Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-15, n. 202210001
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 10001/2022REG.PROV.COLL.
N. 01294/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2022, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.i. con Consorzio del Bo Roma S.r.l. e Zephyro S.p.A. mandanti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, A R, M O, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Estar – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fantappie', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;
Impresa Edile Stradale F.Lli Massai S.r.l. Rti, Cmb Società Cooperativa Rti, Sire - Società Italiana Restauri Edili S.p.A. Rti, Hydea S.p.A. Rti, Oplonde S.r.l. Rti, Ies S.r.l. Rti, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01518/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di Siram S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il Cons. G L B e uditi per le parti gli avvocati Caso, e Selvaggi per delega di Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” (d’ora innanzi Consorzio Leonardo) contro la Regione Toscana, per l’annullamento del decreto di esclusione n. 9898 del 7 giugno 2021 dalla procedura indetta, con bando pubblicato il 31 dicembre 2018, dalla Regione Toscana, in veste di soggetto aggregatore per l’affidamento dei servizi di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e relativi impianti in uso alla stessa Regione, nonché agli enti ed agenzie che da quest’ultima dipendono, ivi compresi quelli del servizio sanitario.
1.1. La durata prevista dell’appalto era di settantadue mesi e la procedura era suddivisa in sette lotti su base territoriale.
Il Consorzio Leonardo ha partecipato alla gara per i lotti 2, 4 e 7, quale mandatario del raggruppamento con Del Bo S.r.l. e Zephyro S.p.a., venendone dapprima escluso in forza di provvedimento del 28 giugno 2019.
Ottenuto l’annullamento dell’esclusione all’esito di un primo giudizio, l’odierno ricorrente è stato riammesso alla procedura e, quanto al lotto n. 2, si è classificato secondo alle spalle del Consorzio Integra.
All’esito della verifica di anomalia, l’offerta vincitrice è stata esclusa dalla gara e l’amministrazione procedente ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del Consorzio Leonardo, cui ha chiesto di trasmettere a sua volta i giustificativi dell’offerta.
Il Consorzio ha evaso la richiesta con nota del 5 marzo 2021, alla quale la Regione Toscana ha replicato con la richiesta di ulteriori chiarimenti, forniti dal Consorzio il 29 marzo 2021. È seguito in data 23 aprile 2021 un incontro in contraddittorio fra le parti, convocato dalla Regione, che ha infine adottato il decreto di esclusione per anomalia dell’offerta “ con riferimento ai costi del personale e alla presenza di altre criticità evidenziate nell’allegato A al provvedimento ”.
Il provvedimento è stato impugnato dal Consorzio Leonardo sulla scorta di cinque motivi.
Al gravame ha resistito la Regione Toscana.
1.2. Il tribunale ha riportato i passi salienti della relazione del RUP allegata al provvedimento di esclusione;in particolare quello secondo cui “ il costo manodopera aree esterne, come indicato dal Consorzio Leonardo nelle giustificazioni del 20 marzo 2021 [29 marzo, n.d.r.] è pari a 338.014,40. Il suddetto valore ove rapportato al numero di ore annue indicate in offerta dal Consorzio Leonardo, pari a 29.200, determina un costo orario medio pari a Euro 11,57583 che risulta molto inferiore rispetto a quello indicato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferenti ai contratti collettivi indicati dal Consorzio Leonardo nella tabella 6 della relazione presentata il 29 marzo 2021 ”.
Quindi, dopo avere illustrato le censure di cui ai primi due motivi di ricorso, riguardanti appunto il costo del personale, il tribunale le ha esaminate congiuntamente e le ha ritenute infondate.
1.3. Ha poi dato atto che il terzo motivo di ricorso investiva le ulteriori ragioni poste dalla Regione Toscana a supporto del giudizio di anomalia dell’offerta, riferite ai costi di governo della commessa, al costo dei materiali, alle spese generali e all’utile.
Ha ritenuto superfluo l’esame della censura data l’infondatezza dei primi due motivi, stante il consolidato principio secondo cui, a fronte di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni addotte dall’amministrazione procedente è idonea a sorreggere l'atto in sede giurisdizionale (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, VI, 8 luglio 2021, n. 5198).
