Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-07, n. 201200667

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-07, n. 201200667
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200667
Data del deposito : 7 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02056/2011 REG.RIC.

N. 00667/2012REG.PROV.COLL.

N. 02056/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nr. 2056 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla dottoressa G T, rappresentata e difesa dall’avv. P d R, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale G. Mazzini, 11,

contro

il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di

dottor Alberto BELLOCCHI, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Segarelli in Roma, via G.B. Morgagni, 2/A,

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nr. 8019/2010, pronunciata sul ricorso nr. 8053/2007 il 15 ottobre 2010, depositata in Segreteria l’11 novembre 2010, notificata in data 29 dicembre 2010, passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del dottor Alberto B;

Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in date 22 giugno e 7 ottobre 2011;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente (in data 5 dicembre 2011) e dall’Amministrazione (in data 6 dicembre 2011) a sostegno delle rispettive difese;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011, il Consigliere R G;

Uditi l’avv. di Rienzo per la ricorrente, l’avv. Tarantini per l’intimato dottor B e l’avv. dello Stato Enrico Arena per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dottoressa Giovanna Totero, magistrato in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, ha agito per l’ottemperanza della sentenza (nr. 8019 del 2010) con la quale questa Sezione, accogliendo il suo ricorso, ha annullato gli atti relativi al conferimento, disposto in favore del dottor Alberto B, dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale minorile.

A sostegno del ricorso, dopo aver riepilogato le tappe fondamentali del pregresso giudizio di cognizione, ha sostenuto che dal giudicato formatosi sulla citata sentenza discendeva l’obbligo per il Consiglio Superiore della Magistratura di conferire ad essa ricorrente l’ufficio direttivo de quo, chiedendo pertanto ordinarsi l’esecuzione nei predetti termini della sentenza, eventualmente previa nomina di Commissario ad acta.

Si sono costituiti il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha integrato la propria domanda chiedendo condannarsi le Amministrazioni convenute alla corresponsione in suo favore degli emolumenti a lei spettanti, a titolo di differenze retributive, per il periodo decorrente dal 2006 fino alla data dell’effettivo inquadramento come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.

Di poi, con un secondo atto di motivi aggiunti la medesima ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità, per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), cod. proc. amm., degli atti sopravvenuti in pendenza di giudizio e relativi alla nuova nomina del dottor B all’ufficio direttivo per cui è causa.

Si è altresì costituito il controinteressato dottor Alberto B, eccependo in limine l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proprio in virtù dei suindicati atti medio tempore intervenuti, e nel merito concludendo comunque nel senso dell’infondatezza della domanda attorea;
altrettanto hanno fatto le Amministrazioni intimate, con memoria successivamente depositata.

Con ulteriore memoria, la ricorrente ha a sua volta replicato alle argomentazioni di controparte.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Torna all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo alla designazione del dottor Alberto B per l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia.

Il ricorso proposto dalla dottoressa Giovanna Totero, già in servizio presso il medesimo Tribunale minorile, è stato accolto con la sentenza nr. 8019 del 2010, nella quale si è rilevato come la nomina del dottor B si ponesse in contrasto con la normativa subprimaria riveniente dalle circolari del Consiglio Superiore delle Magistratura, nella parte in cui prescriveva che per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nel settore minorile dovesse essere particolarmente valorizzato (sia pure senza costituire ex se titolo preferenziale) il dato dell’esperienza pregressa nello specifico settore, tenuto conto altresì della ben scarsa rinvenibilità di detto requisito nel percorso professionale del magistrato designato, a fronte del lungo servizio proficuamente prestato dalla ricorrente proprio presso l’ufficio giudiziario oggetto della procedura selettiva.

Col presente ricorso, la ricorrente vincitrice ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza sopra richiamata, e con i successivi motivi aggiunti ha dapprima integrato la domanda chiedendo l’accertamento del proprio diritto alle differenze retributive connesse alla doverosa nomina “ora per allora” all’ufficio direttivo de quo, e in seguito chiesto dichiararsi nulli, siccome emessi in violazione o elusione del giudicato, i successivi atti posti in essere dal C.S.M., sfociati in una nuova designazione del dottor B.

