Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-02, n. 202000017
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2020
N. 00017/2020REG.PROV.COLL.
N. 00927/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2017, proposto da
D F, F G, D M, L R M, D T, M A, L R D V, A M G I, C V M, S B, S I, D C, L T, G R, C S, A M, E B, T G, R F, M B, Antonia Filomena D'Angelo, C L, A V, Francesco Cicciu', M P, P S, rappresentati e difesi dagli avvocati D B, A N, con domicilio eletto presso lo studio Marina Messina in Roma, Piazzale Clodio, n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Amanda Ferrario, non costituita in giudizio;
nei confronti
Salvatore Biondo, Stefano Gorla, Rita Vitaliti, Roberto Capuzzo, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Rosa Eleonora Paradiso, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati D B, Bifulco Pasquale e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini.
FATTO e DIRITTO
1.- Le parti indicate in epigrafe, docenti a tempo indeterminato, hanno partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Lombardia, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. III, con sentenza 17 luglio 2012, n. 2035, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 11 luglio 2013, n. 3747, ha annullato l’intera procedura concorsuale per l’accertata violazione del principio dell’anonimato.
All’esito delle operazioni di rinnovazione della procedura da parte di una diversa commissione, le parti sono risultate nuovamente inidonee ed hanno proposto ricorso innanzi al medesimo Tribunale amministrativo. La causa è, allo stato, pendente.
1.1.- Nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigente), che ha previsto per talune particolari categorie di soggetti, tra cui coloro che avevano un contenzioso in atto riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui ai decreti ministeriali 22 e 26 novembre 2004, nonché alla procedura concorsuale di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202.
1.2.- In attuazione di tale legge è stato adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, che non ha incluso tra i soggetti ammessi alla procedura