1.4. Infine, il tribunale ha esaminato e respinto le censure proposte in subordine, con il quarto e il quinto motivo di ricorso, intese al travolgimento della procedura di gara.
1.5. Respinto il ricorso, il Consorzio Leonardo è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Toscana, liquidate nell’importo di € 4.000,00, oltre accessori di legge.
2. Avverso la sentenza il Consorzio Leonardo, in proprio e in qualità di capogruppo del r.t.i. con Consorzio Del Bo Roma s.r.l. e Zephyro s.p.a. (mandanti), ha proposto appello con cinque motivi, sostanzialmente riproduttivi dei motivi del ricorso di primo grado.
2.1. La Regione Toscana e Siram s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del r.t.i. indicato in epigrafe, frattanto resosi aggiudicatario del lotto 2, si sono costituite per resistere al gravame.
2.2. All’udienza del 29 settembre 2022 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie delle appellate e di replica dell’appellante.
3. Per comprendere il primo motivo di gravame è necessario premettere che:
- la principale ragione dell’insostenibilità dell’offerta del Consorzio Leonardo ritenuta dalla stazione appaltante attiene al costo del personale destinato, in particolare, alla manutenzione delle aree esterne;
- considerato che gli atti di gara suddividevano le prestazioni oggetto dell’affidamento, i concorrenti nel formulare l’offerta tecnica avrebbero dovuto compilare un’apposita Scheda D nella quale indicare, per ciascuna tipologia di servizio, il personale previsto ed il relativo monte ore;
- per quanto riguarda la manutenzione delle aree esterne, il disciplinare richiedeva quali elementi indefettibili che il servizio si sarebbe dovuto erogare nella fascia oraria 8:00 – 16:00 e che “ La presenza media di personale deve essere pari almeno a n. 9 ” operai;
- allegato agli atti di gara, poi, vi era un documento denominato “calcolo della spesa” che prevedeva, sempre in relazione alle manutenzioni delle aree esterne, che “ Si è considerato comunque che le ore di lavoro siano prestate in giorni feriali (260 all’anno) e per 8 ore al giorno e che vi sia una presenza fissa di almeno 9 operai. Viene considerato che annualmente devono essere prestate circa 19.240 ore di lavoro ”;
- quindi il fabbisogno richiesto dall’amministrazione era tarato sullo svolgimento del servizio per 260 giorni l’anno e per un totale di circa 19.240 ore;
- nella propria offerta tecnica l’appellante ha presentato la Scheda D per le manutenzioni delle aree esterne calibrando l’offerta in termini di personale presente (sempre superiore alle 9 unità minime previste dalla legge di gara) e di interventi all’interno della fascia oraria 8:00 – 16:00;
- la Scheda D prevedeva anche l’individuazione del monte ore complessivo offerto che nel caso del documento presentato dal Consorzio Leonardo indicava 29.200 ore.
3.1. Il Consorzio, che nulla aveva osservato riguardo a tale indicazione nelle prime giustificazioni del 5 marzo 2021, invece nelle seconde giustificazioni del 29 marzo 2021 e per tutto il corso del presente giudizio ha sostenuto e sostiene che essa sarebbe frutto di un mero errore di calcolo, evidente e riconoscibile, perché nella Scheda D delle aree esterne il numero di ore giornaliere sarebbe stato moltiplicato per 365 giorni all’anno anziché per i 260 giorni previsti dagli atti di gara;se si fosse moltiplicato il monte ore giornaliero per 260 giorni si sarebbe avuto un monte ore annuo pari a 20.000 ore, assolutamente in linea con quello previsto dalla lex specialis .
