Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-21, n. 201304208

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-21, n. 201304208
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304208
Data del deposito : 21 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02898/2013 REG.RIC.

N. 04208/2013REG.PROV.COLL.

N. 02898/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2898 del 2013, proposto da:
Italiana Membrane SpA, rappresentata e difesa dagli avv. L M, L C, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Confalonieri, 5;

contro

Equitalia Nord Spa;

nei confronti di

Comune di Pasiano di Pordenone, rappresentato e difeso dagli avv. R O, Gigliola Mazza Ricci, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, 320;

per l'annullamento

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00486/2012, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - emissione da parte di Equitalia di una cartella di pagamento relativa ad oneri di urbanizzazione primaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pasiano di Pordenone;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, in dichiarata sostituzione dell'Avv. L M, e Gigliola Mazza Ricci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la Soc. Italiana Membrane SpA ha impugnato la sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso diretto all’annullamento della cartella esattoriale e della correlata iscrizione a ruolo del debito relativo a oneri di urbanizzazione per importo complessivo di € 49.606,97. Il TAR Trieste ha ritenuto:

-- che la cartella, quale mero atto esecutivo, sarebbe stata “ … come tale spettante alla giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale potrà essere eventualmente eccepita la prescrizione eventualmente maturatasi a far tempo dalla comunicazione della richiesta di pagamento di cui al già citato atto deliberativo ”.

-- che “ … di fronte all’impugnazione della cartella esattoriale e dell’iscrizione a ruolo del debito, il Giudice amministrativo risulta in effetti carente di giurisdizione. Infatti, come si evince dal breve riepilogo dei fatti sopratracciato, se la ricorrente avesse voluto contestare dinanzi a questo Giudice la legittimità della pretesa creditoria del Comune avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera giuntale n. 90 e le successive richieste di pagamento – cosa che non risulta aver fatto -, perché era quella l’occasione in cui avrebbe potuto, eventualmente, eccepire la maturata prescrizione del credito” .

Con l’unica rubrica di gravame la società appellante assume l’erroneità della decisione, in quanto l’unanime giurisprudenza avrebbe concluso che, in materia di determinazione, liquidazione degli oneri di urbanizzazione e di irrogazione delle relative sanzioni si verterebbe nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. che sarebbe determinata in ragione dell’oggetto del giudizio e non del veicolo di riscossione (cfr. C.d.S. Sez. IV n.2783/2012;
idem n. 5852/2011;
n.1365/2011).

Il Comune di Pasiano di Pordenone si è costituito in giudizio assumendo l’equivoco interpretativo in cui sarebbe caduta l’appellante in quanto l’Amministrazione avrebbe più volte richiesto il pagamento per cui il credito non sarebbe prescritto.

Con memoria per la discussione l’appellante ha replicato alle tesi di controparte.

L’appello è fondato.

Le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, nel corso delle quali non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi relativi alla determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono, infatti, a posizioni di diritto soggettivo, azionabili nel termine di prescrizione, innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Detti oneri non hanno, infatti, natura tributaria, bensì costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico avente la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, atteso che le controversie che hanno ad oggetto la legittimità o meno del contributo relativo a concessione edilizia vertono sull'esistenza o sulla misura di un’obbligazione direttamente stabilita dalla legge.

La determinazione dell'"an" e del "quantum" dell'oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva, effettuato dalla p.a. in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritativa.

Per questo le relative controversie, proprio in quanto concernono i diritti soggettivi delle parti di detta obbligazione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all’art. 133, primo co. lett. f) . L'accertamento di un rapporto di credito prescinde dall'esistenza di atti della p.a. e non è soggetta alle regole delle impugnazioni e dei termini di decadenza propri degli atti amministrativi;
in applicazione di tale principio, va quindi esclusa la configurabilità dell'istituto dell'acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo (cfr. Consiglio di Stato sez. V 28 maggio 2012 n. 3122;
Consiglio di Stato sez. IV 10 marzo 2011 n. 1565;
Consiglio Stato sez. V 13 ottobre 2010 n. 7466).

Del resto, in tal senso si è pronunciato il Giudice della giurisdizione, per il quale la giurisdizione del giudice amministrativo in materia ha per oggetto tutte le controversie inerenti la pretesa contributiva del Comune in tale ambito (cfr. Cass., sez. un., 13 dicembre 2002 n. 1791;
Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2006 n. 22514).

In conclusione l’appello è fondato e, per l’effetto la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, I co., del c.p.a..

Nondimeno le spese possono essere compensate tra le parti.

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