Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-10, n. 201505111

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-10, n. 201505111
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505111
Data del deposito : 10 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07942/2015 REG.RIC.

N. 05111/2015REG.PROV.COLL.

N. 07942/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7942 del 2015, proposto da:
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

R G, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso l’avvocato A P in Roma, via di S. Angela Merici, 96;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 9458/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso documenti amministrativi per il conseguimento dell'abilitazione a professore universitario di prima e seconda fascia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giulio R;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Panzarola e l’avvocato dello Stato D'Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 15 luglio 2015 n. 9458 che ha accolto il ricorso proposto da R G, candidato nella procedura comparativa del 2013 per il conseguimento dell’ abilitazione scientifica nazionale in diritto privato (settore concorsuale 12/A1), avverso il diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla predetta procedura selettiva, già oggetto di annullamento in autotutela da parte del Ministero con decreto direttoriale 16 dicembre 2014 n. 4535.

L’Amministrazione appellante censura l’erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma sul rilievo sostanziale della carenza di interesse concreto e attuale dell’originario ricorrente ad accedere ad atti ormai privi di efficacia giuridica in quanto relativi a procedura annullata ed oggetto di successiva rinnovazione.

All’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta per la sentenza, da rendere in forma semplificata ai sensi dell’art. 116, comma 3 del Cod.proc.amm..

Anzitutto va dato atto della rinuncia all’istanza cautelare formulata dalla difesa erariale all’odierna udienza camerale sul corretto rilievo che la decisione giurisdizionale nella materia dell’accesso è assunta, anche in secondo grado, con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale (art. 116, comma 3, Cod.proc.amm.).

Nel merito l’appello non è fondato e merita pertanto di essere confermata l’impugnata sentenza.

La questione controversa riguarda la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione di documentazione amministrativa relativa a procedura selettiva annullata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato.

Nella specie, infatti, l’originario ricorrente aveva partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa alla tornata 2013 per il predetto settore concorsuale e dopo che tale procedura, su ricorso di altri candidati, è stata annullata per vizio di composizione della commissione esaminatrice, ha fatto istanza al Ministero qui appellante per accedere agli atti della procedura riguardanti i giudizi espressi dall’organo di valutazione sul proprio profilo.

Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente in capo all’originario ricorrente l’interesse attuale e concreto (richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi) all’ostensione degli atti richiesti non foss’altro che ai fini morali di essere edotto delle valutazioni operate nei suoi confronti ovvero –se esse fossero favorevoli – ai fini di renderle note o di farle valere in ogni sede legittima” .

L’appellante amministrazione deduce invece, nell’unico articolato motivo d’appello, che detto interesse nei riferiti termini non sia predicabile in capo all’originario ricorrente.

7.- Rileva il Collegio che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione 24 aprile 2012, n. 7, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 22, comma 1, l. n. 241 del 1990 , pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse " , non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla "tutela" di "situazioni giuridicamente rilevanti" ;

Non è dubbio pertanto che l'interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere "personale e concreto" , ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di suo meritevole di tutela. Non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa. Da questo indirizzo la giurisprudenza del Consiglio di Stato mai si è discostata (Cons. Stato, VI, 23 novembre 2000, n. 5930;
IV, 6 ottobre 2001 n. 5291;
VI, 22 ottobre 2002 n. 5818;
V, 16 gennaio 2005 n. 127;
IV, 24 febbraio 2005, n. 658;
VI, 10 febbraio 2006 n. 555;
VI, 1 febbraio 2007 n. 416).

Ritiene il Collegio che l’interesse rilevante nel caso in esame debba dirsi sussistente, nonostante il conclamato annullamento degli atti di che trattasi.

Invero, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti della procedura cui ha partecipato l’originario ricorrente non determina per lui il venir meno di un interesse comunque diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi nella parte in cui lo riguardano personalmente.

Per vero, il diritto di accesso non è esercitabile soltanto per i provvedimenti amministrativi ( dotati di perdurante efficacia giuridica), ma anche per meri atti o documenti non più idonei ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, quante volte - come nella specie - chi agisce ad exibendum sia, o possa essere, comunque titolare di una situazione giuridicamente tutelata in quanto connessa al contenuto di siffatti atti o documenti (si veda l’art. 22, comma 1, lett. b) , l. n. 241 del 1990).

Pertanto l’originario ricorrente R, quale candidato esaminato nell’annullata tornata abilitativa in questione, sia tuttora titolare di una situazione giuridica tutelata correlata agli atti della stessa procedura che lo riguardano direttamente.

In relazione a tali atti sussiste per lui un interesse giuridicamente rilevante ( non contrastato da esigenze oppositive di segno contrario) a che ne possa avere la conoscenza e la disponibilità per gli usi che legittimamente potrà farne.

Non compete a questo giudice in questa sede valutare la congruenza dell’utilizzazione futura di questi atti, né l’ipotetico uso loro non corretto o improprio.

Resta dunque salvo il giudizio di utilizzabilità e di rilevanza dei documenti afferenti una procedura annullata: il che se del caso potrà essere apprezzato dal giudice dinanzi al quale sorgerà controversia a quel riguardo.

In definitiva l’appello va respinto e va confermata l’impugnata sentenza, che ha correttamente ordinato l’esibizione della documentazione richiesta dall’originario ricorrente.

8.- In considerazione della novità della questione trattata sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese del grado.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi