Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-30, n. 202207555
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 07555/2022REG.PROV.COLL.
N. 07906/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2018, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Molise, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,
contro
la Società Cooperativa Sociale “G. Falcone”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S D P, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza Del Popolo 18,
nei confronti
dell’ASREM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Molise, n. 131 del 12 marzo 2018, resa inter partes , concernente il Programma operativo straordinario 2015-2018 della Regione Molise - riconversione strutture psichiatriche - riduzione dei posti letto in regime residenziale da 14 a 6.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Sociale “G. Falcone”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 21 giugno 2022, svoltasi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso giurisdizionale al T.a.r. Molise, la società cooperativa sociale “Giovanni Falcone” ha chiesto l’annullamento del decreto n. 52 in data 12 settembre 2016 del Presidente della Regione Molise - Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario, recante l’approvazione del P.O.S. - Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise.
2. Segnatamente, la medesima, premesso di essere una struttura sociosanitaria accreditata istituzionalmente con DD.C.A. n. 13 e n. 81/2012, quale struttura residenziale ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (CRP) per n. 14 posti letto in regime residenziale per utenti regionali, n. 4 posti letto “ extraregionali ” e n. 3 posti letto in regime semiresidenziale per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, e di gestire da tempo una comunità di riabilitazione psicosociale residenziale nel Comune di Gambatesa, si è lamentata della drastica riduzione dei posti letto al riguardo preannunciata dal predetto D.C.A. n. 52/2016.
3. Il T.a.r. Molise, superate le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso. In particolare ha affermato, il primo giudice, che “ sicuramente, la Struttura commissariale presso la Regione Molise, nella volontà di raggiungere l’equilibrio di bilancio e assicurare l’erogazione dei LEA - come prescritto dagli standard nazionali - ha previsto interventi di riduzione della spesa e disposizioni di attuazione del Piano di rientro e degli interventi di riordino strutturale del S.S.R.; lo ha fatto, tuttavia, senza prima stimare il reale fabbisogno dei servizi di riabilitazione sul territorio. Manca, nel caso di specie, quello studio del fabbisogno preliminare alla valutazione dell’appropriatezza organizzativa necessaria all’individuazione del giusto «setting» assistenziale e ciò si riverbera in un difetto istruttorio che vizia la legittimità dei provvedimenti impugnati, almeno con riguardo alla programmazione dei servizi di riabilitazione psicosociale residenziale ”. Ha dato altresì atto che “ l’art. 34-bis del D.L. 24 luglio 2017 n. 50 (convertito nella L. n. 96 del 2017) ha, invero, previsto quanto segue: “1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise….a) il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all’accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione ”. Secondo il T.a.r. tuttavia, la normativa statale citata, lungi dal determinare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, si è limitata ad approvare il DCA n. 52/2016 «ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione». In altri termini, del citato DCA n. 52/2016 verrebbe recepito e “legificato” soltanto il contenuto che sopravvive al vaglio di validità di atti e provvedimenti.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello, notificato il 4 ottobre 2018 e depositato l’8 ottobre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri articolando due motivi di gravame. In primis l’amministrazione appellante ha dedotto la violazione dell’art. 34- bis del d.l. n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017). Secondo l’appellante la norma statale avrebbe all’evidenza sottratto il provvedimento commissariale alla astratta possibilità di una sua censura in termini di illegittimità: esso sarebbe cioè divenuto insuscettibile di sindacato giurisdizionale e di pronuncia demolitoria, in ogni sua parte e senza distinzione di contenuto, sicchè il T.a.r. molisano avrebbe dovuto, conseguentemente, dichiarare la sopravvenuta inammissibilità dell’iniziativa giurisdizionale degli originari ricorrenti. Ha ulteriormente articolato il motivo così rubricato: Erroneità della valutazione di carenza di istruttoria del Programma Operativo Straordinario 2015/2018 – Violazione