Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-28, n. 202310194

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-28, n. 202310194
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310194
Data del deposito : 28 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2023

N. 10194/2023REG.PROV.COLL.

N. 03109/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3109 del 2021, proposto da
B G e G S.S. Agr., G B Ci, Cortina di Chiappini Ettore e C. Soc. Agr., Donzelli F.Lli S.S. Agr., G M, D e M Soc. Agr., Soc. Agr. Guzzago Angelo e C S.S., Cglia di Mlli Giosuè G e M S.S. Agr., R G e G S.S. Agr., G R, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D M B, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;



contro

Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Fattorie Padane Soc. Agr. Coop. in Liq., Padania Latte Soc. Agr. Coop. A R.L., Coop. Produttori Latte dei Colli Storici Sc.Agr. in L., non costituiti in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini, 134;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00642/2020, per l’annullamento dell’atto notificato dalla Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura Settore Produzione Agrarie e Zootecniche avente ad oggetto: Quote Latte – Prelievo Supplementare per il periodo 2014-2015 Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 in applicazione della Legge 7 Agosto 2016, n. 160. Intimazione di pagamento ai sensi dell’articolo 1 comma 9 della L. 119/2003 e in particolare delle relative Comunicazioni inviate ai ricorrenti, ivi indicate in epigrafe, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l’avv. Paolo Botasso, per delega dell'avv. F T, e l’avv. Anna Buttafoco, per delega dell’avv. Maria Emilia Moretti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del TAR Brescia (Sez. Seconda) n. 642/2020, di reiezione del ricorso collettivo proposto dalle aziende in rubrica indicate avverso le intimazioni di pagamento adottate dalla Regione Lombardia – Direzione Regionale Agricoltura Settore Produzione Agrarie e Zootecniche ai sensi dell’art, 1, comma 9, l. 119/2003 –Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 in applicazione della Legge 7 Agosto 2016, n. 160.

La Regione ha inviato, ai sensi dell’art. 1 comma 9 d.l. 28 marzo 2003 n. 49, alle aziende agricole ricorrenti, che svolgono attività di produzione di latte vaccino, le intimazioni di pagamento per il recupero del prelievo supplementare dovuto in relazione alla campagna 2014-2015.

Nei motivi d’impugnazione, oltre a lamentare la mancata partecipazione al procedimento e difetto di motivazione delle intimazioni, le aziende ricorrenti hanno denunciato il contrasto tra l’art. 2 d.l. 5 maggio 2015 n. 51 e l’art. 16 par. 1 Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004, in quanto la norma sovranazionale, nel fissare i criteri di riparto del prelievo supplementare, consente agli Stati di individuare criteri ulteriori, solo previa consultazione della Commissione: confronto, lamentano le ricorrenti, non avvenuto con conseguente disapplicazione della norma nazionale e annullamento a cascata di tutti i provvedimenti diretti al recupero del prelievo supplementare.

In aggiunta, le ricorrenti hanno censurato, a monte, la quantificazione della produzione di latte in Italia, dubitando dell’effettivo splafonamento della quota nazionale, prospettando gravi indizi che lascerebbero supporre una produzione reale inferiore alla quota nazionale, richiamando a supporto la relazione conclusiva di data 26 gennaio 2010 della Commissione di indagine amministrativa istituita con DM 25 giugno 2009 n. 6501; la relazione di approfondimento del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di data 15 aprile 2010; l’ordinanza del GIP di Roma del 14 novembre 2013 nel procedimento penale n. 33068/2010.

3. La Regione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Il Tar ha respinto il ricorso.

Quanto alla

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