Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-30, n. 201908889

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-30, n. 201908889
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908889
Data del deposito : 30 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2019

N. 08889/2019REG.PROV.COLL.

N. 05994/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2015, proposto da
LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO E FIGLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L B A M, domiciliato presso la Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L B, presso il cui studio è domiciliata in Roma, via Poli, n. 29;

nei confronti

COMUNE DI PROCIDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 74 del 2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Procida;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Montefusco, per delega dell’avvocato Molinaro, Rosanna Panariello, in dichiarata delega dell’avvocato Buondonno, e Antonio Sasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

- la società Lubrano Lobianco e figli s.r.l. richiedeva alla Regione Campania la concessione di una area demaniale marittima, al fine della realizzazione e gestione di un deposito di olii minerali ad uso commerciale di gasolio denaturato, nonché di un impianto di distribuzione di carburante destinato alla nautica da diporto;

- tale richiesta veniva disattesa dalla Regione Campania con atto del 30 marzo 2009, adducendo che la richiesta era «relativa ad una area demaniale in concessione al Comune di Monte di Procida per il completamento della costruzione del porto e la gestione dello stesso»;

- la società istante inoltrava alla Regione Campania una ulteriore istanza del 15 aprile 2009, con la quale in sostanza sollecitava una rideterminazione in autotutela della Regione sulla medesima richiesta di costruzione e gestione dei mentovati impianti di deposito olii e distribuzione carburanti;

- su queste basi, la società Lubrano Lobianco e figli s.r.l., con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva l’annullamento:

i) della concessione demaniale n. 39 del 2010, rilasciata in favore del Comune di Monte di Procida per la durata di quarantotto mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2013;

ii) del provvedimento della Regione Campania del 30 marzo 2009, di rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima di aree ricadenti nel porto di Monte Procida presentata il 3 marzo 2009;

iii) dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali erano state rigettate due istanze di concessione demaniale presentate dalla ricorrente tramite plichi raccomandati ricevuti dalla Regione Campania il 13 marzo 2009, per la costruzione, gestione ed esercizio di un deposito di oli minerali ad uso commerciale di gasolio denaturato e di un impianto di distributore di carburante destinato alla nautica da diporto all’interno del Porto di Acquamorta del Comune di Monte Procida;

- a fondamento dell’impugnativa, la società articolava vizi relativi alla violazione del contraddittorio procedimentale, dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, e dei principi europei in materia di concorrenza;

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 74 del 2015, dichiarava il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile;

- avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società Lubrano Lobianco Francesco e Figli s.r.l., chiedendone l’integrale riforma;

Ritenuto in diritto che:

- la sentenza di primo grado deve essere confermata;

- § l’impugnazione della nota regionale del 30 marzo 2009 ‒ recante il rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima di aree ricadenti nel porto di Monte Procida presentata dalla ricorrente il 3 marzo 2009 ‒, ad oltre un anno dalla conoscenza del medesimo atto (il ricorso è stato notificato in data 12-13 luglio 2010 e depositato il successivo 24 settembre), è irricevibile per tardività;

- correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la violazione del termine decadenziale non poteva essere scusato dalla mancata indicazione del termine per impugnare e dell’autorità giudiziaria cui ricorrere;

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’omessa o erronea indicazione nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere (richiesta dall’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241), non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un’obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall’interessato;
diversamente opinando, il vizio formale si risolverebbe in una emancipazione indiscriminata dal termine di decadenza;
sicché la rimessione in termini è possibile soltanto se l’inosservanza del termine d'impugnazione sia giustificata dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, da un cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali o ancora da attività macroscopicamente equivoche o contraddittore poste in essere dalla stessa amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2017, n. 199;
Consiglio di Giustizia Amministrativa, 27 febbraio 2015, n. 163;
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4623;
Consiglio di Stato, V, 25 luglio 2014, n. 3964).

- nel caso in esame, non è stato offerto al Collegio alcun elemento utile a far ritenere sussistenti le «oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto od i gravi impedimenti di fatto» richiesti dall'art. 37 c.p.a.;

- l’assenza di qualsiasi incertezza oggettiva sugli strumenti di tutela azionabili e sulla autorità giudiziaria competente a conoscerne, nonché la mancata prova di eventuali gravi impedimenti di fatto escludono la configurabilità dell'errore scusabile ai fini della richiesta rimessione in termini;

- § l’impugnazione relativa del presunto rigetto implicito delle istanze prodotte in data 13 marzo 2009, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Regione espressamente disatteso l’istanza di concessione della ricorrente con la predetta nota del 30 marzo 2009, rimasta inoppugnata per i motivi di cui sopra;

- peraltro, va rimarcato che l’inerzia della Regione sulle istanze presentate ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice della navigazione, in assenza di un disposizione legislativa che attribuisca a tale comportamento il valore legalmente tipico di rigetto, configurava un mero inadempimento rispetto al quale il rimedio azionabile era l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a.;

- § l’impugnazione del «diniego implicito» dell’istanza prodotta dalla ricorrente in data 15 aprile 200, volta ad ottenere la revisione in autotutela della nota del 30 marzo 2009 ‒ rimasta inoppugnata per ragioni di cui sopra ‒ è inammissibile per due ordine di ragioni: in primo luogo, si versa anche qui in ipotesi non di silenzio significativo, bensì di silenzio inadempimento;
inoltre, essendo il potere di autotutela dell’Amministrazione esercitabile in via discrezionale d’ufficio, ed essendo a quest’ultima rimessa la più ampia valutazione, le istanze di parte sul punto hanno valore di mera sollecitazione, non sussistendo alcun obbligo giuridico di provvedere;

- § da ultimo, l’impugnazione della concessione demaniale marittima n. 39 del 2010 ‒ con la quale la Regione Campania ha concesso al Comune di Monte Procida un’area demaniale marittima all’interno del Porto di Acquamorta del predetto Comune per la durata di mesi 48, con decorrenza dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2013 ‒ è inammissibile per carenza di interesse;

- tenuto conto che la società aveva in primo grado lamentato esclusivamente la lesione dei principi di pubblicità e concorrenza (soltanto nel presente grado di appello l’appellante afferma che il proprio interesse sia quello di “rimuovere” una presunta situazione di inerzia nell’attuazione del programma di completamento del porto), è dirimente considerare che la stessa non aveva presentato, nella procedura instaura dall’amministrazione ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione, alcuna istanza in concorrenza con quella del Comune (pubblicata ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione);

- l’annullamento del decreto di concessione non rivestirebbe alcuna utilità per la società appellante, anche in ragione del fatto che l’istanza di quest’ultima aveva ad oggetto ‒ non il completamento della costruzione e la gestione del porto, bensì ‒ unicamente la costruzione, gestione ed esercizio di un deposito di oli minerali ad uso commerciale di gasolio denaturato e di un impianto di distributore di carburante destinato alla nautica da diporto all’interno del Porto di Acquamorta;

- per le ragioni che precedono, l’appello è infondato e va respinto;

- le spese del secondo grado di lite vanno compensate, in considerazione del carattere risalente della controversia;

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