Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-13, n. 201908485

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-13, n. 201908485
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908485
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2019

N. 08485/2019REG.PROV.COLL.

N. 08681/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2009, proposto dall’ingener D F, rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato A C e, quindi, dall’avvocato C V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G A in Roma, via di San Liberio, n. 21,

contro

- il Comune di Città Sant’Angelo (PE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, viale Angelico, n. 103;
- Cantieri Italiani S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T Mse e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, n. 180;
- la Provincia di Pescara (PE), non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 660/2008, resa tra le parti, concernente variante parziale al vigente strumento urbanistico, sdemanializzazione e cessione di area comunale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città Sant’Angelo e di Cantieri Italiani S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l’avvocato C V, l’avvocato Mario Sanino e l’avvocato T Mse, anche su delega dell’avvocato G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, ing. D F, riferisce che in data 19 dicembre 2005 la Cantieri Italiani S.r.l. ha presentato al Comune di Città Sant’Angelo (PE) la richiesta di acquisire in proprietà un’area del demanio comunale interna al comparto edilizio n. 7, estesa per circa mq. 5.370, adibita secondo il vigente strumento urbanistico primario a verde pubblico attrezzato e censita al catasto terreni al foglio n. 17, particelle nn. 583, 585, 556, 560, 557, 850 e 859.

Tale area – precisa sempre l’ing. F - è ubicata tra le vie Belvedere e Fonte Umano in posizione frontistante alla sua abitazione;
l’area medesima è inoltre confinante con quella su cui insiste, al civico n. 91 di via Petruzzi, un opificio dismesso.

L’ing. F afferma – altresì - che la richiesta dell’anzidetta Società si poneva in correlazione con un progetto di recupero e di trasformazione in attività commerciali dell’opificio predetto e con la conseguente necessità di realizzare ivi un congruo numero di parcheggi per autovetture.

In dipendenza della circostanza che tale iniziativa della Società comportava la necessità di variare la vigente strumentazione urbanistica primaria del Comune di Città Sant’Angelo, a’ sensi dell’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 ( pro tempore vigente e ad oggi abrogato a’ sensi dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 360, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ), con ciò mutando la destinazione dell’area di cui trattasi da “verde pubblico attrezzato” a “area di sosta – parcheggi” , è stata indetta al riguardo presso lo Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Città Sant’Angelo una Conferenza di servizi, svoltasi in data 5 dicembre 2006 e conclusasi mediante la presa d’atto dei pareri, positivi con prescrizioni, tra i quali quello espresso dalla Provincia di Pescara, recante in tal senso la richiesta di realizzare “impianti idonei a garantire l’efficienza idraulica del sistema di canali per lo scorrimento delle acque meteoriche” e di “impianti vegetazionali con l’utilizzo di specie appartenenti alle associazioni vegetative autoctone” .

Il F afferma peraltro che “né della convocazione della conferenza di servizi, né tantomeno dell’esito della medesima, era stato dato avviso dall’amministrazione procedente” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).

Con atto di indirizzo approvato mediante deliberazione n. 2 dd. 8 gennaio 2007 la Giunta Comunale ha quindi accolto in via di massima la proposta della Società, previa approvazione della relazione di stima della sopradescritta redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, e ha conseguentemente emanato gli indirizzi in merito ai contenuti dell’accordo, da redigersi a’ sensi dell’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Con il medesimo atto l’organo giuntale ha quindi trasmesso gli atti al Consiglio Comunale, competente in materia ad esprimersi in via definitiva.

Il F evidenzia che nella relazione di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato ritenuto congruo il corrispettivo di € 214.810,00 posto a carico della Società a fronte della cessione dei mappali nn. 455, 879, 875 e 873 da destinare a parcheggi pubblici, oltre alla realizzazione a suo carico di opere stradali al servizio della futura attività commerciale.

