Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202101994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-09, n. 202101994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101994
Data del deposito : 9 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2021

N. 01994/2021REG.PROV.COLL.

N. 02427/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2017, proposto dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C D T, S F, con domicilio eletto presso lo studio B C D T in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
Soc Wind Telecomunicazioni s.p.a., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza 30 dicembre 2016, n. 12881 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato.

L’udienza si è svolta ai sensi degli artt. 25 del decreto-legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, del decreto-legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.


FATTO e DIRITTO

1.˗ La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità delle determinazioni assunte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazione d’ora innanzi solo Autorità) relative al contributo economico che può essere richiesto agli operatori economici del settore relativo alle « spese di funzionamento » dell’Autorità stessa.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 30 novembre 2011, n. 650, ha stabilito la misura e la modalità di versamento per l’anno 2012. In particolare, l’Autorità ha elevato l’aliquota retributiva incrementandola rispetto al 2011 dello 0,002 per mille e raggiungendo, cosi, il limite massimo del 2 per mille.

2.˗ Wind Tre s.p.a ha impugnato tali determinazioni innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 30 dicembre 2016, n. 12881, ha accolto il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha rilevato l’illegittimità delle suddette delibere nella parte in cui: i ) non ha limitato la richiesta soltanto ai costi relativi all’attività di regolazione economica ex ante svolta dalla Autorità; ii ) ha violato il principio di proporzionalità, in quanto alcuni contributi sono stati corrisposti ad altre Autorità; iii ) hanno considerato anche i ricavi « al nesso delle quote riversate agli operatori terzi ».

3.˗ L’Autorità ha proposto appello.

4.˗ La sezione, con sentenza parziale 14 dicembre 2020, n. 7990, ha accolto il primo motivo proposto dall’Autorità, con il quale era stata dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe limitato i costi rilevanti soltanto in quelli relativi all’attività di regolazione ex ante .

In particolare, l’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la cui rubrica si intitola « Diritti amministrativi », prevede quanto segue.

«1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori ».

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 29 aprile 2020, n. 399, ha interpretato tale articolo 12 nel senso che i costi dell’Autorità che « possono essere coperti da un diritto in forza di tale disposizione sono non l'insieme delle spese di funzionamento dell'Autorità nazionale di regolazione, ma i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione »,

5.˗ La Sezione ha rigettato: i) il secondo motivo, rilevando che il primo giudice avesse correttamente ritenuto violato il principio di proporzionalità, in quanto sono stati inclusi nella valutazione operata dall’Autorità anche costi relativi ad attività svolte da altre Autorità;
ii) il terzo motivo, rilevando che non potessero essere considerati i “ricavi riversati.

6.˗ La Sezione ha rilevato che nella memoria del 28 settembre 2020, la società appellante ha dedotto come nell’anno in questione la « totale assenza di un rendiconto ha precluso agli operatori (…) qualsiasi possibilità di conoscere nel dettaglio le voci di costo richiesto a titolo contributivo ».

Il Collegio ha, pertanto, richiesto all’Autorità appellante di depositare una relazione di chiarimenti in ordine alla questione esame, specificando, momento di pubblicazione e contenuto del rendiconto, depositando la documentazione rilevante.

7.˗ L’Autorità ha depositato la relazione e la documentazione richiesta

7.1.˗ La parte appellata ha depositato una memoria

8.˗ La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 18 febbraio 2021.

9.˗ Alla luce della documentazione depositata deve ritenersi che il rilievo svolto dalla società difensiva non è fondato.

La Corte di Giustizia ha affermato, con la sentenza sopra citata, che « spetta agli Stati membri determinare le modalità della pubblicazione del rendiconto annuale e dell'attuazione delle opportune rettifiche imposte dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, garantendo al contempo la trasparenza in maniera tale che le imprese interessate possano verificare se vi sia equilibrio tra i costi amministrativi e i diritti ». Si è aggiunto che « né la pubblicazione del rendiconto annuale successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale durante il quale i diritti amministrativi sono stati riscossi, né l'applicazione delle opportune rettifiche durante un esercizio finanziario che non sia immediatamente successivo a quello durante il quale tali diritti sono stati riscossi sembrano, di per sé, impedire il soddisfacimento di tale requisito ».

L’Autorità ha elaborato, per l’anno 2013, un rendiconto analitico dei contributi riscossi dagli operatori di comunicazioni elettroniche e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività. Sul punto, i rilievi difensivi della società appellata non sono idonei a fare pervenire ad una conclusione diversa, essendosi limitata a dedurre, genericamente, che tale rendiconto « nulla a che a vedere con i rendiconti di cui si discute ».

Deve, pertanto, ritenersi che sia stato soddisfatto il requisito di trasparenza richiesto dalla normativa di disciplina della materiale.

9.˗ L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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