Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-31, n. 202406884
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2024
N. 06884/2024REG.PROV.COLL.
N. 06310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6310 del 2020, proposto da NA NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IE LU TR in Roma, via del Tempio di Giove 21
nei confronti
BE TT, NS LO, De TI BR, NO SI LI, Di CL CA, PE Daniela, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 7342/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento degli atti amministrativi coi quali il Comune di Roma, nel corso della relativa procedura, ha disposto la decurtazione di otto punti dal punteggio nella graduatoria per l'assegnazione di licenze taxi, non riconoscendo l’equipollenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado da lei posseduto, in quanto rilasciato al termine di un percorso triennale (e non quinquennale) di studi, come il bando implicitamente richiedeva.
Avverso la decisione la parte ha dedotto i seguenti motivi d’appello:
A) erronea applicazione del bando di concorso. Errata valutazione degli elementi probatori sul titolo di studio posseduto dalla ricorrente”; B) omessa pronuncia sui denunciati vizi di omessa motivazione, illogicità, disparità di trattamento, difetto di presupposti”; C) omessa rilevazione del vizio di ingiustizia manifesta”
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.
3. In diritto si osserva che la ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per l'assegnazione di 150 licenze taxi, bandito dal Comune di Roma.
All’esito della valutazione dei titoli, la parte appellata ha ridotto il punteggio, originariamente attribuito alla ricorrente in base alla documentazione da lei presentata, da punti 52 a punti 44.
Gli otto punti sono stati detratti, avendo l’amministrazione ritenuto che il diploma triennale in possesso della parte appellante, non fosse equiparabile al Diploma di secondo grado, che il bando, letto in conformità alla normativa vigente, individuava esclusivamente in quel titolo rilasciato dopo un percorso scolastico di scuola superiore avente durata di cinque anni.
Il primo giudice, confermando questa interpretazione, ha ritenuto che solo quest’ultimo, in quanto titolo che dà accesso all’università o all’esercizio ad una professione, è quello suscettibile di valutazione come titolo e che dunque dà un punteggio valido per i concorsi pubblici. Di conseguenza ha ritenuto legittima la decurtazione contestata.
4. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, opposta dalla parte appellata, per la mancata impugnativa della clausola di bando che prevedeva, fra i titoli di valutazione, per l’appunto il possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado.
La parte appellante, infatti, non si duole, in sé,