Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-24, n. 202309197

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-24, n. 202309197
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309197
Data del deposito : 24 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2023

N. 09197/2023REG.PROV.COLL.

N. 08840/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2022, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Snaitech Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3514/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Snaitech Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati A L, L M e l'avvocato dello Stato Francesca Subrani.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ribadito la richiesta di pagamento di una somma mensile, pari ad euro trecento,00 per ciascuno degli apparecchi in eccedenza rispetto ai prestabiliti parametri numerico-quantitativi, installati presso il suo esercizio commerciale, numero a sua volta calcolato in proporzione al numero di apparecchi regolarmente eserciti dalla predetta appellata.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo avere contestato nel merito la decisione avversa, eccepiva, con apposito motivo d’appello, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La parte appellata si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.



DIRITTO

I. – Il motivo di appello sulla giurisdizione.

Deve preliminarmente procedersi all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con apposito motivo di impugnazione.

Si premette fin da ora che l’eccezione è fondata, non ritenendo il Collegio di doversi discostare dal recente precedente della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 4988/2023), che in una identica controversia ha appunto declinato la giurisdizione sulla base della ricostruzione normativa e delle considerazioni, di seguito riportate e condivise.

I.1. – La tesi dell’appellante.

Secondo l’appellante la controversia coinvolgerebbe un diritto soggettivo e non un interesse legittimo della società appellata, poiché la legge imporrebbe all’Autorità amministrativa un vincolo a tutela diretta e specifica dell’interesse privato corrispondente al diritto soggettivo al mantenimento in esercizio di apparecchi in numero eccedente la misura massima consentita.

L’oggetto del contendere, infatti, sarebbe costituito da corrispettivi di natura esclusivamente patrimoniale e non coinvolgerebbe l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio, né poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dei corrispettivi dovuti, rientrando, dunque, la controversia nella riserva di giurisdizione ordinaria prevista per le cause concernenti canoni o corrispettivi dovuti dal concessionario.

I.2. – La contraria tesi dell’appellata.

Secondo la società appellata, invece, sarebbe in discussione non il corrispettivo in sé, ma il criterio di determinazione dello stesso individuato dall’Amministrazione finanziaria con i provvedimenti impugnati, nell’esercizio della discrezionalità espressamente riconosciuta dalla controversa previsione normativa oggetto di causa. La legge, infatti, non disciplinerebbe anche il criterio in concreto da adoperare per l’individuazione degli apparecchi di intrattenimento da considerare in esubero rispetto a quelli, invece, rientranti nel numero consentito. Da cui deriverebbe una discrezionalità interpretativo-valutativa-applicativa rispetto alla quale la società appellata sarebbe titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.

I.3. – L’oggetto del contendere.

La controversia si incentra sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 co. 81 lett. f) L. 220/2010, disciplinante la peculiare fattispecie in cui sia riscontrata in un certo esercizio commerciale un numero di apparecchi di intrattenimento riconducibili a più concessionari in misura superiore al limite di contingentamento previsto.

La richiamata disposizione normativa si inserisce in un complesso contesto disciplinare che occorre brevemente riassumere, indicando i profili di più pertinente interesse in questa sede.

I.5. – Il quadro normativo di riferimento.

L’art. 1 co. 81 L. n. 220/2010, al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, ha previsto la realizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, nell'anno 2011 di un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento, con la precisazione che in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli era preordinato al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti obiettivi:

- lett. a): realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

- lett. b): conseguentemente, identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- lett. c): prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;

- lett. d): consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

- lett. e): irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

- lett. f): ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;

- lett. g): pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico--quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto di taluni criteri.

- lett. h): verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g);

- lett. i): irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione

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