3.2. In relazione a tale assunto – nonché alle ulteriori argomentazioni del Consorzio ricorrente, secondo cui: l’offerta di un monte ore commisurato a 365 giorni l’anno sarebbe stata manifestamente irragionevole per le aree esterne;il dato dei 365 giorni non sarebbe mai stato esposto ma si ricaverebbe dividendo il monte ore annuo complessivo (29.200) per il monte ore giornaliero (80);esso comunque non avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione ed erroneamente il RUP avrebbe valorizzato il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio valutativo 2.2 del disciplinare di gara;in ogni caso, il Consorzio Leonardo conserverebbe il primo posto anche sottraendo i punti ottenuti per tale criterio valutativo – il tribunale ha opposto il seguente iter motivazionale:
- il paragrafo 16, punto 2), lett. b) del disciplinare richiede di dettagliare le modalità organizzative del personale impiegato nelle aree esterne mediante la compilazione di una Scheda D contenente l’indicazione delle unità di personale per ciascuna ora e in relazione alle singole tipologie servizi, le ore-uomo al giorno e le ore-uomo annue;
- la Scheda D compilata dal Consorzio evidenzia per le aree esterne il dato di 29.200 ore/uomo annue, che, facendo parte a pieno titolo dell’offerta in virtù delle ricordate previsioni del disciplinare, ha formato oggetto di valutazione da parte della commissione di gara con riferimento al criterio valutativo 2.2 (“ Efficacia della modalità organizzativa per le aree esterne ”, si veda il par. 18 del disciplinare), senza che questo implichi la indebita trasformazione del criterio da qualitativo in quantitativo: il giudizio di qualità sull’organizzazione del servizio non può prescindere dal numero dei lavoratori impiegati nel servizio stesso, di modo che, nell’economia della legge di gara, quello delle ore/uomo annue è un elemento, ancorché non il solo, tutt’altro che irrilevante ai fini della valutazione dell’offerta;
- dato quanto sopra, non vi è riscontro che l’indicazione di 29.200 ore/annue nell’offerta del Consorzio Leonardo sia frutto di mero errore materiale, in quanto: nei documenti di gara la Regione si è limitata ad indicare dei criteri esplicativi degli importi posti a base d’asta (tra cui quella di 260 giorni lavorativi per 74 ore al giorno) che non erano vincolanti per i concorrenti (tanto che il Consorzio stesso ha indicato 80 ore al giorno in luogo di 74 per le aree esterne ed ha aumentato il numero delle ore lavorative anche del personale addetto alle aree interne);non vi sono elementi obiettivi da cui desumere che l’indicazione di 365 giorni lavorativi per le aree esterne sarebbe manifestamente irragionevole o abnorme, poiché si tratta di scelta che “ ha una sua plausibile spiegazione nella volontà di formulare un’offerta competitiva sul piano della qualità […] ”;in definitiva non vi è “ alcuna evidenza della volontà del Consorzio Leonardo di offrire un numero di ore diverso e inferiore a quello indicato ”;nei primi giustificativi del 5 marzo 2021 “ il tema dell’errore materiale è del tutto assente ”;con i secondi giustificativi “ nel diminuire a 20.000 le ore lavorative annue per le aree esterne, il ricorrente si è visto costretto ad aumentare il numero di ore annue per le aree interne, e il relativo costo, in modo da lasciare inalterato il costo complessivo della manodopera ”, così incorrendo nella violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.
3.3. Col primo motivo di gravame, l’appellante censura la decisione sostenendo che:
- a) poiché gli atti di gara prevedevano la possibilità di manutenere le aree esterne solo nei giorni feriali, a differenza di quanto previsto per le aree interne, l’indicazione di 365 giorni per le aree esterne non avrebbe potuto che essere frutto di un errore materiale;
- b) la manutenzione delle aree esterne (che concerne giardini e spazi aperti) non richiede un presidio costante e perciò, oltre a non essere prevista dalla legge di gara, sarebbe stata una prestazione “ palesemente abnorme ”;
- c) d’altronde, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice, la legge di gara non prevedeva che il monte ore offerto sarebbe stato oggetto di valutazione, perché il criterio valutativo 2.2 non era di natura quantitativa;
- d) non sarebbe perciò legittima la valorizzazione da parte del RUP del giudizio della commissione di gara che ha espressamente dichiarato nel verbale di valutazione delle offerte di ritenere ottimo il quantitativo di ore di manutenzione offerto (ovverosia le 29.200 ore);
- e) il tribunale non avrebbe, a sua volta, potuto considerare rilevante il detto giudizio, poiché la commissione giudicatrice non avrebbe potuto trasformare un criterio “qualitativo” in “quantitativo”, a suo piacimento;
- f) non sarebbe rilevante la differenza sottolineata dal tribunale tra le prime e le seconde giustificazioni, perché con le prime si sarebbe “ tentato di dimostrare la congruità dell’offerta alla luce dell’errore ”;
- g) in ogni caso la graduatoria conclusiva permetterebbe al r.t.i. capeggiato dal Consorzio Leonardo di restare primo in graduatoria anche se privato della totalità dei punti ottenuti per il criterio 2.2. che sono solamente 3.