Con deliberazione n. 6 dd. 1 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha accettato le determinazioni della predetta Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006, dando atto che le stesse comportavano la sopradescritta variante al Piano regolatore generale del Comune nonché la sdemanializzazione e la cessione in proprietà delle predette particelle catastali alla Cantieri Italiani S.r.l.

Con il medesimo provvedimento il Consiglio Comunale ha – altresì - approvato lo schema di accordo da stipulare a’ sensi dell’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 160 del 2007 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, il F ha chiesto l’annullamento dell’anzidetta deliberazione del Consiglio Comunale di Città Sant’Angelo n. 6 dd. 1 febbraio 2007, della deliberazione della Giunta Comunale di Città Sant’Angelo n. 2 dd. 8 gennaio 2007 recante il predetto atto di indirizzo, del verbale dell’anzidetta Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006 svoltasi presso lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Città Sant’Angelo, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa la predetta relazione di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Il F ha dedotto al riguardo, nell’atto introduttivo di tale giudizio di primo grado, i seguenti ordini di censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, dell’art. 10, comma 1, della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, dell’art. 11, comma 1, della l.r. 18 del 1983, dell’art. 43, comma 2, della l.r. 3 marzo 1999, n. 11, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento di potere;

2) eccesso di potere per falsità e/o erroneità dei presupposti, per sviamento, per difetto di istruttoria, per errato contemperamento degli interessi coinvolti e per difetto di motivazione, contraddittorietà con atti interni dell’Amministrazione con particolare riferimento al parere reso con prescrizioni dalla Provincia di Pescara nell’ambito della predetta Conferenza di servizi;

3) ulteriore eccesso di potere per falsità e/o erroneità dei presupposti, per sviamento, per difetto di istruttoria, per errato contemperamento degli interessi coinvolti e per difetto di motivazione, contraddittorietà con atti interni dell’Amministrazione con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 19 gennaio 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 40 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale comunale e dei principi discendenti dall’art. 97 Cost.

1.3. Con un primo ordine di motivi aggiunti il F ha quindi esteso tale impugnativa anche al parere reso dalla Provincia di Pescara nell’anzidetta Conferenza di servizi e acquisito dal Comune di Città Sant’Angelo al Prot. n. 023638 dd. 9 novembre 2006.

Tale estensione è stata motivata, secondo quanto affermato dallo stesso F, da “motivi di prudenza, giacché intesa a scongiurare gli effetti di una interpretazione rigorosa dell’art. 43 della l.r. 3 marzo 1999, n. 11” (cfr. pag. 7 e ss. dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), recante “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” , e a’ sensi del quale, segnatamente al comma 2, primo e secondo periodo, “in particolare sono trasferite “ai Comuni le funzioni relative all’approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell’osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata. L’efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso della loro approvazione” : il tutto, peraltro, con l’essenziale precisazione, contenuta nel susseguente comma 3, che l’operatività della disciplina di tale trasferimento era comunque “subordinata all’approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale” .

Secondo il F, “infatti, si sarebbe potuto ritenere che con tale norma il legislatore, non avendo sottratto alla Provincia il potere di valutare la conformità della variante allo strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, avesse imposto” alla Provincia “di intervenire, in base al disposto dell’art. 10, n. 4, della l.r. 18 ottobre 1983, n. 18, alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. 7 agosto 1990, n. 241, facendo così acquisire al parere reso dalla Provincia una rilevanza eso-procedimentale” e “che, pur ritenendo non necessario estendere il giudizio alla Provincia, né fare oggetto di una specifica impugnazione il parere di non contrasto da essa reso, giacché lo stesso precipita comunque i suoi effetti nella deliberazione del Consiglio Comunale conclusiva del procedimento” ;
e, in dipendenza di ciò, egli pertanto non intendeva “sopportare il rischio di una differente interpretazione” (cfr. ibidem ).

