Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2019-07-03, n. 201904575

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2019-07-03, n. 201904575
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904575
Data del deposito : 3 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2019

N. 04575/2019REG.PROV.COLL.

N. 04620/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4620 del 2019, proposto da
Istituto Vigilanza Città di Potenza soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e L D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Giglio in Roma, via Gramsci n. 14;



contro

Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;



nei confronti

Azienda Sanitaria Locale di Potenza, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00383/2019, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cosmopol s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati A P e G P;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Con la sentenza (in forma semplificata) appellata, il T.A.R. Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata, Cosmopol s.p.a., avverso la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Potenza n. 2019/00105 del 13 febbraio 2019, recante la sua esclusione dalla procedura di gara per la fornitura del servizio di vigilanza armata e altri servizi di vigilanza presso la sede dell’Azienda sanitaria di Potenza e l’aggiudicazione in favore della controinteressata Vigilanza Città di Potenza soc. coop..

Il T.A.R., premesso che la stazione appaltante ha desunto la situazione di grave irregolarità fiscale dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 18015 del 14 settembre 2016, con la quale è stato definitivamente respinto il ricorso proposto dalla Cosmopol s.p.a. avverso il provvedimento dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Avellino disponente la revoca di un credito di imposta per € 159.900,00, a torto prenotato a credito dalla Cosmopol s.p.a. in misura superiore a quanto spettante in applicazione della regola “de minimis” di cui all’art. 7, comma 10, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dall’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha mutuato la ratio decidendi dal precedente in termini rappresentato dalla recente sentenza di questa Sezione n. 2183 del 2 aprile 2019, riproducendone i seguenti passaggi essenziali: “può anche essere condivisa l’opzione ermeneutica incline a ricondurre gli atti (comunque denominati) con cui si accerti, da parte dell’amministrazione tributaria, la non spettanza di una data agevolazione, nella categoria giuridica degli “avvisi di accertamento” (cfr. testualmente Cass. n. 18636 del 2016), dovendo, però, al contempo rilevarsi che tali particolari atti, ove esauriscano il proprio contenuto ricostruttivo nella sola negazione del credito dichiarato dal contribuente, tradiscono una dimensione giuridica non autosufficiente ai fini qui in rilievo in quanto necessitano, per potere esprimere appieno una compiuta pretesa impositiva, di ulteriori passaggi valutativi che, nel modello legale di riferimento, vengono affidati ad ulteriori e successivi provvedimenti secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva. In altri termini, l’effetto di accertamento che si riconnette alla revoca del credito di imposta non può dirsi completo in quanto non è ancora espressione di una pretesa tributaria compiutamente e definitivamente stabilita, occorrendo in vista del relativo recupero accertare l’entità del dovuto in ragione anche delle modalità e dei tempi di concreto utilizzo del credito. Tanto è agevolmente evincibile già dalla piana lettura dell’articolo 8 del d.m. 311 del 3.8.1998 che, a valle della revoca parziale o totale del credito d’imposta operata dal Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara (comma 1), fa seguire un distinto e successivo snodo procedimentale avente ad oggetto il recupero delle somme versate in meno o del maggior credito riportato, nonché l'applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni, affidandone il relativo incombente all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'impresa. E’ pur vero che, in siffatte evenienze, la pretesa tributaria confluita nell’atto di recupero non integra una pretesa completamente nuova rispetto a quella originaria (Cass. civ. Sez. V Sent., 12/02/2013, n. 3343) e, pertanto, l’atto di recupero può essere impugnato solo per vizi propri, però è di tutta evidenza che solo a tale ulteriore manifestazione provvedimentale si correla – per effetto della definizione degli elementi costitutivi di siffatta pretesa – la liquidazione dell’importo dovuto e la indicazione dell’ammontare dei relativi accessori (interessi e sanzioni), con conseguente emersione solo in questa fase di un’obbligazione tributaria contenutisticamente determinata. E, invero, sebbene gli avvisi di recupero non costituiscano accertamenti di imponibili o maggiori imponibili, tuttavia essi contribuiscono a definire, attraverso il disconoscimento del credito di imposta, l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente, cosicchè anche tali avvisi implicano accertamenti della debenza del tributo (Cassazione civile sez. trib., 07/07/2017, n.16761; Cass. n. 3838/2013). Ed è nella suddetta ottica che il legislatore, all’articolo 1 comma 421 della legge n. 311 del 30.12.2004

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