3.4. Il motivo è infondato.
3.4.1. Va premesso che, come affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente: “deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta;… la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti;… tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi - identificativi dell’errore - desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.;cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)” (Cons. Stato, V, n. 5344/2022).
In sintesi, l’errore materiale è tale e può essere corretto solo se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara (cfr. anche Cons. Stato, V, 26 ottobre 2020, n. 6462;id., III, 24 febbraio 2020, n. 1347).
3.4.2. Non vi è alcun riscontro oggettivo che l’indicazione di 29.200 h/anno nell’offerta del Consorzio Leonardo fosse dovuta ad un errore materiale o di calcolo. Gli elementi che, a detta dell’appellante, dovrebbero rendere evidente e riconoscibile l’errore, inducono piuttosto ad escluderne tali caratteri.
I rilievi dell’appellante sono resistiti dalle argomentazioni che, per ciascuno, si indicano di seguito:
-a) i documenti di gara non imponevano alcun vincolo sul monte-ore da offrire, rimesso alla libera scelta dell’operatore economico, per come confermato sia dalla Scheda D, in cui la voce “ore-uomo annue” andava compilata dal concorrente, sia dal documento “calcolo della spesa”, che aveva la finalità di esplicitare i criteri seguiti dalla stazione appaltante per determinare gli importi a base d’asta;in particolare, il monte ore annuo quantificato dalla stazione appaltante non è stato richiamato nel disciplinare di gara, né nel capitolato tecnico, a dimostrazione che, come osserva la difesa della controinteressata, non era vincolante ai fini né dell’aggiudicazione né dell’esecuzione;
- b) il quantitativo di 29.200 h/anno per la manutenzione delle aree esterne, indicato dal Consorzio Leonardo, non è, di per sé, manifestamente irragionevole o abnorme, tanto da essere rivelatore prima facie di un errore di calcolo;l’operatore economico potrebbe aver effettuato la scelta di un’offerta, anche sovradimensionata, ma comunque compatibile con il servizio di manutenzione delle aree esterne oggetto dell’affidamento e, anzi, perciò più competitiva rispetto alle offerte concorrenti;
- c) in correlazione va evidenziato che tale maggiore competitività avrebbe potuto avere - come di fatto ha avuto - positive ricadute nel giudizio di valutazione dell’offerta tecnica;il dato è reso manifesto dal paragrafo 16 (“OFFERTA TECNICA”) del disciplinare di gara che richiedeva ai concorrenti la presentazione di una Relazione contenente una proposta tecnico organizzativa che illustrasse, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione, tra l’altro le “ Modalità organizzative dell’utilizzazione del personale per l’erogazione del servizio di manutenzione conduzione e gestione ”, da dettagliare mediante la compilazione della già menzionata Scheda D;con ciò non si intende affatto affermare che il monte-ore da indicare in tale scheda fosse oggetto di un criterio di valutazione quantitativo (tale cioè che il punteggio fosse correlato automaticamente al numero di ore offerto dal concorrente, in assoluto o entro un range predeterminato), ma soltanto che fosse ragionevole - quindi per nulla manifestamente abnorme - l’indicazione da parte del concorrente di un numero di ore maggiore rispetto a quello preso a base di calcolo dalla stazione appaltante (29.200 in luogo di 19.240) per rendere più apprezzabile la propria offerta: il contenuto della Scheda D impegnava il concorrente nella proposta contrattuale e delineava le modalità di esecuzione del servizio e di organizzazione del personale dell’offerta tecnica, vincolante per l’offerente, necessariamente oggetto di valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) perciò non vi è stato alcun errore da parte del RUP, nel valorizzare, anche ai fini del giudizio di sostenibilità dell’offerta, la rilevanza attribuita al dato del monte ore annuo da parte della commissione di gara, quando nel verbale del 2.09.2020 ha giudicato “ ottima la proposta in termini di efficacia della modalità organizzativa tesa ad assicurare la fruibilità delle aree esterne ” ed ha apprezzato il “ dimensionamento complessivo del personale che dovrà essere destinato alle attività manutentive da rendere presso le aree esterne delle Amministrazioni contraenti ”, con particolare riferimento al numero di ore uomo annue proposte (29.200 ore/uomo/anno per le superfici delle aree esterne di riferimento);
