Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-04-26, n. 202200760

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-04-26, n. 202200760
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200760
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="7666e8f7-2667-5c07-9948-bc11149b0ec4" href="/decisions/itcs9t2a0xr4mtxvdhj">N. 01510/2021</a> AFFARE

Numero 00760/2022 e data 26/04/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 marzo 2022


NUMERO AFFARE 01510/2021

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Comunità religiosa islamica (CO.RE.IS.) - Riconoscimento della personalità giuridica;

LA SEZIONE

Vista la relazione dell’1 dicembre 2021 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con istanza del 16 ottobre 2017 YA GI YA IC, quale presidente e legale rappresentante della “Comunità Islamica Italiana (CO.RE.IS)”, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica della predetta comunità come ente di culto diverso da quello cattolico, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159/1929 e dell’art. 10 del R.D. n. 289/1930.

1.2. Con la relazione depositata l’1 dicembre 2021 il Ministero dell’interno ha dato atto dell’istruttoria espletata che ha coinvolto dodici Prefetture, nonché del parere favorevole espresso dalla Prefettura di Milano nel cui territorio si trova la sede legale dell’ente.

L’amministrazione ha, altresì, dato atto delle modifiche statutarie dalle quali emerge che l’attività svolta è essenzialmente religiosa e culturale, nonché delle risultanze dell’articolata istruttoria compiuta.

Considerato:

2. Occorre, in primo luogo, rilevare che questa Sezione, con il parere n. 487 del 15 dicembre 2015, si era espressa in senso non favorevole alla precedente istanza di riconoscimento della personalità giuridica, presentata dalla suddetta Comunità.

2.1. Il precedente parere non favorevole era basato sulle relazioni istruttorie dalle quali era emerso che “le attività del CO.RE.IS, prevalentemente concentrate nella sede principale di Milano, consistono nell’organizzazione di conferenze, concerti e mostre d’arte finalizzati a diffondere la conoscenza della tradizione islamica, nonché a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso. Al riguardo presso la stessa sede di Milano opera l’accademia I.S.A. (Interreligious Studies Accademie), ente di formazione e consulenza, costituito nel 2007 da un gruppo di docenti, educatori e mediatori culturali, allo scopo di promuovere la conoscenza delle religioni e di approfondire le relazioni interculturali, in particolare tra Ebraismo, Cristianesimo e Islam”.

2.2. La Sezione aveva, pertanto, concluso sulla base die suddetti riscontri che l’ente “attraverso la dimensione sociale e associativa” operava essenzialmente “nello scambio di opinioni e di conoscenze” e che “non possono

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