1.4. Con un secondo ordine di motivi aggiunti il F ha – altresì – impugnato il permesso di costruire n. 88/05 dd. 12 marzo 2007 rilasciato alla Cantieri Italia S.r.l., medio tempore rilasciato, nonché la pubblicazione del verbale della Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006 asseritamente avvenuta all’albo pretorio del Comune di Città Sant’Angelo dal 13 dicembre 2006 al 27 gennaio 2007 con il n. 2542.

A quest’ultimo proposito il medesimo F afferma che per quanto atteneva all’impugnazione della pubblicazione dell’anzidetto verbale, egli aveva inteso esprimere “ motivi di forte perplessità ”, fondandoli su circostanziati argomenti che, sviluppati anche nell’ambito di un atto di denuncia-querela presentato presso la Procura della Repubblica di Pescara, davano luogo al procedimento penale iscritto al n. 6732/2007 R.G.N.R. (cfr. ibidem , pag. 8 e ss.).

1.5. In tale primo grado di giudizio si è costituito il Comune di Città Sant’Angelo, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nonché per tardività della notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla Provincia di Pescara e concludendo comunque per la reiezione del ricorso.

1.6. Si è parimenti costituita in tale primo grado di giudizio la controinteressata Cantieri Italiani S.r.l., parimenti eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e concludendo comunque per la sua reiezione.

1.7. Con sentenza n. 660 dd. 3 luglio 2008 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, “rilevato che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione 7 aprile 2008, n. 1496, ha esaminato un ricorso analogo a quella ora all’esame, con il quale erano stati impugnati gli stessi atti oggetto dell’impugnativa in esame ed erano state dedotte censure identiche a quelle proposte dall’attuale parte ricorrente. Con tale decisione sono stati analiticamente esaminati e sono stati ritenuti privi di pregio anche tutti i motivi dedotti con il presente ricorso. Ora va al riguardo osservato che Consiglio di Stato in sede giurisdizionale esercita nei riguardi dei Tribunali amministrativi regionali le medesime funzioni di nomofilachia che l’art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario attribuisce alla Corte suprema di cassazione rispetto a tutti i giudici ordinari (Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 1998 , n. 35);
per cui dalle predette conclusioni il Collegio non rinviene motivi per discostarsi. Conseguentemente, il ricorso in esame non può non essere respinto. Né appare in questa sede rilevante la circostanza che sia oggi iniziato un procedimento penale per abuso e falso in ordine alla veridicità delle forme di pubblicità in concreto poste in essere dall’Amministrazione comunale, in quanto la parte ricorrente per contestare la veridicità di quanto attestato negli atti impugnati, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio”
.

2.1. Con l’appello in epigrafe l’ing. F chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo innanzitutto al riguardo le medesime censure dedotte nel precedente grado di giudizio ma puntualmente riferendole quali motivi d’impugnazione al contenuto della sentenza resa nel primo grado di giudizio.

Il F peraltro afferma pure che, “impropriamente”, il Consiglio di Stato, mediante l’anzidetta sentenza n.1496 dd . 7 aprile 2008, resa dalla sua Sezione IV^ su causa - a suo dire - solo parzialmente omologa, avrebbe ritenuto la non applicabiltà al procedimento di cui trattasi della disciplina contenuta all’art. 10 della l.r. 12 aprile 1093, n. 18, e contesta pertanto il richiamo operato in tale pronuncia al concetto di “prevalenza” della specifica disciplina del procedimento di cui all’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sulle disposizioni della legge regionale.

Tale contestazione è quindi riferita dal medesimo F anche alla sentenza qui impugnata, in quanto nella stessa è stata implicitamente e acriticamente recepita la tesi enunciata dal Consiglio di Stato.

Comunque sia, secondo l’appellante non risulterebbe in ogni caso corretto il richiamo effettuato dalla sentenza qui impugnata nei confronti della predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 1496 del 2008 dal momento che, contrariamente a quanto accaduto nel ricorso parallelo, egli avrebbe puntualmente dedotto, nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado, che la variante adottata dal Comune di Città S. Angelo, ha comportato una violazione degli standards di verde del comparto n. 7.

