Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202404755

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-28, n. 202404755
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404755
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 04755/2024REG.PROV.COLL.

N. 09916/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9916 del 2021, proposto da
F F, rappresentato e difeso dall’avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

B N, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Strongoli, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00967/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di B N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Guerrasio su delega di Perri, Cretella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. F F partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, indetto dal Comune di Strongoli (KR) con bando dell’11 febbraio 2020, classificandosi secondo nella graduatoria provvisoria, dopo il candidato B N.

Avverso tale graduatoria il Fiorito proponeva ricorso dolendosi, in sintesi: della violazione del principio dell’anonimato da parte del controinteressato, che aveva apposto dei segni di distinzione sugli elaborati; della violazione del principio d’imparzialità, essendosi la prova orale tenuta in aula aperta al pubblico, inclusi i candidati che avrebbero successivamente sostenuto la prova; della violazione della procedura sulla rimozione della numerazione delle buste, senza peraltro avvertimenti ai candidati sul compimento delle operazioni; dell’erronea valutazione delle prove scritte e orali; del mancato esame del ricorrente nella lingua francese, come lo stesso aveva richiesto; dell’errata qualificazione dei titoli posseduti dal ricorrente; dell’errata determinazione del punteggio finale del Fiorita, che avrebbe dovuto essere pari a 73,78 punti, anziché 49,78.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la nuova approvazione della graduatoria provvisoria che aveva rettificato e corretto l’errore di calcolo del punteggio.

In tale contesto si doleva anche dell’omessa predisposizione di criteri valutativi da parte della commissione ex art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 e della correlata illegittimità della valutazione delle prove concorsuali in termini esclusivamente numerici.

Con ulteriori motivi aggiunti gravava anche la determinazione di approvazione della graduatoria finale.

2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Strongoli e di B N, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.

Riteneva il giudice di primo grado, in sintesi: che l’aver lasciato il primo rigo in bianco e l’aver apportato mere cancellature sull’elaborato non desse luogo a segni di riconoscimento violativi dell’anonimato; che le prove orali ben dovessero svolgersi in luogo aperto al pubblico ( ex art. 6, comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994 e artt. 7, comma 5 e 16, comma 2, d.P.R. n. 220 del 2001), ivi inclusi gli altri candidati; risultava poi dai verbali, coperti da fede privilegiata, che ben vi fu la riunione delle buste degli elaborati in unica busta, con inserimento in plico sigillato, alla presenza di due candidati.

Il T riteneva inoltre inammissibili i motivi recanti doglianze sulla valutazione delle prove dei candidati, coi quali il ricorrente pretendeva in sostanza una rivalutazione giudiziale delle prove concorsuali.

Ancora, il giudice di primo grado riteneva che il bando non contemplasse la possibilità di scelta della lingua straniera su cui sostenere la prova, e inoltre che la prova di lingua, rispetto alla quale il ricorrente era risultato idoneo, non valeva all’attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo, sicché era priva d’interesse la doglianza sollevata al riguardo.

Infondato era anche il motivo sulla valutazione dei titoli del ricorrente, atteso che era corretta l’attribuzione del punteggio di 1,78 punti al Fiorita a fronte del voto di laurea pari a 89/100 da questi conseguito, mentre gli altri titoli invocati non rientravano fra quelli valutabili a tenore del bando.

Era inoltre improcedibile il motivo incentrato sugli errori di calcolo dei punteggi, stante la loro correzione con i successivi provvedimenti, impugnati con motivi aggiunti.

Infondate erano anche le doglianze introdotte con motivi aggiunti, atteso che la predeterminazione dei criteri di valutazione è ampiamente discrezionale per l’amministrazione, e in specie non abnorme, né perciò sindacabile, mentre la valutazione in forma alfa-numerica delle prove non era di suo illegittima, a fronte della detta predeterminazione dei criteri, e risultava peraltro accompagnata da un giudizio sintetico che ne chiariva la motivazione; non erano invece ammissibili le pretese del ricorrente di sindacare nel merito l’entità dei punteggi a fronte dei giudizi che li aveva accompagnati.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Fiorita deducendo:

I) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 e successive modificazioni, d.lgs. n. 29 del 1993 e art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001, violazione della par condicio dei concorrenti, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e superficialità del giudizio, generica predeterminazione dei criteri di valutazione e illegittimità, arbitrarietà ed illogicità delle valutazioni operate;

II) arbitrarietà, illegittimità, illogicità ed irragionevolezza delle sintesi di valutazioni e delle valutazioni numeriche rese dalla commissione esaminatrice riguardo alle prove scritte e orali dei candidati F F e B N;

III) violazione del principio dell’anonimato da parte del candidato B N;

IV) violazione dell’art. 97, 2° comma, Cost.; art. 1, l. n. 241 del 1990; art. 1, n. 2, d.P.R. n. 487 del 1994 per mancata osservanza di modalità che garantissero l’imparzialità del concorso;

V) erronea valutazione delle prove scritte e orali dei candidati F F e B N.

In via istruttoria, l’appellante chiede l’assunzione di prova per testi su circostanze inerenti allo svolgimento delle prove d’esame e relativa procedura, nonché esibizione di ogni atto particolare, generale o regolamentare, della procedura.

4. Resiste al gravame B N, chiedendone la reiezione, mentre non s’è costituito l’intimato Comune di Strongoli.

5. All’udienza pubblica del 16 maggio 2024 la causa è stata

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi