Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-11, n. 201705812
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2017
N. 05812/2017REG.PROV.COLL.
N. 03044/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3044 del 2017, proposto da:
Sali di Sardegna s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mattia Pani in Roma, via Lucullo, n. 24;
nei confronti di
R.T.I. Banco di Sardegna s.p.a. - Sardaleasing s.p.a. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, Sez. I, n. 103/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensiva: 1) della determinazione del direttore del Servizio per le politiche dello Sviluppo Industriale, di revoca delle agevolazioni concesse a Sali di Sardegna s.r.l.; 2) della determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna di rigetto del ricorso gerarchico; 3) della nota prot. 400 dell'8.01.16 (controdeduzioni del Servizio per le politiche per lo Sviluppo Industriale); 4) dei verbali dell'Ufficio di Controllo di 1 livello del Centro Regionale di Programmazione presso l'Assessorato dell'Industria della R.A.S.; 5) di ogni altro atto consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Marcialis, Valentino, Sau, in dichiarata delega di Pani, e Putzu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione autonoma della Sardegna, con determinazione del Direttore del servizio politiche per lo sviluppo industriale dell’Assessorato dell’industria n. 383 del 07 luglio 2014, autorizzava la società Sali di Sardegna s.r.l. a subentrare nella titolarità delle agevolazioni concesse in via provvisoria alla Lavorazioni industriali del Sale Li Sal. s.r.l. con determinazione del 24 aprile 2013. La Sali Sardegna s.r.l. si era, infatti, resa cessionaria del ramo di azienda della Li Sal. s.r.l.
1.1. Le agevolazioni erano state concesse nell’ambito delle attività indicate dal punto 6.2.2. (ex 6.2.1.) del POR FESR 2007 – 2013 per un programma di investimenti da realizzare nell’unità produttiva ubicata in Uta.
1.2. Con determinazione n. 591 del 09 novembre 2015 la Direzione generale servizio politiche di sviluppo delle attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica revocava il provvedimento di concessione delle agevolazioni, ciò in quanto l’Ufficio di controllo di I livello del Centro regionale di programmazione aveva verificato la non ammissibilità della spesa rendicontata pari ad € 325.830,10 riferita ad un investimento iniziato in data antecedente alla presentazione della domanda; in sostanza la data del “primo impegno giuridicamente vincolante” precedeva quella di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.
2. Il provvedimento di revoca era impugnato con ricorso gerarchico, rigettato con determinazione del Direttore generale del servizio per le politiche dello sviluppo industriale n. 7953 dell’08 marzo 2016 con motivazione che confermava la decisione a sostegno della revoca della concessione.
3. I provvedimenti (di revoca e di rigetto del ricorso gerarchico) erano congiuntamente impugnati dalla Sali Sardegna s.r.l. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.
La società assumeva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione, il “primo impegno giuridicamente vincolante” non era antecedente alla data di presentazione della domanda, ma successivo.
3.1. Si costituiva in giudizio la Regione autonoma Sardegna che, proposta eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, concludeva per il rigetto del ricorso nel merito. Restava contumace il RTI Banco di Sardegna s.p.a. – Sardaleasing s.p.a., soggetto privato cui era stata rimessa l’attività istruttoria antecedente all’erogazione delle somme agevolate.
3.2. Il tribunale amministrativo regionale, sezione I, con la sentenza segnata in epigrafe, ritenuta infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.
4. Nei confronti della sentenza di primo grado ha proposto appello la Sali Sardegna s.r.l.
Ha