Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-27, n. 202407250
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Pubblicato il 27/08/2024
N. 07250/2024REG.PROV.COLL.
N. 06949/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6949 del 2021, proposto da M R, rappresentata e difesa dagli avvocati F D F, A M, G D e C M C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via XX settembre n. 1;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 768 del 2020, del T.a.r. Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la signora M R ha impugnato la sentenza n. 768 del 2020 del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento prot. n. 2000051, emessa, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, dal Comune di Reggio Calabria in data 2 novembre 2010, per la somma complessiva di euro 84.276,90, a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 221 del 9 agosto 2005, oltre interessi legali dalla data del rilascio del titolo edilizio.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal menzionato permesso di costruire n. 221 del 9 agosto 2005, rilasciato in favore di Matilde e Maria R dal Comune di Reggio Calabria per la costruzione, previa demolizione dell’edificio esistente, di un complesso edilizio in cemento armato a sette piani fuori terra più un piano interrato.
L’odierna appellante, in data 20 aprile 2006, ha poi stipulato un contratto di permuta con la Edil Pellicanò S.r.l. – società incaricata dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del sopra richiamato complesso – avente ad oggetto il trasferimento a quest’ultima del terreno interessato dall’intervento edilizio. Nell’ambito di tale contratto di permuta, le parti avevano pattuito che “ le spese … per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione … saranno sostenute esclusivamente dalla società Edil Pellicanò S.r.l. ”.
Successivamente, il 26 aprile 2006, la Edil Pellicanò S.r.l. ha chiesto al Comune di Reggio Calabria la voltura del permesso di costruire in questione, provvedendo ad allegare l’atto di permuta. Conseguentemente, con la nota prot. n. 156214 del 10 ottobre 2006, il Comune ha disposto la voltura del titolo edilizio in favore della predetta società.
In seguito, in ragione del mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, il Comune di Reggio Calabria ha emesso la già menzionata ingiunzione di pagamento prot. n. 2000051 del 2 novembre 2010.
Avverso tale ingiunzione di pagamento, la signora R ha proposto opposizione al Tribunale di Reggio Calabria, che, con la sentenza n. 1656 del 2013, ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La domanda è stata, dunque, tempestivamente riproposta davanti al T.a.r. Calabria, che, con la sentenza n. 768 del 2020, ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura proposta dalla ricorrente e odierna appellante relativa alla violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, la voltura del titolo edilizio di cui si tratta configura una fattispecie di accollo esterno cumulativo e non liberatorio, non essendovi stata alcuna espressa “ pattuizione ed accettazione da parte del Comune ”.
Sotto un diverso profilo, il Tribunale ha osservato altresì come debba ritenersi che anche la ricorrente abbia concorso alla “ trasformazione urbanistica che ha dato luogo all’obbligo di corrispondere gli oneri concessori ”, dal momento che i lavori erano iniziati in data 29 agosto 2005, dunque in epoca antecedente alla stipulazione del contratto di permuta e alla voltura del titolo.
3. Tale sentenza è stata appellata dalla signora R che ha proposto due distinti motivi di gravame.
3.1. Con il primo motivo di appello, è stata dedotta la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché, ad avviso dell’appellante, il Comune avrebbe rilasciato “ solo formalmente ” il permesso di costruire in favore della signora R, mentre “ nella realtà ” l’unico soggetto che avrebbe dato impulso al procedimento ed eseguito i lavori sarebbe stata la Edil Pellicanò S.r.l., sicché sarebbe stata soltanto quest’ultima a beneficiare dell’intervento edilizio, dovendo, pertanto, sopportarne in via esclusiva i relativi oneri come previsto dal contratto di permuta del 20 aprile 2006.
Inoltre, ad avviso dell’appellante, il Comune non avrebbe dato prova dell’effettivo inizio dei lavori in data antecedente alla stipulazione del contratto di permuta, con la conseguenza che l’obbligazione non sarebbe riferibile all’appellante ma solo alla società Edil Pellicanò S.r.l..
3.2. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha sostenuto che il patto di accollo previsto nel contratto di permuta non fosse opponibile al Comune, deducendo, sul punto, la violazione dell’art. 1273 c.c.
A tal fine, l’appellante ha sostenuto che sarebbe dirimente la dichiarazione della Edil Pellicanò S.r.l. – resa, per l’appunto, nel contratto di permuta – di farsi carico di tutte le spese per gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, dal momento che il predetto contratto era stato allegato all’istanza di voltura, con la conseguenza che la voltura medesima sarebbe stata concessa “ tenendo espressamente conto dell’atto di permuta ”, come si desumerebbe, a suo dire, dal seguente passaggio della motivazione del provvedimento ove viene menzionato il contratto di permuta: “ visto l’atto notarile Repertorio n. 15213 Raccolta n. 8671 del 21.4.2006 ”.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello. In particolare, il Comune ha rilevato di non aver mai prestato il proprio consenso alla liberazione dell’odierna appellante dall’obbligazione concernente il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Al contrario, infatti, il Comune medesimo, nel disporre la voltura del permesso di costruire, aveva espressamente precisato che restavano ferme “ le condizioni e le prescrizioni ” derivanti dal permesso medesimo.
