A.I.R. il Ministero chiarisce che “il regolamento ha lo scopo di dettare una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale che non crei una disparità di trattamento da parte delle diverse Regioni in modo da evitare situazioni che possano ledere l’equilibrio del mercato” e che il regolamento, “in aderenza al principio di delega recato dall’art. 195, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 152 del 2006 - reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente alla determinazione delle garanzie finanziarie”.

5. La Sezione, con parere interlocutorio n. 00693/2018 del 20 marzo 2018, che qui si intende integralmente richiamato, ha chiesto all’Amministrazione di fornire elementi e chiarimenti in merito al predetto schema di regolamento.

6. Il Ministero, con nota n. 18923 del 6 agosto 2019, in riferimento al predetto parere interlocutorio n. 00693/2018, ha trasmesso un nuovo schema di decreto, corredato della relazione illustrativa, dell’A.I.R., dell’A.T.N. e della relazione tecnico-finanziaria.

7. Al riguardo la Sezione, considerato che, in ordine al nuovo schema di regolamento trasmesso con la citata nota del 6 agosto 2019, non risultavano trasmessi gli atti di concerto dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’interno nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere interlocutorio n. 02584/2019 dell’8 ottobre 2019 ha invitato l’Amministrazione a fornire gli atti di concerto dei predetti Ministri sul nuovo schema di regolamento.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento ai citati pareri interlocutori, con nota n. 6948 del 22 aprile 2020, ha trasmesso lo schema di regolamento corredato dalla seguente documentazione: relazione illustrativa; analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); analisi tecnico normativa (A.T.N.); relazione tecnico-finanziaria (R.T.F.); concerto espresso dal Ministero dell'interno con nota n. 24392 del 20 dicembre 2019; concerto espresso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 3568 del 17 febbraio 2020; concerto espresso dal Ministero della salute con nota n. 2330 del 10 aprile 2020; concerto espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 15343 del 14 aprile 2020.

II.) Le osservazioni espresse dalla Sezione e gli adempimenti e le risposte dell’amministrazione.

1. Con la predetta nota del 22 aprile 2020 il Ministero ha trasmesso gli atti di concerto sopra citati.

Al riguardo, si rileva tuttavia che l’ iter normativo risulta tuttora carente del concerto del Ministro della salute, in quanto la nota del Ministero della salute n. 2330 del 10 aprile 2020, essendo sottoscritta dal Capo dell’Ufficio legislativo senza la dicitura “ d’ordine del Ministro ”, non può valere quale concerto del Ministro (cfr., in proposito, il parere della Sezione n. 246/2018 del 28 gennaio 2020, ed i precedenti ivi indicati).

Si invita, pertanto, il Ministero dell’ambiente ad acquisire il concerto del Ministro della salute.

2. In via preliminare e generale la Sezione, considerato che si tratta di una disciplina in parte già contenuta in diverse fonti normative e che le Regioni hanno adottato disposizioni in materia, ha chiesto all’Amministrazione di fornire dati ed elementi di conoscenza circa i risultati concreti delle diverse realtà operative e dei modelli a cui ha fatto riferimento nella definizione dello schema di regolamento. In secondo luogo, la Sezione ha rilevato che non appare comprensibile come l’obiettivo indicato dall’Amministrazione, di creare una disciplina uniforme in materia su tutto il territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento e lesione della concorrenza, possa essere effettivamente colto attraverso l’emanazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

In relazione a quanto sopra, l’Amministrazione ha comunicato che “i criteri generali indicati negli allegati C e D del decreto sono stati individuati sulla base dei criteri riportati dalle leggi regionali, emanate in mancanza di una disciplina nazionale. …le singole regioni hanno disciplinato la materia in autonomia definendo criteri differenti tra loro per modalità di calcolo e parametri di riferimento. Al fine di omogenizzare detti criteri, impattando il meno possibile sulla disciplina applicata, sono stati individuati quegli elementi che ricorrono più frequentemente tra le modalità di calcolo indicate nelle varie leggi esaminate. I valori dei coefficienti unitari (CU, CUV e CUS) indicati negli allegati C e D del decreto sono stati fissati sulla media dei valori indicati nelle singole leggi regionali” . Circa l’obiettivo di creare una disciplina uniforme, il Ministero ha affermato

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