Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-03-25, n. 201901933
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2019
N. 01933/2019REG.PROV.COLL.
N. 02933/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2017, proposto da:
De IS Real TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Giuseppa Bellavia e Gennaro Fredella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Irene Giuseppa Bellavia in Roma, via Costabella, 23;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato SA CH, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
De BI AL, rappresentata e difesa dall'avvocato OL D'NO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 12714/2016, resa tra le parti, concernente l’impugnativa della determinazione dirigenziale n. 1380 del 30/05/2012 (prot. n. 30711) a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio Botteghe Storiche e Negozi Storici di Eccellenza – Direzione Commercio - del Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con la quale è stato attribuito l'attestato di “Negozio Storico” all'esercizio di cartolibreria di cui è titolare la Signora AL De BI, ubicato in Piazzale delle Provincie nn. 7-7A.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL De BI e di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Bellavia Irene Giuseppa, CH SA e AR su delega di D'NO OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La De IS Real TA s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 dicembre 2016, n. 12714 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, che ha respinto il ricorso della sua dante causa, BE.IM. Beni Immobiliari s.p.a., avverso la determina dirigenziale di Roma Capitale n. 1380 in data 30 maggio 2013, con la quale è stato attribuito l’attestato di “negozio storico” all’esercizio di cartolibreria di cui è titolare la sig.ra De BI AL, ubicato nell’immobile di Piazzale delle Provincie, 7-7A.
Si tratta di un immobile sito al piano terra di proprietà dell’appellante dal dicembre del 2013 e concesso in locazione alla sig.ra De BI, titolare dell’omonima cartolibreria, dalla BE.IM. s.p.a.
La conduttrice ha autonomamente avviato, nel marzo del 2010, il procedimento per ottenere l’attestato di “negozio storico”, e su tale istanza la Commissione per la Tutela delle Botteghe Storiche ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2011 (verbale n. 5), nei termini che seguono : « in considerazione del ripristino delle vetrine esterne in legno e nello stile originario, ritiene di poter esprimere parere favorevole all’attribuzione del riconoscimento di “Negozio Storico” in quanto l’esercizio possiede, anche grazie agli arredi esterni ripristinati, le caratteristiche tipiche del negozio di quartiere, inteso come punto di riferimento della comunità gravitante in zona ». La determinazione dirigenziale impugnata in primo grado, recettiva del parere favorevole della Commissione, ha precisato che nel locale, risalente al 1942, « ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21.7.1997 e n. 130 del 14.6.2005, sarà tutelata la vocazione merceologica determinatasi storicamente affinchè in esso sia mantenuta la medesima tipologia commerciale. Il suddetto locale storico viene inserito nell’Albo delle Aziende Artigiane e Commerciali istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2821 dell’11.7.1997. Tale attestazione non è riconducibile a quanto stabilito con Legge regionale n. 31 del 6.12.2001 e […] la presente Determinazione non produce alcun effetto sotto il profilo urbanistico-edilizio-commerciale, ma tende a tutelare la vocazione merceologica determinatasi storicamente affinchè sia mantenuta la medesima tipologia commerciale ».
Con il ricorso in primo grado l’allora proprietaria dell’immobile e locatrice BE.IM. s.p.a. ha impugnato la determinazione dirigenziale, lamentandone l’illegittimità nella considerazione che la Commissione ha mutato il proprio precedente parere in conseguenza del mero ripristino delle tre “vetrinole esterne”, inidonee però di per sé ad attribuire valore storico-culturale al negozio, e comunque allegando che l’imposizione del vincolo di destinazione sul locale della durata di dieci anni ( ex art. 7 della l.r. Lazio n. 31 del 2001) costituisce per il proprietario dell’immobile un limite ai diritti, costituzionalmente garantiti, di proprietà e di libera iniziativa economica privata.
2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso essenzialmente nella considerazione della sussistenza, in capo alla libreria De BI, dei requisiti costitutivi del “negozio storico” ed in specie di quartiere; per tale qualificazione rilevano le caratteristiche « della storicità e continuità dell’attività espletata nello stesso locale, unitamente al mantenimento degli arredi e vetrine ». Con riguardo alla legittimità del vincolo di destinazione d’uso merceologico impresso al locale, la sentenza di prime cure ha affermato che lo stesso « non vincola o limita in alcun modo i diritti del proprietario dell’immobile,