- e) a sua volta, la commissione di gara non è incorsa in arbitrio nel ritenere valutabile anche il monte/ore annuo offerto per la manutenzione delle aree esterne, considerato che il paragrafo 18 criterio n.2 sub 2.2 imponeva la valutazione della “ Efficacia della modalità organizzativa per le aree esterne [punto 16.2 lett. b)] ” secondo il seguente criterio motivazionale: “ Idoneità della soluzione proposta tesa ad assicurare la fruibilità delle aree esterne ”, di modo che nell’ambito di un giudizio “complessivo dell’offerta” (come correttamente definito dal tribunale), in relazione alla funzionalità della proposta alla “fruibilità delle aree esterne”, è più apprezzabile la soluzione che proponga un maggior numero di ore di lavoro destinate alla manutenzione di queste ultime;contrariamente a quanto assume l’appellante – anche col separato quinto motivo di gravame – il giudizio della commissione giudicatrice resta discrezionale, non automatico, ma, a maggior ragione, non avulso da uno dei dati più significativi delle modalità organizzative del personale, quale è quello del numero delle ore di presenza sul campo della manodopera;
- f) la circostanza che nelle prime giustificazioni (5 marzo 2021) il Consorzio Leonardo non abbia nemmeno fatto cenno al preteso errore materiale non può che confermare la mancanza di evidenza e, ancor di più, l’irriconoscibilità dell’asserito errore, considerato che il costo del personale vi è stato giustificato prendendo a base di calcolo l’indicazione di 29.200 h/anno per la manutenzione delle aree esterne (ottenute moltiplicando 80/uomo ore giornaliere 365 giorni l’anno);le seconde giustificazioni (29 marzo 2021), nelle quali tale indicazione è stata ridotta a 20.000 h/anno, appaiono allora come espressione del tentativo di superare a posteriori le criticità evidenziate dall’Amministrazione, ricorrendo alla tardiva deduzione dell’esistenza di un errore di calcolo, che nemmeno il Consorzio Leonardo aveva rilevato in occasione delle prime giustificazioni.
3.4.3. In definitiva, la legge di gara rimetteva ad una libera scelta del concorrente ed al confronto concorrenziale l’indicazione del numero di ore lavorative annue ed il Consorzio Leonardo indicando queste ultime mediante la compilazione della Scheda D, che integrava la documentazione a corredo dell’offerta tecnica, ha manifestato una volontà negoziale inequivoca e ragionevole e non smentita da alcun elemento di segno diverso, né interno all’offerta tecnica, né esterno a questa.
3.4.4. Esclusa la ricorrenza di un errore di calcolo riconoscibile e correggibile dalla stazione appaltante senza necessità di ulteriori indagini o di dichiarazioni integrative e correttive da parte del concorrente, non è pertinente la prova di resistenza che fa leva sull’irrilevanza del punteggio conseguito per il criterio di valutazione 2.2 (come dal punto g) delle deduzioni dell’appellante).
Non è oggetto di giudizio l’attribuzione del punteggio per un’offerta che si assume la commissione di gara abbia erroneamente valutato;piuttosto è oggetto di giudizio la configurazione data dal concorrente alla propria offerta tecnica, senza che venga in contestazione il punteggio attribuito, che non si assume errato nella quantificazione, ma tutt’al più erroneamente motivato dai commissari.
L’offerta, così come presentata dal Consorzio Leonardo, è risultata economicamente insostenibile, quindi anomala, in particolare ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Per garantirne la sostenibilità economica, l’offerta avrebbe dovuto essere modificata, come da seconde giustificazioni (29 marzo 2021), non solo riducendo le ore di manutenzione indicate per le aree esterne, ma anche aumentando i costi relativi alla manodopera per le aree interne al fine di mantenere inalterato il costo della manodopera indicato (euro 12.624.000,00 per tutto l’appalto, con valorizzazione annuale media pari ad euro 2.089.349,7).
