Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-05, n. 202308684
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 08684/2023REG.PROV.COLL.
N. 06648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6648 del 2022, proposto dal Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
P V, rappresentata e difesa dall'avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9842/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P V;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. M M e udita per la parte appellata l’Avv. I T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione con cui, con riferimento all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, sono state disposte delle misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.
Il Tar ha annullato gli atti nella parte in cui i provvedimenti impugnati prescrivevano la durata della misura compensativa del tirocinio nella misura di due anni.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Parte ricorrente in primo grado ha conseguito la laurea in Italia e ha intrapreso il percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione frequentando le attività accademiche previste dall’ordinamento romeno per acquisire la qualifica necessaria a svolgere la professione di docente in quello Stato membro.
A fronte della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, il Ministero intimato ha emesso il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione, accordando il riconoscimento del titolo con riferimento alla classe di concorso A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell'arte nella scuola secondaria di II grado), subordinatamente al superamento di prova attitudinale ovvero all’espletamento di un tirocinio di adattamento.
Per quanto concerne il tirocinio di adattamento è stata prevista una durata di ben due anni scolastici, per non meno di 600 ore complessive da svolgere presso un istituto tecnico del settore economico.
Il Tar ha osservato che il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale non solo all’adattamento dell’istante, ma anche a consentire il completamento di un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano che sia conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.
Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale.
2. Con ordinanza n° 4372 del 2 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, facendo anche riferimento all’insussistenza della probabilità di accoglimento dell’appello nel merito.
Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
3. Il Ministero appellante ritiene che il ricorso in primo grado dovesse essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita a cui aspirava.
Lamenta che il decreto censurato in primo grado è stato adottato dall’Amministrazione nell’ambito di uno dei ruoli di maggiore sensibilità e delicatezza attribuiti al Ministero dell’Istruzione: il riconoscimento del titolo “abilitante” – o presunto tale – straniero ai fini dell’accesso al pubblico impiego e in particolare alla funzione di insegnante nelle scuole (dell’obbligo e non).
Ciò, secondo l’appellante, avrebbe dovuto suggerire una diversa valutazione da parte del TAR Lazio nel censurare l’attività svolta dall’Amministrazione appellante, avendo il Ministero assicurato un’attenta ed ortodossa applicazione dell’ordine giudiziale nel rigoroso rispetto delle posizioni giuridiche soggettive degli interessati e per di più nell’ambito di procedure segnate da un’evidente discrezionalità tecnica.
Secondo parte appellante la motivazione della sentenza appellata sarebbe contraddittoria perché da un lato è stata riconosciuta la correttezza della prova attitudinale, ma dall’altro è stato altresì ritenuto che la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
Fa altresì presente che la previsione di un tirocinio compensativo trova la propria base normativa nell’art. 22 del d. lgs. n° 206 del 2007.
D’altro canto, osserva l’appellante, la previsione di un tirocinio biennale è stata disposta alla luce di tali differenze sostanziali emerse fra i percorsi professionalizzanti svolti in Romania e quelli italiani, sono state individuate misure compensative consistenti nella “durata” (due anni per il tirocinio di adattamento ad esempio, come nel caso in esame, o una prova attitudinale articolata), essendosi tenuto conto altresì della circostanza che il riconoscimento della classe di concorso avviene principalmente sulla base del percorso accademico svolto in Italia dall’istante e non in considerazione dei successivi corsi professionalizzanti svolti in Romania i quali, come visto, paiono mirati per lo più all’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento attraverso lo studio di discipline psico-pedagogiche, non approfondendo la didattica della disciplina che gli istanti insegneranno in Italia, una volta ottenuto il riconoscimento.
4. L’appello è infondato (per conclusioni analoghe, v. Consiglio di Stato VII n° 5983 del 14 luglio 2022).
La prevista durata biennale è eccessivamente gravosa e tale circostanza esclude che l’appello possa essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, essendo evidente l’interesse del ricorrente di primo grado a contestare una misura compensativa che nella sostanza azzera il suo percorso formativo svolto all’estero.
In primo luogo, il biennio rappresenta lo stesso periodo di tempo nel quale si è svolto il corso abilitante che ha consentito all’appellato di ottenere il titolo in Romania, sicché l’aver previsto una durata equivalente della misura compensativa sminuisce irragionevolmente la valenza formativa di quest’ultimo, e con esso, dell’invocato principio di equipollenza.
Va ancora sottolineato che quello biennale rappresenta anche il parametro della durata ordinaria dei corsi abilitanti, che, in qualche caso, hanno anche una durata inferiore. E ciò conferma l’eccessiva gravosità della misura compensativa imposta.
A fronte di una sì significativa estensione temporale, e considerato altresì che era previsto il solo tirocinio diretto (in presenza ed in aula), e non anche quello indiretto (consistente in momenti formativi extra aula), come nei corsi T.F.A.) l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una disamina articolata del corso frequentato dall’appellato, ed avrebbe dovuto altresì esplicitare le ragioni per le quali, quest’ultimo, nonostante il suo riconoscimento, necessitasse di essere integrato da un significativo tirocinio, che ne duplicava, in buona sostanza, il percorso.
Malgrado imponesse una significativa compensazione, la motivazione versata in determina si presenta invece nel caso di specie, scarna e soprattutto generalizzata, dal momento che, a quanto emerge dagli atti, è stata serialmente applicata a tutti gli analoghi titoli conseguiti in Romania, a prescindere dalla classe di concorso di riferimento. Al contrario sarebbe stata necessaria una disamina corso per corso, specializzazione per specializzazione, proprio per suffragare l’adozione di un’importante misura compensativa
E’ vero inoltre che l’articolo 22 del d. lgs. 206 del 2007 prevede, come durata massima del tirocinio quale misura compensativa, quella del triennio, ma è evidente che tale tetto massimo legale non esimeva l’amministrazione, né nel caso di specie, né in altri, dal dovere di dar conto del percorso motivazionale seguito per giungere alla quantificazione della misura, a maggior ragione in un caso come questo, dove ha ritenuto di determinare temporalmente la misura in due terzi rispetto alla durata massima, ossia come detto con una rilevante durata.
Del resto, che si trattasse di un periodo eccessivamente lungo, sembra indirettamente confermarsi dal contenuto del Decreto dipartimentale prot. n. 2411 del 2 dicembre 2021 versato in atti che, in via generalizzata per tutti i casi omologhi a quello oggi controverso, ha disposto la riduzione del tirocinio di adattamento a 300 ore con previsione verosimilmente applicabile anche al caso di specie.
A nulla infine può rilevare la valutazione in termini di piena legittimità che il giudice di primo grado ha riservato all’altra misura compensativa proposta dall’amministrazione, ossia la prova idoneativa. Si tratta invero di misure fra loro diverse, che hanno diverse ratio, e dunque non necessariamente la valutazione positiva riservata alla prima poteva ridondare in senso vantaggioso per la seconda. In questo senso è infondato anche il terzo motivo di appello che lamenta contraddittorietà, sul punto, della sentenza appellata.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza nella misura di Euro 4.000.