Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-10-20, n. 202309113
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 09113/2023REG.PROV.COLL.
N. 09725/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9725 del 2021, proposto dall’Azienda Agricola Romanello Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Adige, 40;
contro
il Comune di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Regione Calabria, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione seconda) n. 00851/2021, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano-Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il consigliere Silvia Martino;
Uditi gli avvocati S D S e Pier Paolo Polese (delegato dall’avvocato M M);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del Consiglio comunale di Corigliano Calabro (ora Corigliano Rossano) n. 27 del 3 aprile1998, veniva approvato un Piano di Lottizzazione per la realizzazione, su un’area di proprietà dell’Azienda Agricola Romanello, odierna appellante, di una iniziativa edilizia concernente la realizzazione di n.41 edifici.
Successivamente, con atto del 6 novembre 2000, veniva stipulata la convenzione urbanistica accessoria al Piano medesimo.
1.1. In data 18 aprile 2016 la società lottizzante chiedeva l’approvazione di un progetto di “assestamento” in variante del P.d.L. finalizzato ad alcune modifiche ai sensi dell’art. 11 della convenzione urbanistica (« Il lottizzante anche con la stipula della presente Convenzione è autorizzato a presentare un progetto di Lottizzazione di variante, nel rispetto degli standard delle destinazioni d’uso, e delle prescrizioni limitative d’edificazione previste nel PRG vigente per mutate esigenze di mercato o di attività autonome, raccordando razionalmente la parte edificata con quella inedificata »).
1.2. In precedenza il Comune, con nota prot. n. 62709 dell’1 dicembre 2015, aveva archiviato una istanza di approvazione di una variante del medesimo Piano, finalizzata alla “sanatoria” di alcun opere realizzate in difformità dal Piano di lottizzzione approvato.
Tale provvedimento era stato annullato dal T.a.r. per la Calabria con sentenza n. 1314 del 2018.
In questa sentenza viene dato conto della presentazione di due D.i.a. in variante al progetto delle opere di urbanizzazione, presentate dall’odierna appellante rispettivamente il 10 novembre 2005 ed il 19 settembre 2006, delle quali l’Amministrazione non aveva tenuto conto, come pure di una Relazione comunale del 12 luglio 2013 favorevole al progetto.
1.3. Con sentenza n. 2164 del 2018 il T.a.r., in sede di ottemperanza, ordinava all’Ente “ non di approvare - trattandosi di scelte discrezionali, non ancora effettuate, che impingono nel merito dell'azione amministrativa - bensì di concludere il procedimento amministrativo di assestamento in variante al piano di lottizzazione avviato dall’Azienda Agricola Romanello ”.
1.4. Con ulteriore sentenza dello stesso T.a.r. n. 130 del 2020 veniva ordinato al Comune di eseguire il giudicato entro 60 giorni e contestualmente nominato il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’ente.
1.5. Con delibera di Giunta n. 42 del 28 febbraio 2020 l’Amministrazione prendeva atto della intervenuta scadenza della convenzione urbanistica del 6 novembre 2000 ma al contempo prospettava l’opportunità di stipulare una nuova convenzione per assicurare il completamento delle opere di cui al P.d.l. originario, in quanto utili per la collettività e comunque conformi al P.R.G.
Nello specifico, nella parte dispositiva il Comune deliberava:
«1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il tratto di viabilità modificata migliora la sistemazione urbanistica della zona in quanto consente l’accorpamento dell’area standard rendendola maggiormente fruibile e che, comunque, deve essere regolarizzato dal punto di vista amministrativo;
3. di prendere atto ed accogliere le modifiche apportate al P.d.L. originario per come rappresentate nella proposta di assestamento a firma dell’ing. Francesco Vulcano;
4. di richiedere alla ditta Romanello il progetto del verde pubblico e il nuovo schema di convenzione per il completamento del P.d.L.;
5 . di demandare al Dirigente del Settore – Urbanistica e Commercio – gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, per arrivare all’approvazione della variante del P.d.L.;
6. di rimandare a successivo atto Deliberativo l’approvazione del P.d.L.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva».
1.6. Con la nota prot. n. 46874 dell’1 giugno 2020, il