Come affermato nella sentenza di primo grado, si è “ in presenza di operazioni manipolative di gran lunga eccedenti l’ambito delle giustificazioni ammissibili in sede di verifica dell’anomalia, e frontalmente contrarie al fondamentale principio della immodificabilità dell’offerta: il preteso errore nella compilazione della scheda D avrebbe richiesto, per essere emendato, un vero e proprio esercizio di soccorso istruttorio al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016, risultando di conseguenza legittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione procedente con il provvedimento impugnato ”.
3.5. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo si ripropone la censura del secondo motivo di ricorso, con la quale il Consorzio aveva richiamato la propria nota del 15 luglio 2021, indirizzata alla Regione Toscana per sollecitare il ritiro in autotutela del provvedimento di esclusione.
Secondo il ricorrente, la legge di gara avrebbe imposto l’applicazione del CCNL Metalmeccanici ai lavoratori addetti alle attività di manutenzione interne, vietando per queste l’applicazione del CCNL Multiservizi , e, sebbene il Consorzio Leonardo abbia assecondato tale richiesta con la propria offerta, questa consentirebbe comunque di applicare il CCNL Multiservizi a tutti i lavoratori impiegati nella commessa (cioè sia nelle aree interne che in quelle esterne), con la conseguenza che verrebbe meno la ragione di insostenibilità riscontrata dal RUP. Infatti, il trattamento economico del CCNL Multiservizi renderebbe possibile la copertura dei maggiori costi derivanti dall’indicazione (asseritamente erronea) del maggior monte di 29.200 ore lavorative annue.
4.1. Il tribunale ha premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio Leonardo, la legge di gara non imponeva ai concorrenti l’applicazione dell’uno o dell’altro contratto collettivo, dato che l’art.12.2.b del capitolato normativo e tecnico si limitava a stabilire che “ al personale specificamente destinato allo svolgimento di attività manutentiva in ambito impiantistico/meccanico ed al personale destinato allo svolgimento di attività manutentiva in ambito edilizia debbano applicarsi, rispettivamente, il C.C.N.L. “Metalmeccanici” e il C.C.N.L. “Edilizia”, e questo in conformità alla previsione di cui all’art. 30 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che esige l’applicazione del contratto collettivo più strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto ”. Ha perciò ritenuto che il divieto di applicazione del C.C.N.L. Multiservizi al personale impiegato nell’appalto non discendeva dal capitolato, ma dalla legge, in relazione alle modalità organizzative del servizio prescelte dall’operatore economico e all’impiego di personale in via esclusiva in mansioni specializzate e specifiche di manutenzione impiantistica o edilizia. Detto divieto non sarebbe stato operante laddove l’organizzazione del servizio avesse previsto l’impiego di personale addetto promiscuamente alle diverse attività manutentive contemplate dall’appalto (come chiarito in altra sentenza dello stesso T.a.r. Toscana, sez. I, 24 agosto 2021, n. 1146, relativa ad altro lotto della stessa procedura di affidamento).
Tanto premesso, il tribunale ha affermato che “ l’individuazione del contratto collettivo applicabile segue la formulazione dell’offerta tecnica, nella quale l’operatore economico descrive l’organizzazione del servizio e le mansioni previste per il personale, e precede quella dell’offerta economica ” e che né l’una né l’altra possono essere modificate successivamente.
4.1.1. Esaminata in concreto l’offerta tecnica del Consorzio Leonardo, il tribunale ha quindi osservato che questa “ non prevede in alcun modo l’impiego indifferenziato di squadre e/o lavoratori all’interno e all’esterno, né, soprattutto, l’adibizione degli addetti a mansioni promiscue (fatta eccezione per i soli manutentori polivalenti).
Gli stessi giustificativi presentati dal Consorzio il 5 marzo 2021, sono chiarissimi nel descrivere un’organizzazione specialistica del lavoro […]”.
Il tribunale, ritenute valevoli analoghe considerazioni per i secondi giustificativi del 29 marzo 2021, ha concluso nel senso dell’insostenibilità della pretesa del ricorrente di poter fare applicazione generalizzata del