A questo proposito il F rimarca infatti di avere già in tale precedente sede rilevato che la scheda tecnica dell’art. 40 delle NTA del Comune di Città Angelo, contenente gli standars di comparto, prevede che all’interno del comparto edilizio n. 7 deve essere comunque garantito un indice di verde pari a 3200 e che tale indice sarebbe – per l’appunto - venuto meno a seguito della disposta variante allo strumento urbanistico posta in essere con l’impugnata deliberazione consiliare n. 6 dell’ 1 febbraio 2007.

L’appellante contesta – altresì – la sentenza del T.A.R. nella parte in cui, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato, avrebbe ritenuto congruamente motivata la decisione del Comune di approvare la variante allo strumento urbanistico.

L’appellante sostiene pure che risulterebbero fondate, nonostante quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parallelo giudizio definitivo con l’anzidetta sentenza n. 1496 del 2008, le censure da lui dedotte in ordine alla determinazione del prezzo di vendita dell’area di proprietà comunale, dal momento che non atterrebbero – come si legge nella sentenza anzidetta - al merito dell’azione amministrativa, bensì coinvolgerebbero profili di legittimità.

Per quanto da ultimo attiene alla questione dell’asserita falsità della pubblicazione all’albo pretorio comunale del verbale della Conferenza di servizi il F afferma che “nelle more del giudizio” sarebbe emersa “l’apparente falsità della predetta pubblicazione, come si ricava dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari dell’indicato procedimento penale e dalle dichiarazioni rese, sommarie informazioni, dagli addetti all’ufficio messi” (cfr. pag. 9 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).

2.2. Anche in tale ulteriore grado di giudizio si è costituito il Comune di Città Sant’Angelo, reiterando la propria eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e concludendo comunque per la reiezione dell’appello.

2.3. Si è parimenti costituita nel presente grado di giudizio la Cantieri Italiani S.r.l., parimenti reiterando le proprie eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e concludendo comunque la reiezione dell’appello.

2.4. Nel corso del presente grado di giudizio la Cantieri Italiani S.r.l. ha depositato in data 28 giugno 2019 documentazione inerente a denunce di inizio di attività presentate in ordine alla realizzazione delle opere previste e vari certificati di collaudo delle stesse.

2.5. A sua volta il F ha depositato in data 29 giugno 2019 un atto di costituzione con un nuovo difensore, nonché copia delle sentenze del Tribunale penale di Pescara n. 664 dd. 13 – 18 aprile 2011, della Corte d’Appello de l’Aquila n. 652 dd.18 febbraio - 15 aprile 2013 e della Sezione V^ penale della Corte di Cassazione n. 490 dd. 17 febbraio – 23 maggio 2014 dalle quali risulta che con statuizione passata in giudicato è stata dichiarata, a’ sensi dell’art. 537 c.p.p., la falsità del registro degli atti pubblicati all’albo pretorio del Comune di Città Sant’Angelo nella parte relativa all’annotazione della pubblicazione in data 13 dicembre 2006 del verbale della predetta Conferenza di servizi del 5 dicembre 2006, disponendone la cancellazione: e ciò in dipendenza dell’avvenuta condanna della persona responsabile del falso a mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici conseguente ad errore sul fatto costitutivo del reato indotto dall’altrui inganno), con pena condizionatamente sospesa e, a’ sensi dell’art. 31 c.p. con interdizione dai pubblici uffici per mesi 8.

2.6. In data 10 luglio 2019 il Comune di Città Sant’Angelo ha depositato una memoria ribadendo le proprie conclusioni.

2.7. Analoga memoria ha depositato in pari data la Cantieri Italiana S.r.l.

2.8. In data 11 luglio 2019 l’appellante ha depositato una memoria con la quale, in considerazione del surriferito giudicato penale, rimarca l’acclarata fondatezza della propria censura dedotta in ordine alla circostanza che dell’esito della Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006, costituente proposta di variante al Piano regolatore generale del Comune, non è stata mai data pubblicità di sorta, né attraverso la disciplina contemplata dall’art. 10, comma 1, della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, né attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del Comune, con conseguente sua impossibilità di poter fornire le osservazioni che, a’ sensi dell’art. 5, comma 2, prima parte, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dall’art. 1 del d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto valutare prima di procedere all’approvazione o alla reiezione della proposta della Conferenza di servizi.

