Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-07, n. 202404101

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-07, n. 202404101
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404101
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 04101/2024REG.PROV.COLL.

N. 01085/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2021, proposto da
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Agcom, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

General Logistics Systems Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L, R Z e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sardegna Servizi Espressi S.r.l. e Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;



per la revocazione

della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6490/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di General Logistics Systems Italy Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Caselli e M M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Con la delibera n. 245/17/CONS l’Agcom ha accertato la violazione, da parte di GLS Italy, degli obblighi informativi di cui all’art. 14-bis del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e ordinato alla medesima di pagare la somma di euro 75.000, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, diffidando, nel contempo, la società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell’art. 14-bis.

2 - Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso davanti al T.A.R. per il Lazio, respinto con la decisione n. 233 del 2019.

3 - A seguito di ricorso in appello avverso la predetta pronuncia, questo Consiglio, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione, ha annullato il provvedimento.

4 – Con il ricorso in esame l’Autorità chiede la revocazione di quest’ultima sentenza, deducendo che la stessa sarebbe fondata su errori di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c.

5 - Prima di scrutinare le censure di parte ricorrente giova ricordare che l’errore di fatto revocatorio consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio.

Schematicamente, questo Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. Plen. n.1/2013) ha chiarito che l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell’art. 106 c. proc. amm., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa ( cfr . anche Cons. St., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2).

L’errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. St., Ad. Plen. n.1/2013).

5.1 – Deve anticiparsi sin da ora che la sentenza impugnata dà compiutamente conto delle ragioni – la cui bontà non può certamente essere (ri)valutata attraverso lo strumento della revocazione – per le quali il provvedimento dell’Autorità doveva essere annullato.

6 - Con un primo ordine di censure, parte ricorrete contesta l’errata percezione del contenuto della Delibera AGCOM n. 246/17/CONS.

A tal fine, l’Autorità rileva che il Collegio decidente ha fondato la propria decisione sul rilievo secondo cui dovrebbe dirsi privo di giustificazione giuridica “ Il meccanismo di imputazione in capo a GLS delle attività poste in essere da tutte le altre imprese coinvolte nel servizio di corriere ”.

In particolare, l’Autorità contesta l’assunto, contenuto nella sentenza impugnata, per cui il riferimento che sarebbe stato operato dal provvedimento alla nozione di “gruppo societario” sarebbe “fuorviante” e non potrebbe giustificare l’imputazione della responsabilità a GLS.

Al riguardo, l’Autorità evidenzia che all’interno del provvedimento non è stata fatta menzione alcuna della nozione di gruppo societario, né tantomeno è stata in alcun modo invocata, per descrivere l’assoggettamento degli operatori minori alla società GLS, l’applicazione delle norme del codice civile in materia di gruppi di società.

Pertanto, parte ricorrente prospetta che l’iter argomentativo-motivazionale caratterizzante la sentenza è incentrato sull’errata supposizione di una circostanza - vale a dire la qualificazione recata nel provvedimento sanzionatorio, in termini di “gruppo societario”, dell’organizzazione con al vertice la società GLS Italy - che risulta insussistente alla luce di una corretta lettura e percezione degli atti acquisiti al processo nel loro significato logico e letterale.

6.1 – Secondo l’Autorità l’errore revocatorio emergerebbe inoltre da un’errata percezione del contenuto del provvedimento nella parte in cui opera un richiamo ai “poteri di direzione e coordinamento” facenti capo a GLS.

Al riguardo, pare ricorrente precisa che i poteri di direzione e coordinamento, che GLS Italy può svolgere nei confronti di tutti gli appartenenti all’insieme di imprese, sono propri del contenuto del contratto di affiliazione commerciale all’interno del quale tali poteri sono espressamente attribuiti a GLS.

Nel provvedimento, è stata solo ed esclusivamente pedissequamente ripresa, nella sua

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