Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-03, n. 201502719

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-03, n. 201502719
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502719
Data del deposito : 3 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09722/2004 REG.RIC.

N. 02719/2015REG.PROV.COLL.

N. 09722/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9722 del 2004, proposto dalle signore R R R M G e B J, rappresentata e difesa dall'avvocato N R, con domicilio eletto presso l’avvocato R T L in Roma, via Val Gardena, n. 35;

contro

Il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso l’avvocato V L in Roma, via Ruffini, n. 2/A;
le signore P A e S S, e l’Ufficio Speciale Urban;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 2453/2003, resa tra le parti, concernente l’assunzione a tempo determinato per la la qualifica di esecutore amministrativo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Sandro Pasquali su delega dell'avvocato N R, e l’avvocato Claudio Santini su delega dell'avvocato G I;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. II, con la sentenza 28 luglio 2003, n. 2453, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento degli atti della selezione per il programma URBAN in relazione ai riferimenti 2.2, 3.1, 3.2 e 3.6, ivi compresi i verbali di concorso, gli atti della Commissione, i punteggi assegnati, le graduatorie formulate e la loro approvazione, la individuazione e nomina dei vincitori.

Il TAR - premesso che le ricorrenti in primo grado avevano partecipato alle selezioni previste dal Programma URBAN per l’assunzione a tempo determinato per le qualifiche di istruttore, di collaboratore professionale ed esecutore amministrativo da impiegarsi in vari Centri istituiti nell’ambito territoriale del Comune di Catanzaro, bandite con avviso del 26 aprile 1999 - fondava la sua decisione rilevando che il ricorso tende all’annullamento dell’intera procedura per irregolarità quali la mancata verbalizzazione dei criteri di valutazione delle prove selettive e dei colloqui orali e che le tre ricorrenti hanno interesse alla reiterazione di tutte e quattro le procedure;
quindi, il ricorso doveva essere notificato a tutti i candidati la cui posizione verrebbe scalfita dall’accoglimento del ricorso e non soltanto ad alcuni di essi.

Inoltre, per il TAR, l’impugnativa collettiva degli atti delle selezioni a due posti di cui al riferimento 2.2. e a un posto del riferimento 3.6 proposta dalle tre ricorrenti si presentava inammissibile, dal momento che, pur essendovi identità di petitum e di causa petendi , le parti ricorrenti sono portatrici di interessi in contrasto reciproco, in quanto aspiranti ad una selezione che avrà un numero di vincitori inferiore al numero delle ricorrenti medesimi.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso sotto entrambi i profili rilevati dal TAR e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2015, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene preliminarmente che le ragioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, così come argomentate dal TAR, e che sono state contestate con l’atto d’appello, non siano sussistenti.

In primo luogo, infatti, il ricorso di primo grado è stato notificato a due controinteressati, con la conseguenza che non sarebbe stata possibile una declaratoria di inammissibilità del medesimo, ai sensi del disposto di cui all’art. 21 della l. n. 1034 del 1971.

In secondo luogo, anche la tesi degli interessi confliggenti - perché le parti ricorrenti sono portatrici di interessi in contrasto reciproco - non è condivisibile, posto che il ricorso tende all’annullamento degli atti del concorso e non presenta profili di contrasto tra le parti.

In ogni caso, tali considerazioni, pur comportando la riforma della sentenza di primo grado, non hanno portata decisiva, stante l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado e delle corrispondenti censure riproposte in questa sede.

2. Infatti, in primo luogo, si deve ribadire l’orientamento in base al quale non sono normalmente sindacabili i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice di un pubblico concorso alla valutazione delle prove d’esame, essendo per lo più impossibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, con conseguente incidenza sul giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 294).

3. In secondo luogo, deve parimenti ribadirsi l’orientamento secondo cui è inammissibile la censura dedotta avverso la valutazione che la commissione giudicatrice ha fatto dei titoli presentati dal candidato, trattandosi di valutazione di merito sulla quale il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato solo in presenza di vizi, che il ricorrente ha l’onere di individuare e documentare in specifico (onere non assolto nel caso di specie), di palese travisamento dei fatti ovvero di illogicità manifesta.

4. In terzo luogo, si deve ulteriormente confermare l’orientamento secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione tecnica stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato , sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939).

Infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui il voto numerico, attribuito dalle commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, ciò rispondendo, tra l’altro, a principi di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Tale principio è stato definito «diritto vivente» dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati dalla legge ed è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia verificare se sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento.

Peraltro, i criteri di valutazione adottati dalla commissione sono stati esattamente quelli previsti ed indicati nell’avviso pubblico, non essendo stata necessaria alcuna ulteriore verbalizzazione e specificazione degli stessi, criteri ovviamente generali, ma non generici, sufficienti quindi per poter esprimere un voto in termini numerici.

6. Inoltre, si deve rilevare che la dedotta mancata valutazione delle condizioni storico-ambientali nelle quali si sono svolte le prove orali esula dalla cognizione del giudice adito se ed in quanto non si traduca in vizi certi e rilevabili dell’atto amministrativo.

7. Infine, si deve rilevare che le ricorrente in primo grado non hanno dedotto analiticamente quali siano stati i motivi specifici di carenza o lesività del verbale redatto dalla commissione di concorso, limitandosi a richiamare genericamente la circostanza che essa non avrebbe agito nella sua collegialità.

Si deve peraltro osservare in proposito che la commissione esaminatrice ha delegato a sottocommissioni formate dagli stessi componenti alcuni atti della fase istruttoria delle valutazioni, conservando tuttavia all’organo collegiale l’attribuzione definitiva dei punteggi (dunque, la fase deliberativa);
infatti, la commissione si è suddivisa in due sottocommissioni che avevano soltanto il compito di istruire l’esame dei candidati, fermo restando la valutazione finale e l’attribuzione finale dei punteggi, che è stata collegiale.

8. Inoltre, costituisce parimenti ius receptum l’indirizzo secondo cui non è necessario che la verbalizzazione avvenga contestualmente o in un momento immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni, purché la verità storica dei fatti risulti dal verbale e che la mancata verbalizzazione di alcune affermazioni, asseritamente dichiarate durante i lavori della commissione, non può determinare l’invalidità dei verbali, non sussistendo alcun obbligo di verbalizzare ogni specifica e minuta dichiarazione dei commissari.

Né, peraltro, può desumersi un obbligo giuridico di riportare i singoli voti dei commissari, laddove gli stessi non abbiano preteso di verbalizzarli, atteso che emerge che il voto numerico finale sia stato deliberato, come nella specie, a maggioranza assoluta.

9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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