Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-10-13, n. 201704758
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Pubblicato il 13/10/2017
N. 04758/2017REG.PROV.COLL.
N. 07783/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7783 del 2016, proposto da:
D T s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M G in Roma, via Laura Mantegazza, 24;
contro
Provincia di Lecce, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M G C e A A, domiciliati ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Salve, Arpa Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Regione Puglia, Unione dei Comuni di Terra d'Otranto, Unione dei Comuni Terra di Leuca, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 459 del 10 marzo 2016, resa tra le parti, concernente la realizzazione di un villaggio turistico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Marra e, per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta Torre s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la nota prot. n. 38470 del 17 giugno 2015 con la quale il Dirigente della provincia di Lecce, Servizio ambiente e tutela venatoria, ha comunicato che la precedente nota della stessa Provincia, prot. n. 122362/2015 del 24 febbraio 2015 (anch’essa impugnata) doveva intendersi come provvedimento di diniego conclusivo del procedimento di VIA relativo alla realizzazione di un villaggio turistico integrato denominato “Isola della Fanciulla” in un sito di notevole valenza ambientale (località Torre Pali nel comune di Salve).
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. di Lecce ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività dell’impugnazione del provvedimento del 24 febbraio 2015 alla luce della natura meramente confermativa del successivo provvedimento del 17 giugno 2015.
3. La ditta Torre s.r.l. ha quindi proposto appello contro la suddetta sentenza, rilevando, innanzitutto, in ordine alla pronuncia di irricevibilità l’erroneità delle conclusioni del T.a.r. che non avrebbe considerato la natura di provvedimento di archiviazione e non di diniego della nota prot. n. 122362/2015 del 24 febbraio 2015. Lo stesso Tribunale comunque avrebbe dovuto quantomeno riconoscere alla società appellante il beneficio dell’errore scusabile, essendo stata indotta al ritardo nell’impugnazione dal tenore della stessa nota. Quest’ultima, a parere dell’appellante, lasciava supporre non definitivamente concluso in senso sfavorevole il procedimento di VIA, solo esplicitamente comunicato con la successiva nota del 17 giugno 2015. Nel provvedimento di archiviazione d’altra parte non vi era alcuna indicazione sull’assoggettabilità dell’atto ai rimedi impugnatori e all’organo cui proporli.
4. Nel ricorso la società appellante ripropone poi i motivi di censura prospettati dinanzi al primo giudice in relazione all’illegittimità del provvedimento conclusivo della procedura di VIA, in particolare per violazione dei termini di conclusione della stessa, della non necessario intervento dell’Unione di Comuni “Terra di Leuca”, della violazione dell’art. 14 della legge regionale della Puglia n. 11 del 2001 sugli effetti della VIA, dell’incompetenza ad adottare gli atti impugnati, della violazione del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. di Lecce n. 103 del 2009 relativa al decreto della Soprintendenza di l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 85 del 2007.
5. La provincia di Lecce si è costituita in giudizio il 24 ottobre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito in giudizio il 31 ottobre 2016.
6. La società appellante ha infine depositato un’ulteriore memoria il 19 giugno 2017.
7. Nella camera di consiglio del 17 novembre 2016 l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 luglio 2017.
9. L’appello non è fondato ed il ricorso di primo grado è effettivamente irricevibile.
10. Sono infatti condivisibili le conclusioni del T.a.r. di Lecce in ordine alla circostanza che la nota della Provincia del 17 giugno 2015 debba ritenersi confermativa della precedente statuizione del 24 febbraio 2015, nonché che l’impugnativa di quest’ultima sia comunque tardiva.
11. Come rilevato dal T.a.r., il provvedimento del 17 giugno 2015 tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate senza svolgere alcuna istruttoria o indicare una nuova motivazione (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214).
12. Quanto alla nota del 24 febbraio 2015 di archiviazione del procedimento di VIA, al di là della terminologia utilizzata, deve intendersi, così come sottolineato dal primo giudice, atto di diniego comunque non impugnato nei termini decadenziali di cui all’art. 29 c.p.a..
13. A comprovare la natura di diniego della stessa nota concorre, d’altra parte, la motivazione in essa contenuta sulle ragioni ostative all’accoglimento della istanza e la dizione “ definitiva archiviazione ” utilizzata in conseguenza del mancato riscontro dell’avviso di conclusione sfavorevole del procedimento inviato dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
14. Peraltro, in ordine alla mancanza di indicazione nel provvedimento dei rimedi impugnatori, del termine e dell’organo cui proporli, va rilevato che tale mancata indicazione non giustifica, di per sé sola, la concessione del beneficio dell’errore scusabile per ricorrere. La scusabilità dell’errore presuppone, infatti, una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto non rinvenibile nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 1 gennaio 2001, n.1).
14. Per le considerazioni sopra esposte, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata.
15. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, come sopra detto, sono stati infatti dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.