2. Tanto premesso, occorre prioritariamente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controinteressato dottor B, ritualmente costituitosi, proprio a seguito del sopravvenire della predetta sua nuova designazione.

L’eccezione è fondata, dovendo più precisamente dichiararsi l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, e l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti.

2.1. Sotto il primo profilo, non v’ha dubbio che la rinnovazione della procedura di conferimento dell’ufficio direttivo per cui è causa – conclusasi nuovamente con la designazione del controinteressato dottor B – integra quella sopravvenuta modifica della situazione di fatto e di diritto alla quale la giurisprudenza ricollega il venir meno dell’originario interesse del ricorrente, allorché per effetto di essa risulti esclusa ogni utilità per il medesimo ricorrente di un eventuale accoglimento della domanda introduttiva (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3662;
Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2010, nr. 6549;
id., 13 luglio 2010, nr. 4540).

Di tanto, per vero, appare consapevole la stessa ricorrente, se è vero che ha proposto separato e autonomo ricorso giurisdizionale (ancorché, a suo dire, “ in via cautelativa e per scrupolo difensivo ”) avverso la nuova nomina del dottor B.

Il venir meno dell’interesse all’originaria azione, per le ragioni innanzi indicate, coinvolge non solo il ricorso introduttivo, ma anche la pretesa patrimoniale azionata col primo atto di motivi aggiunti.

2.2. A fronte dei rilievi che precedono, non è condivisibile l’impostazione della parte ricorrente, la quale con il secondo ricorso per motivi aggiunti chiede dichiararsi, ai sensi dell’art. 114, comma 2, lettera b), cod. proc. amm., la nullità dei sopravvenuti atti di nuova nomina del controinteressato, siccome resi in violazione o elusione del giudicato.

Tale impostazione, innanzi tutto, si fonda sull’assunto che dal giudicato formatosi a seguito del primo ricorso discendesse sic et simpliciter l’obbligo del C.S.M. di conferire l’incarico direttivo de quo alla medesima ricorrente, laddove è evidente che l’annullamento della designazione del dottor B comportava – come di regola – semplicemente il dovere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento selettivo di conferimento, nel rispetto dei principi ricavabili dal decisum giurisdizionale.

Al di là di ciò, già da un sommario esame delle nuova deliberazione consiliare di designazione del dottor B (depositata agli atti del presente giudizio dalla stessa ricorrente) è dato evincere come questa si fondi, oltre che su una “inedita” critica delle motivazioni addotte da questa Sezione a sostegno dell’annullamento della prima nomina, definite improntate a una concezione arcaica e non in linea con la normativa vigente dell’assetto delle funzioni requirenti e giudicati, anche e soprattutto sull’applicazione della nuova normativa primaria, medio tempore entrata in vigore, ostativa al passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicati – e viceversa – nell’ambito di un medesimo distretto (art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, come sostituito dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, nr. 111).

È di tutta evidenza come la questione, su cui si sofferma parte ricorrente, se la ridetta normativa sopravvenuta dovesse applicarsi alla rinnovazione della procedura di conferimento di che trattasi, ovvero quest’ultima dovesse svolgersi ancora sulla base dell’assetto normativo pregresso, è questione di diritto insuscettibile di essere affrontata e risolta nella presente sede di ottemperanza, nel limitato quadro di un giudizio di violazione o elusione del giudicato da parte degli atti sopravvenuti, dovendo essere approfondita nella sede propria dell’impugnazione di tali atti.

Infatti, il richiamo alla nuova disciplina – giusto o errato che sia – costituisce comunque nuova motivazione addotta a corredo delle determinazioni consiliari, frutto di un rinnovato apprezzamento delle risultanze procedurali, tale da richiedere per censurarla l’articolazione di nuove considerazioni in diritto (del tipo di quelle oggi svolte dalla ricorrente, ancorché sub specie di doglianza di nullità dei nuovi atti del C.S.M.).

3. Per le ragioni appena esposte, s’impone una decisione di improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti (siccome superati dalle nuove determinazioni consiliari) e di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti (non sussistendo, nella specie, il lamentato vizio di elusione o violazione del giudicato).

4. In considerazione della peculiarità della vicenda che occupa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

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