2.9. Con memoria di replica depositata il 19 luglio 2019 la Cantieri Italiani S.r.l. ha eccepito, a’ sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la tardività dell’ultima memoria depositata dall’appellante in data 11 luglio 2019, ribadendo – altresì – la fondatezza delle proprie eccezioni preliminari nonché, in subordine, delle proprie deduzioni in merito.

2.10. A sua volta, con memoria di replica depositata nella medesima data del 19 luglio 2019 l’appellante ha riprodotto integralmente il contenuto della sua precedente memoria dd. 11 luglio 2019.

2.11. All’odierna pubblica udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente farsi carico di disaminare l’eccezione formulata dalla Cantieri Italiani S.r.l. in ordine alla tardività della memoria depositata agli atti di causa dal F in data 11 luglio 2019.

In effetti, a’ sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, “le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi” .

Avendo riguardo al testuale tenore di tale disciplina, la memoria depositata in data 11 luglio 2019 dall’appellante risulta in effetti tardiva rispetto al termine di quaranta giorni ivi contemplato, considerando in proposito anche la sospensione feriale dei termini processuali disposta per tutto il mese di agosto dall’art. 1 della l. 17 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall’art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Peraltro, la susseguente memoria di replica depositata dal medesimo appellante in data 19 luglio 2019 risulta rispettare il termine di venti giorni liberi previsto al riguardo dalla surriportata disciplina e, pertanto, il suo contenuto può essere idoneamente incluso negli atti del presente contraddittorio processuale.

3.2. Il Collegio deve - altresì - farsi carico di disaminare in via preliminare l’eccezione - formulata dal Comune di Città Sant’Angelo - di inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di interesse alla sua proposizione da parte del F, a’ sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c.

Secondo quanto affermato da tale parte appellata, la contestata variante urbanistica riguarda uno standard di piano che si ripercuote sul comparto n. 7;
l’immobile di proprietà del F, viceversa rientra nella lottizzazione C.E.R. S.p.a., ossia in una zona regolamentata da un proprio piano attuativo che, contraddistinto da propri standard, non viene in alcun modo inciso dallo standard del predetto comparto n. 7.

Sempre secondo il Comune, in ogni caso non sussisterebbe in capo al ricorrente alcun interesse che sia sufficientemente differenziato in ragione di una particolare relazione con l’attività commerciale assentita, essendo il medesimo F un privato e non già un titolare di attività produttiva o commerciale.

Posto ciò, il Collegio a sua volta rimarca che risulta comunque ferma la necessità che il ricorrente fornisca la prova dell’effettività del danno derivante dall’intervento urbanistico da lui contestato , non potendo la circostanza della mera vicinanza del luogo del proprio insediamento con l’area segnatamente assoggettata al mutamento della strumentazione urbanistica trasformarsi, nella sostanza, nel fattore legittimante di una sorta di azione popolare di controllo del territorio e delle sue trasformazioni (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 204, n. 1995), ovvero in un inammissibile mezzo di tutela giudiziale di un interesse di mero fatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8365 e 13 luglio 2010, n. 4545).

Tuttavia la giurisprudenza ha pure nel contempo rimarcato anche la delicatezza della tematica segnatamente riferita alla vicinanza tra il luogo di insediamento del ricorrente e l’area assoggettata al mutamento della strumentazione urbanistica, evidenziando come in seguito all’approvazione e all’esecuzione delle scelte urbanistiche necessita – ai fini della legittimazione e dell’interesse ad agire – che il ricorrente subisca “un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 2012, n. 5715, e Sez. IV, sentenza n. 24 dicembre 2007, n. 6619).

