Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400097
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00097/2024REG.PROV.COLL.
N. 09756/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9756 del 2018, proposto da
G A S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A, I L F e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G A in Roma, viale Tiziano n.108;
contro
Comune di Gambara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via Appia Nuova n. 96;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), 26 aprile 2018, n. 450, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gambara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La G A S.p.a. è proprietaria di alcuni terreni, individuati al Fg. 6 mappali 228 e 222 del NCT del Comune di Gambara, utilizzati come deposito di materiali a cielo aperto per la realizzazione ed esecuzione di lavori edili e stradali. Il Comune di Gambara, con deliberazione consiliare n. 38 del 29 settembre 2011, adottava il Piano di Governo del Territorio, successivamente ratificato con atto consiliare n. 3 del 26 marzo 2012. Con deliberazione consiliare n. 31 del 18 giugno 2013 l’amministrazione approvava una variante al PGT con la quale classificava le aree suddette in zona “D – art. 13 comma 7 – NTA PDR – zona produttiva esistente e di espansione” , prevedendo un indice di edificabilità contenuto nella misura del 20%, anziché del 50%, in ragione della differente destinazione.
Con deliberazione giuntale n. 40 del 17 marzo 2016, il Comune di Gambara determinava il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2016, segnatamente con approvazione di specifica tabella contenente i valori relativi alle diverse tipologie di aree ai fini dell'applicazione delle tariffe IMU.
2. Sul presupposto che le tariffe fissate nella deliberazione fossero eccessive, ingiustificate e non proporzionate, la società G A impugnava la deliberazione n. 40 del 17 marzo 2016, con ricorso innanzi al Tribunale amministrativa regionale per la Lombardia. In particolare, la società adduceva che con le predette deliberazioni il Comune aveva individuato un valore di mercato unico per tutte le aree in zona D, senza tenere conto della differente disciplina di regime urbanistico tra aree classificate D ovvero D3 e della diversa capacità edificatoria, elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore venale del terreno.
Con motivi aggiunti G A impugnava anche la deliberazione giuntale n. 14 del 19 gennaio 2017, che determinava il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2017, deducendo i medesimi motivi illustrati nel ricorso introduttivo.
3. Con sentenza 26 aprile 2018, n. 450, il T.A.R. per la Lombardia ha respinto il ricorso, rilevando la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, posto che le deliberazioni impugnate sarebbero state meramente confermative dell’analogo provvedimento giuntale n. 61 del 4 giugno 2015, non impugnata tempestivamente, concernente la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2015. Seguendo l’indirizzo della Corte di cassazione, secondo il primo giudice l’eventuale pronuncia caducatoria della deliberazione sulle aliquote o sulle tariffe ha come conseguenza, non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento dell’imposta locale o della tassa, bensì l'applicazione della disciplina vigente nel precedente anno di imposta (come previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui: «In caso di mancata pubblicazione [delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria] entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente» ). L’annullamento delle citate deliberazioni per gli anni di imposta 2016 e 2017, pertanto, non