Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-04-11, n. 201301970

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-04-11, n. 201301970
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301970
Data del deposito : 11 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07928/2012 REG.RIC.

N. 01970/2013REG.PROV.COLL.

N. 07928/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7928 del 2012, proposto da:
Comune di Molfetta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M T, con domicilio eletto presso gli uffici della Delegazione Romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

nei confronti di

Puglia Sviluppo s.p.a., Comune di Otranto, Comune di Canosa di Puglia, Comune di Pieramontecorvino, Comune di Botrugno, Comune di Bagnolo del Salento, Comune di Carovigno, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Andrano, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Rocchetta Sant'Antonio, Comune di Supersano, Comune di Maruggio, Comune di Veglie, Comune di Lizzano, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Trinitapoli, Comune di Toritto, Comune di Erchie, Comune di Matino, Comune di Putignano, Comune di Castellana Grotte;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01726/2012, resa tra le parti, concernente graduatorie finanziamenti per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Iossa, per delega dell'Avv. Notarnicola, e Torrente;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, con la sentenza n. 1726 del 3 ottobre 2012, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale proposto dal Comune attuale appellante per l’annullamento della determinazione 6 agosto 2010, n. 187 del dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, con cui la Regione Puglia ha approvato le graduatorie definitive delle domande di finanziamento di “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi”, nella parte in cui non ha collocato quella presentata dal comune ricorrente in posizione utile per ottenere, allo stato, il contributo richiesto;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti istruttori, i verbali della commissione, le schede di valutazione tecnico-economica ed, ove occorra, il bando della procedura nei limiti di seguito indicati;
il TAR ha, poi, rigettato il ricorso per motivi aggiunti con cui il Comune attuale appellante chiedeva l’annullamento della determinazione n. 568 del 14 gennaio 2011, a firma congiunta del dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo e del dirigente dell’ufficio infrastrutture aree industriali e aree produttive, depositata in giudizio in data 26 gennaio 2011 dalla Regione Puglia, con cui è stata riesaminata la proposta presentata dal Comune ricorrente per il finanziamento delle iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi a valere sulle risorse del P.O.

FESR

2007-2013, asse VI, linea di intervento 6.2, azione 6.2.1, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la “memoria tecnica” di Puglia Sviluppo s.p.a. richiamata nella predetta determina.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, in via preliminare, che il ricorso principale era diventato improcedibile per carenza di interesse, in quanto il nuovo rigetto adottato dall’Amministrazione regionale a seguito dell’ordinanza cautelare del TAR n. 913/2010 non era meramente esecutivo del dictum cautelare nella parte decisionale, che non risultava in alcun modo vincolata dai limiti conformativi dell’ordinanza sospensiva.

Quanto al merito, per il TAR il primo motivo doveva ritenersi infondato, poiché buona parte delle reti indicate come tecnologiche, in realtà è rappresentata da opere di urbanizzazione primaria, sicché le restanti non raggiungono la quota del 30% richiesta per ottenere l’attribuzione di 10 punti che gli consentirebbero di raggiungere 30 punti complessivi, con conseguente posizionamento al 17° posto, invece che al 39°, in posizione utile per ottenere il finanziamento riconosciuto per le proposte classificatesi fino al 21° posto.

Per il TAR, anche la doglianza per la mancata attribuzione di 10 punti previsti per le proposte di finanziamento contemplanti la realizzazione di servizi ed infrastrutture per la conciliazione (nidi, centri diurni per l’infanzia, mense, attività sociali etc.), in aree comuni all’interno di quelle industriali in prossimità delle imprese e di facile accesso per lavoratori/lavoratrici, era da ritenersi infondata poiché nella scheda di sintesi le strutture per la conciliazione non rientrano tra le opere per cui è stato chiesto il finanziamento, come esattamente chiarito nella delibera n. 568/2011: infatti, l’importo dei lavori per le strutture per la conciliazione è espressamente indicato in Euro 0,00.

E’ ben vero, ha osservato il TAR in proposito, che nella relazione tecnica si indica la realizzazione di centri sanitari, assistenziali, ricreativi etc., ma la relazione tecnica in questione riguarda l’intero PIP e, pertanto, anche opere che non rientrano tra quelle oggetto di richiesta di finanziamento;
infatti, le strutture in questione non sono state indicate tra quelle da realizzare con i finanziamenti regionali, bensì tra quelle che prenderanno posto nell’area oggetto di PIP.

Infine, per il TAR anche il terzo motivo di ricorso è infondato, relativamente alla mancata attribuzione di 40 punti previsti dal bando (art.7.1) per la sostenibilità finanziaria dell’opera, poiché l’impegno all’integrale accollo da parte delle imprese insediate, delle spese per mantenere in esercizio le strutture esistenti e quelle realizzande, non ha valore cogente ed obbligatorio in quanto non proviene da imprese.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, sostenendo:

- l’erroneità della statuizione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, ma soltanto del primo motivo del ricorso introduttivo;

- erroneità della statuizione di infondatezza del terzo motivo di ricorso introduttivo, riproposto con i motivi aggiunti, con cui il Comune odierno appellante ha dedotto la violazione degli artt. 5, lett. q), e 7, punto 7.1, del bando;

- erroneità della statuizione di infondatezza del secondo motivo di ricorso introduttivo, reiterato con i motivi aggiunti, con cui il Comune odierno appellante ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata attribuzione dei 10 punti previsti dall’art.

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