Nel caso di specie, è circostanza non contestata che l’abitazione del F sorge comunque in posizione frontistante all’area che il mutamento dello strumento urbanistico trasforma da verde pubblico attrezzato a parcheggio.

Pertanto, anche a prescindere dalla formale differenza di comparto dianzi descritta tra il luogo di insediamento del medesimo F e dell’area assoggettata al mutamento di destinazione urbanistica nonché dei differenti standard ivi rispettivamente vigenti, e anche a prescindere dalla circostanza che lo stesso F è un privato che non svolge attività produttive o commerciali – risulta con ogni evidenza il pregiudizio da questi subito in termini di qualità della vita per effetto della programmata sostituzione innanzi alla propria abitazione di un’area verde con un parcheggio, per di più collegato alla realizzazione nelle immediate adiacenze di un centro commerciale che intuitivamente incrementa la pressione antropica e soprattutto il traffico veicolare in tutte le aree ad esso adiacenti, anche a prescindere dalla loro differente destinazione urbanistica.

In tal senso, pertanto, sussiste per certo l’interesse del F ad avversare anche giudizialmente l’iniziativa assunta dalla Cantieri Italiani S.r.l. e assentita dall’Amministrazione comunale.

3.3. Il Collegio neppure condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Cantieri Italiani S.r.l. secondo la quale il ricorso in primo grado risulterebbe inammissibile per non essere stato notificato a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla Conferenza di servizi conclusasi in 5 dicembre 2006.

A tale riguardo va rilevato, infatti, che il ricorso – contrariamente a quanto prospettato dall’anzidetta parte appellata – per risultare ammissibile deve essere notificato non a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, bensì soltanto a quelle che nell’ambito della Conferenza medesima abbiano espresso pareri o determinazioni che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale di che trattasi. Ne consegue anche che tali pareri o le prescrizioni imposte con gli stessi (impugnabili autonomamente) debbano essere oggetto delle contestazioni del ricorso, non sussistendo diversamente alcun onere di notifica del ricorso a soggetti i cui pareri (ancorché resi in sede di Conferenza) non sono oggetto di contestazione, nemmeno indiretta (cfr. al riguardo, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646;
Sez. V, 2 maggio 2012 n. 2488 e Sez. VI, 13 marzo 2010, n. 1248).

Nel caso di specie, pertanto, a ragione il F ha notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado soltanto all’Amministrazione comunale e a quella provinciale, in quanto comunque istituzionalmente concorrenti – anche a prescindere dalla circostanza che era stata indetta la Conferenza di servizi – ad adottare e ad approvare la variazione al Piano regolatore generale del Comune.

3.4. Viceversa, va accolta – in difformità a quanto ha statuito il T.A.R. - l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado ulteriormente dedotta dal Comune di Città Sant’Angelo.

La partecipazione della Provincia di Pescara alla Conferenza di servizi – e il parere da essa ivi espresso – conseguono alla qualità della Provincia medesima di amministrazione co-emanante la variante urbanistica, competendo ad essa la sua approvazione a’ sensi della disciplina generale vigente in Abruzzo a’ sensi dell’art. 10, n. 4, della l.r. 18 ottobre 1983, n. 18, non ponendosi – contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante – un problema di concorrenza tra la disciplina generale ora citata e quella susseguentemente introdotta dall’art. 43 della l.r. 3 marzo 1999, n. 11, dal momento che quest’ultima contempla invero un diverso assetto della competenza ad approvare lo strumento urbanistico, ma - si badi - soltanto a decorrere dall’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale: circostanza, questa, che non risulta fosse intervenuta all’epoca dei fatti di causa, con la conseguenza che nella fattispecie risultava quindi ancora applicabile l’anzidetta disciplina generale di cui all’art. 10, n. 4, della l.r. n. 18 del 1983.

