Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-21, n. 202309974
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 09974/2023REG.PROV.COLL.
N. 08576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2022, proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
CO La OI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 787 del 17 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di EC, sez. III, resa tra le parti, che ha condannato l’Agenzia delle Entrate a risarcire in favore di CO La OI il danno per mancato tempestivo inquadramento nella posizione C.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di CO La OI;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellato l’Avvocato Angelo Vantaggiato;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a., promosso a seguito dell’ordinanza n.7829 del 23 novembre 2021 di questo Consiglio di Stato, con la quale è stata dichiarata la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di EC (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierno appellato ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi, cagionati dall’Agenzia delle Entrate con l’adozione dei provvedimenti prot. n. 2005/41345 del 22 settembre 2005 e n. 3615/2007 del 22 gennaio 2007, allegato B, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per la Puglia, annullati con sentenza n. 4096 del 30 marzo 2017, passata in giudicato, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
1.1. Il ricorrente in prime cure ha affermato che la condotta serbata dalla pubblica amministrazione con gli atti appena indicati, non consentendogli il passaggio alla posizione economica C1, profilo professionale amministrativo – tributario, ha integrato una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
1.2. Per tale ragione, ha richiesto il risarcimento del danno, commisurato alle mancate retribuzioni o, meglio, differenze di retribuzioni non percepite in tutto l’arco temporale conseguente al mancato inquadramento nella categoria C, nonché il ristoro del danno da perdita di chance, sia economica che di qualificazione professionale.
1.3. Egli ha così formulato, dunque, le seguenti conclusioni:
a) accertare il diritto del ricorrente ad essere risarcito in conseguenza della lesione del suo interesse legittimo connesso alla partecipazione alla selezione per il conseguimento della categoria C, di cui alla sentenza n.4096 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, passata in cosa giudicata;
b) condannare, per l’effetto, l’amministrazione al risarcimento dei danni subiti, commisurati alla mancata percezione delle retribuzioni e degli effetti sul TFR e sul trattamento pensionistico e, comunque, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche equitativa;
c) condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni per la perdita di chance , conseguente alla mancata partecipazione a tutte le procedure interne ed esterne che presupponevano il possesso della categoria C, nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed equitativa.
1.4. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l’Agenzia delle Entrate la quale, con diffuse argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto.
1.5. Segnatamente, ha eccepito, in sintesi:
1) l’irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso;
2) l’inammissibilità/ infondatezza della domanda, per carenza degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione e, in particolare, per insussistenza del requisito soggettivo della colpa, versando la pubblica amministrazione in una situazione di errore scusabile, dovuto all’esistenza di contrasti giurisprudenziali, all’incertezza del quadro normativo di riferimento, alla rilevante complessità del fatto ed all’influenza di comportamenti di altre Amministrazioni;
3) l’inesistenza del danno rivendicato, sia patrimoniale che non patrimoniale, per carenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, per deficit di allegazione e prova.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 787 del 17 maggio 2022, mai notificata, ha accolto in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ha condannato l’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dall’adozione da parte dell’Agenzia per le Entrate - Direzione Regionale per la Puglia del provvedimento (già annullato) n. 3615 del 22 gennaio 2007 secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva, nonché alla rifusione delle spese giudiziali.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, lamentandone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma.
3.1. Si è costituito l’odierno appellato per chiedere la reiezione del gravame.
3.2. Nella pubblica udienza del 17 ottobre 2023 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è in parte fondato, nei sensi che seguono.
5. Con il primo motivo (pp. 3-11 del ricorso), anzitutto, l’Agenzia deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere sussistente e comunque non scusabile la colpa della pubblica amministrazione in una vicenda tanto complessa, ben nota del resto a questo Consiglio di Stato, nella quale l’Agenzia, nell’approvare la graduatoria concorsuale con provvedimento n. 3615/2007 del 22 gennaio 2007, annullata dalla sentenza n. 4096 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha adottato atti di autotutela parziale del bando di concorso, al fine di conformare la procedura concorsuale alle statuizioni della Corte Costituzionale, contenute nella sentenza n. 194 del 2002.
5.1. Tale sentenza aveva stigmatizzato le progressioni interne c.d. “ per saltum ”, ossia quelle che prevedevano l’avanzamento dei vincitori per più di una posizione o livello, come la procedura per il passaggio da B1, B2, B3 a C1 alla quale aveva partecipato il ricorrente.
In sintesi, deduce l’appellante, l’Agenzia aveva operato in tal modo in ragione di un orientamento inizialmente sancito dalla Corte costituzionale e solo successivamente sconfessato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha, poi, ritenuto che la predetta procedura non integrasse una progressione “ per saltum ”.
5.2. Tra l’altro, all’epoca dell’approvazione delle graduatorie, la giurisprudenza amministrativa non si era ancora definitivamente pronunciata in