Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-28, n. 202100841

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-28, n. 202100841
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100841
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2021

N. 00841/2021REG.PROV.COLL.

N. 00284/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2013, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00941/2012, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla graduatoria per concorso pubblico per il reclutamento di n.43 vigili urbani.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. II, 16 maggio 2012, n. 941 ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, quanto alla domanda di ricostruzione giuridica della sua carriera nei ruoli del Comune di Bari, con la qualifica di Vigile Urbano, con decorrenza 8.9.1982, data delle prime assunzioni dei vincitori del concorso per la copertura dei posti di vigile urbano indetto con avviso pubblico del 19.10.1979, rigettandolo quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- per effetto della delibera del Comune di Bari n. 168 del 15.5.1998 e del contratto successivamente stipulato in data 30.6.1998, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria con effetto dal 30.6.1998 (cioè ex nunc) e, avverso dette determinazioni del Comune di Bari il ricorrente non ha proposto alcun gravame, rendendole quindi inoppugnabili;

- il ricorrente ha omesso di fornire alcuna allegazione e prova del danno asseritamente subito, atteso che non ha nemmeno dedotto di non aver lavorato nel periodo di cui trattasi.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 21-septies L. n. 241-1990, in relazione agli artt. 31, comma 4, e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.;

- sussistenza del danno ingiusto e della relativa prova del danno.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 26 gennaio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di appello, ove si deduce la nullità della delibera del Comune di Bari n. 168 del 15.5.1998 (e del contratto successivamente stipulato in data 30.6.1998) con cui l’attuale appellante è stato inserito nella graduatoria con effetto dal 30.6.1998 (cioè ex nunc) per violazione del giudicato, sia infondata.

Infatti, il giudicato è rappresentato dalla sentenza di annullamento pronunciata da TAR Puglia, Bari n. 1204-1986 (e dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 677-1987, emessa in sede di appello), con cui è stato disposto l’annullamento dell’esclusione per soli motivi formali e per difetto di motivazione, rimanendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e restando quindi intatta la discrezionalità provvedimentale della P.A. in sede di riedizione del relativo potere.

La sentenza ha annullato il provvedimento di esclusione per la non corretta composizione della Commissione medica e il difetto di motivazione in ordine ai vizi fisici riscontrati idonei ad incidere sullo svolgimento dei compiti d’istituto, lasciando però intatto in capo alla P.A. il potere di rideterminarsi anche rinnovando il giudizio di esclusione.

La delibera del Comune di Bari n. 168 del 15.5.1998 (e del contratto successivamente stipulato in data 30.6.1998) con cui l’attuale appellante è stato inserito nella graduatoria con effetto dal 30.6.1998 (cioè ex nunc) non può pertanto ritenersi emessa in violazione del predetto giudicato che nulla disponeva in ordine all’inquadramento dell’appellante.

2. Nel caso di specie, consequenzialmente a quanto appena esposto, e come osserva correttamente il Comune, deve essere escluso un diritto al risarcimento del danno consequenziale all’annullamento dell’atto, perché manca il nesso di causalità tra l'illegittimità dell'atto lesivo (meramente formale) ed il danno lamentato.

Peraltro, l’attuale appellante non ha allegato alcun elemento probatorio a fondamento della domanda risarcitoria avanzata, da cui evincere la colpa della P.A., tenuto presente che chi pretende il risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della P.A. non può allegare, a tale titolo (in particolare, sotto forma di lucro cessante), la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

Al contrario, l'attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato.

Pertanto, in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece caso per caso individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro (cfr., ex multis, Consilgio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2011, n.3934).

3. Infine, come osserva esattamente il TAR, si deve escludere una responsabilità risarcitoria della P.A., anche in ragione del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appellante, non avendo quest’ultimo documentato in specifico e in alcun modo la consistenza dell’evento dannoso.

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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