Ma, se così è, risulta altrettanto evidente l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva notifica dello stesso all’Amministrazione provinciale.

Per espressa ammissione dell’attuale appellante, il ricorso di primo grado è stato infatti notificato alla Provincia di Pescara in data 21 aprile 2007

L’approvazione della variante allo strumento urbanistico è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Pescara con deliberazione n. 6 dd.1 febbraio 2007, adottata sulla scorta del preventivo assenso da parte dell’Amministrazione provinciale, reso nella precedente Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006.

Il Comune di Città Sant’Angelo ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dd. 14 febbraio 2007 l’avviso relativo a tale approvazione e, in dipendenza di ciò, da tale data decorreva pertanto il termine decadenziale di 60 giorni, all’epoca contemplato dall’art. 21, primo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, per impugnare innanzi al T.A.R. tale provvedimento, posto che a’ sensi dell’art. 43 della l.r. 3 marzo 1999, n. 11, “l’efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso della loro approvazione” .

Tale notazione di fondo consente anche di superare, allo stesso tempo, l’eccezione di irricevibilità del ricorso dedotta dalla Cantieri Italiani S.r.l., secondo la quale l’anzidetta notifica del ricorso, in quanto avvenuta il 21 aprile 2007, risulterebbe tardiva di un giorno con riguardo al termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data nella quale ha avuto termine, a’ sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della predetta deliberazione consiliare n. 6 del 2007 nell’albo pretorio comunale, ossia il giorno 19 febbraio 2019.

Tale prospettazione della Cantieri Italiani S.r.l. risulta irrilevante nell’economia del presente giudizio proprio in quanto, come detto innanzi, la disciplina contenuta nell’anzidetto art. 43 della l.r. n. 11 del 1999 rende del tutto inconferente, nella specie, il dies a quo che coincide con quello dell’ultimo giorno della pubblicazione del provvedimento nell’albo pretorio, assumendo viceversa valenza n via esclusiva quale dies a quo – per espressa previsione della fonte normativa regionale deputata a disciplinare la materia del conseguimento dell’efficacia dei nuovi strumenti urbanistici – il giorno della pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

3.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado ovviamente assorbe ogni questione di merito dedotta nel giudizio primo grado e riproposta nel presente appello, e ciò anche con riguardo ad ogni possibile interferenza nella presente causa dei paralleli sviluppi penali della vicenda inerente la pubblicazione sull’albo pretorio comunale del verbale della Conferenza di servizi dd. 5 dicembre 2006.

A ben vedere, infatti, fermo ovviamente restando il giudicato penale che ha accertato la falsità dell’avvenuta attestazione di pubblicazione di tale atto disponendone la cancellazione, rimane altrettanto assodato che nella specie, secondo quanto affermato dalla predetta sentenza di Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1496, si deve ritenere “che la specifica disciplina sul procedimento previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 prevalga sulle disposizioni della legge regionale” (cfr. art. 10, comma 1, della l.r. 18 del 1983) , “sulle modalità di pubblicazione della delibera riguardante la variante del piano regolatore. Infatti, il medesimo art. 5 ha disciplinato un procedimento semplificato volto alla più rapida produzione degli effetti, con una finalità acceleratoria che non consente la congiunta applicazione delle norme derogatorie (di cui al d.P.R. n. 447 del 1998) e di quelle ordinariamente previste dalla legislazione regionale per le varianti agli strumenti urbanistici. Del resto, neppure si può ritenere che i termini da rispettare, per l’adozione di una variante in sede di Conferenza di servizi, in ordine alle modalità di pubblicazione siano cumulativamente quello di 45 giorni, previsto dalla legge regionale, e quello di 20 giorni, previsto per la pubblicazione dell’avviso di convocazione della conferenza dei servizi” (cfr. ivi, pag. 14 e ss.).

4. Il Collegio, pur respingendo l’appello per le motivazioni suesposte, reputa di compensare integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.


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