Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-08, n. 201902271

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-04-08, n. 201902271
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902271
Data del deposito : 8 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2019

N. 02271/2019REG.PROV.COLL.

N. 04644/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4644 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S S, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e D G, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, largo Messico, n. 7;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro tempore , e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Alessandro P, F P G, Stefano Baccarini e Raffaele Carboni, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Seconda, n. 2214/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

Vista l’ordinanza collegiale della Sezione del 7 novembre 2018, n. 6297;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti dall’appellante dottor S S;

Vista la memoria depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in risposta ai motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Granara Daniele e Pietro Garofoli per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. S S propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in epigrafe, con cui è stato definitivamente respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento della nomina dell’avvocato Alessandro P, all’epoca anch’egli presidente di Sezione dell’Istituto, a presidente del Consiglio di Stato (decreto del presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2015 ed atti presupposti, tra cui il parere espresso dal Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa, con delibera n. 177 del 18 dicembre 2015, su proposta della IV commissione consiliare espressa nel verbale n. 41 dell’11 dicembre 2015, e delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2015).

2. Con sentenza non definitiva del 24 maggio 2017, n. 6125, confermata da questa Sezione (sentenza dell’11 ottobre 2017, n. 4717), il medesimo Tribunale amministrativo aveva in precedenza respinto o dichiarato inammissibili gran parte dei motivi di impugnazione. Contestualmente il giudice di primo grado aveva disposto l’acquisizione dei fascicoli personali dei due magistrati, in relazione alle censure di difetto di istruttoria e motivazione formulate dal presidente S, il cui esame veniva riservato all’esito dell’incombente.

3. All’esito veniva pronunciata la sentenza ora oggetto di appello.

4. Con essa il giudice di primo grado, richiamando stralci della motivazione della pronuncia d’appello sulla propria sentenza non definitiva, reputava legittimo il parere dell’organo di autogoverno ai sensi dell’art. 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186 ( Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ), con cui, su conforme richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri (in data 4 dicembre 2015, prot. n. 8188), ai fini della nomina era stata indicata una rosa di cinque presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, formata dai presidenti più anziani nel ruolo organico, ma con graduazione non conforme a questo criterio, entro i quali il Governo sceglieva poi, quale presidente dell’Istituto, l’avvocato P.

6. Prima di pervenire a tale statuizione di merito il Tribunale aveva in via preliminare respinto le richieste del presidente S di rinvio della trattazione della controversia o di sospensione del processo, a causa della pendenza del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione dallo stesso ricorrente promosso davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione contro la sopra citata sentenza di questa Sezione (ricorso poi respinto dalla Suprema Corte, con sentenza del 30 luglio 2018, n. 20168); ed inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziali europee nei confronti delle norme di legge interna regolatrici del

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