Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-02, n. 202000017

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-02, n. 202000017
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000017
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00017/2020REG.PROV.COLL.

N. 00927/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2017, proposto da
D F, F G, D M, L R M, D T, M A, L R D V, A M G I, C V M, S B, S I, D C, L T, G R, C S, A M, E B, T G, R F, M B, Antonia Filomena D'Angelo, C L, A V, Francesco Cicciu', M P, P S, rappresentati e difesi dagli avvocati D B, A N, con domicilio eletto presso lo studio Marina Messina in Roma, Piazzale Clodio, n. 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Amanda Ferrario, non costituita in giudizio;

nei confronti

Salvatore Biondo, Stefano Gorla, Rita Vitaliti, Roberto Capuzzo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Rosa Eleonora Paradiso, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

per la riforma

della sentenza 29 luglio 2016, n. 8779 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati D B, Bifulco Pasquale e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini.


FATTO e DIRITTO

1.- Le parti indicate in epigrafe, docenti a tempo indeterminato, hanno partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Lombardia, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. III, con sentenza 17 luglio 2012, n. 2035, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 11 luglio 2013, n. 3747, ha annullato l’intera procedura concorsuale per l’accertata violazione del principio dell’anonimato.

All’esito delle operazioni di rinnovazione della procedura da parte di una diversa commissione, le parti sono risultate nuovamente inidonee ed hanno proposto ricorso innanzi al medesimo Tribunale amministrativo. La causa è, allo stato, pendente.

1.1.- Nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigente), che ha previsto per talune particolari categorie di soggetti, tra cui coloro che avevano un contenzioso in atto riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui ai decreti ministeriali 22 e 26 novembre 2004, nonché alla procedura concorsuale di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202.

1.2.- In attuazione di tale legge è stato adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, che non ha incluso tra i soggetti ammessi alla procedura straordinaria di concorso anche le parti indicate in epigrafe.

2.- Queste ultime hanno proposto un nuovo ricorso innanzi al medesimo Tribunale, che, con sentenza 29 luglio 2016, n. 3779, lo ha rigettato, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti per non essere stati inclusi dalla legge n. 107 del 2015 tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale autorizzata dalla stessa legge.

3.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello.

3.1.- Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale, chiedendo il rigetto dell’appello.

3.2.- E’ intervenuta ad adiuvandum la prof.ssa Paradiso Rosa Eleonora.

4.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21 novembre 2019.

5.- L’appello non è fondato.

6.- In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all’appello da parte dei prof.ri Marrazzo Davide, Porta Marina, Marchetto Annalaura, Terranova Diego, Sangiuliano Carolina.

Si prescinde dall’esame della questione di ammissibilità dell’intervento ad adiuv andum da parte di un soggetto che, rivestendo la medesima posizione degli appellanti, avrebbe potuto gravare la sentenza in via autonoma per esaminare direttamente la fondatezza delle censure avanzate dagli appellanti secondo il principio della ragione più liquida.

7- Con un unico motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare, si assume che le parti non avrebbero contestato né la determinazione di indire una apposita procedura concorsuale né la scelta di non essere stati inclusi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 88, lett. a) della legge n. 107 del 2015. Gli appellanti hanno lamentato, si sostiene, la loro mancata inclusione tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 88, lett. b) della suddetta legge, in quanto tale esclusione violerebbe « i principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, consacrati dagli artt. 3 e 97 Cost .».

Il motivo non è fondato.

L’art. 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.

La procedura è riservata, ai sensi dell’art. 1, comma 88, della suddetta legge: a) ai « soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 »;
b) ai « soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 ».

La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2019, n. 106, ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui alla lettera b) dell’art. 1, comma 88, ponendo a confronto il concorso, rilevante in quel giudizio, per dirigenti scolastici indetto nel 2011, che si è svolto nella Regione Sicilia, e il concorso cui fa riferimento la suddetta lettera b).

La Corte ha ritenuto la questione non fondata, rilevando la conformità al principio di ragionevolezza dei criteri identificativi dei beneficiari dello speciale percorso formativo previsto dalla suddetta norma. Tale criteri, infatti, « fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011 ». Nell’ambito di quest’ultima procedura « hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ».

Nella sentenza della Corte si è affermato, inoltre che: i ) in linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa l’obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, « al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze »; ii ) « la scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio »; iii ) « nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonché la diversa consistenza – anche quantitativa – del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiché è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico »; iv ) « il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso ».

Le motivazioni, sopra riportate, della sentenza della Corte costituzionale, a sostegno della non fondatezza delle questioni proposte, sono condivise da questo Collegio e possono essere integralmente richiamate per ritenere priva del requisito della non manifesta infondatezza la questione nuovamente sollevata dagli odierni appellanti. Anche nel caso in esame viene, infatti, in rilievo il concorso per dirigenti del 2011 e, dunque, le argomentazioni della Corte sono valide anche nel caso in esame per ritenere che i concorsi in comparazione sono differenti e, dunque, risulta ragionevole la mancata inclusione, tra i beneficiari della procedura riservata, della categoria di docenti alla quale appartengono gli appellanti (soggetti partecipanti alla procedura concorsuale del 2011, valutati inidonei e con contenzioso pendente).

9.- La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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