5. Nell’ambito della memoria di replica del 13 giugno 2024, l’appellante, oltre ad aver insistito nelle proprie difese, ha attribuito rilievo alla circostanza che il Comune, da un lato, aveva notificato un’ulteriore ingiunzione di pagamento rivolta alla società Edil Pellicanò S.r.l. e, dall’altro lato, aveva accettato la richiesta di quest’ultima avente ad oggetto una dilazione del pagamento;da tali elementi l’appellante sostiene di poter trarre la conferma che il Comune ritenesse che il debito non fosse più a lei riferibile.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 4 luglio 2024 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Il primo motivo di gravame è da ritenersi infondato, non essendo chiara – neppure in via astratta – la tesi dell’appellante secondo cui il Comune avrebbe rilasciato “ solo formalmente ” il permesso di costruire in favore della signora R, fermo restando che, comunque, si tratta di una tesi del tutto indimostrata e contraria all’inequivocabile tenore letterale del titolo edilizio che risulta rilasciato, infatti, in favore dell’odierna appellante e di Maria R.
Del pari, risulta destituita di fondamento la doglianza relativa alla contestazione della data dell’inizio dei lavori, posto che, come – peraltro – riportato dalla stessa difesa dell’appellante a pagina 2 dell’atto di appello, nell’ambito del contratto di permuta le parti avevano espressamente dato atto che i lavori erano già iniziati, come si ricava dal passaggio del regolamento contrattuale ove era stato puntualizzato testualmente che sul terreno “ sopradescritto, la società “Edil Pellicanò s.r.l.” ha iniziato la costruzione… ”. Ne consegue che può ritenersi provato che i lavori siano per l’appunto iniziati in epoca antecedente alla stipulazione del contratto di permuta, come precisato dalle parti medesime.
6.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato dal momento che dalla circostanza che il Comune ha disposto la voltura del permesso di costruire, pur sulla base dell’atto di permuta, non può in alcun modo desumersi la volontà del Comune stesso di liberare l’appellante dall’obbligazione concernente gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione, posto che la generica menzione dell’atto di permuta contenuta nella voltura va intesa – secondo buona fede – come un mero riferimento all’effetto traslativo derivante dalla stipulazione del contratto di permuta. Tale effetto traslativo, del resto, costituiva evidentemente il presupposto della voltura del titolo edilizio, non potendosi, viceversa, desumere un’implicita adesione alla specifica clausola relativa all’assunzione del debito da parte della Edil Pellicanò S.r.l., clausola che resta, pertanto, una pattuizione inter partes , come tale inopponibile a terzi e quindi al Comune.
Conseguentemente, dal predetto generico riferimento alla permuta, interpretato nel senso che precede, non può desumersi l’adesione del Comune al patto di accollo, che avrebbe richiesto un’espressa manifestazione di volontà del creditore, nel caso di specie del tutto assente.
In altri termini, non ricorre nessuna delle due condizioni alternative alle quali l’art. 1273 c.c. subordina la liberazione del debitore, non essendovi stata né “ l’adesione del creditore ” al patto di accollo contenuto nell’atto di permuta, né la dichiarazione espressa di voler liberare la signora R. Più in generale, non vi è stata alcuna dichiarazione unilaterale del creditore, come, invece, ritenuto necessario dalla giurisprudenza (in questo senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1352, secondo cui: “ L'atto di adesione del creditore ad un accollo condizionato alla liberazione del debitore originario ovvero la sua dichiarazione espressa di volere detta liberazione costituiscono dichiarazioni unilaterali con cui il creditore approva l'altrui convenzione ovvero, nell'eventualità che sia ancora da stipulare, l'autorizza, al fine di consentire che produca effetti nei suoi confronti ”).
Dalle considerazioni che precedono deriva che resta ferma l’obbligazione solidale per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, posto che la solidarietà discende, a sua volta, dalla natura propter rem dell’obbligazione in questione, come chiarito tanto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto da quella del Consiglio di Stato (sul punto, cfr. Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999, secondo cui: “ L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è propter rem , nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia;conseguentemente colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione ”. Nel medesimo senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2019, n. 3141, secondo cui: “ Il Collegio, al riguardo, rammenta che è costante la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2011, n. 6333;id., sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6624;Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2011, n. 12571;id. sez. III, 17 giugno 1996, n. 5541) nell’affermare la natura reale o “ propter rem ” delle obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione (nonché delle sanzioni per ritardato pagamento, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2037), sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull'acquirente nel caso di trasferimento del bene. Invero, ribadendo un costante principio giurisprudenziale, l'obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell'obbligazione riguardano i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l'edificazione, nonché i loro aventi causa ”).
6.3. Da ultimo, dalla natura solidale dell’obbligazione in questione può desumersi anche l’irrilevanza delle considerazioni dell’appellante rese nell’ambito della memoria di replica del 13 giugno 2024, posto che la possibilità di far valere il credito verso ciascun debitore e, dunque, anche nei confronti della Edil Pellicanò S.r.l. è del tutto coerente con la natura solidale dell’obbligazione in questione, per come descritta.
7. Dalle considerazioni che precedono discende, in definitiva, il rigetto dell’appello.
8. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni, data la peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.