Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-27, n. 202211320

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-27, n. 202211320
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211320
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 11320/2022REG.PROV.COLL.

N. 09757/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli Avvocati M C e P C e dall'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso notificato n. -OMISSIS-, la società -OMISSIS- – di qui in poi, per brevità, la “ricorrente in prime cure” o l’“appellante”, avente ad oggetto, quale attività prevalente, lo svolgimento di lavori edili, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, il provvedimento n. -OMISSIS-, a mezzo del quale la Prefettura di Caserta ha disposto la sua interdizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011.

1.2. Il provvedimento interdittivo si fonda sui seguenti elementi: a) il signor -OMISSIS-, in qualità di consigliere della cooperativa appellante, è stato socio di maggioranza sino al 5 febbraio 2020 della -OMISSIS-, società quest’ultima colpita da provvedimento interdittivo (non impugnato), emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sul rilievo delle ‘criticità emerse essenzialmente a carico dell’amministratore di quest’ultima, -OMISSIS-’ ;
b) il nominato consigliere è stato poi fino 12 giugno 2019 consigliere della società -OMISSIS- società cooperativa, destinataria quest’ultima di un’altra interdittiva emessa dall’U.T.G. di Caserta, di cui era amministratore unico suo fratello-OMISSIS- nonché coniuge e convivente di -OMISSIS-, è stata indicata quale persona vicina all’ ex sindaco di -OMISSIS-, arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso, come meglio chiarito nella sentenza n. -OMISSIS- del G.I.P. di Napoli.

1.3. La società ricorrente in prime cure ha lamentato, anzitutto, l’illegittimità del provvedimento interdittivo, sotto i profili della violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/90 e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, oltre al vizio di eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione;
con ulteriore doglianza la società ha, poi, contestato il rilievo che il pericolo del condizionamento mafioso della cooperativa sarebbe potuto derivare dalla persona di -OMISSIS- e dai suoi rapporti con -OMISSIS-

1.4. L’appellante ha dedotto, al riguardo:

i. il difetto di motivazione, essendosi l’Autorità prefettizia limitata a far rinvio a eventuali provvedimenti delle forze di P.S. e circolari ministeriali, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

ii. che gli elementi indiziari riguarderebbero persone estranee alla cooperativa stessa, risultando insussistenti i rapporti tra la società -OMISSIS-i cui soci sarebbero stati indagati per reati di natura edilizia;

iii. i soci della cooperativa sono incensurati ed operano da tempo nel settore dell’edilizia privata, senza alcun collegamento con persone alle quali sarebbero riferibili gli indizi;

iv il consigliere -OMISSIS- è incensurato ed ha reciso ogni rapporto con tutti i soci della -OMISSIS-;

v. la Prefettura non avrebbe potuto estendere le investigazioni nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS- e delle rispettive mogli; vii l’acquisto del ramo d’azienda della -OMISSIS-, non rileverebbe, essendo assente ogni sorta di continuazione aziendale e gestionale.

2. Con l’ordinanza presidenziale del -OMISSIS-, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione prefettizia, che ha adempiuto con nota n -OMISSIS-/Ant/Area 1^ -OMISSIS-.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello --OMISSIS-, la quale ha articolato quattro distinti motivi ed ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la sua riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

3.1. Si sono costituiti gli appellati Ministero dell’Interno e Prefettura di Caserta per chiedere la reiezione del ricorso.

3.2. Con la memoria depositata 29 novembre 2022, l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta ha insistito per la reiezione del presente appello.

4. All’udienza del 1° dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. Le articolate deduzioni della parte appellante non risultano condivisibili, poiché la sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso di primo grado con adeguata motivazione.

5.2. Giova preliminarmente richiamare i principi ormai consolidati del Consiglio di Stato (tra le tante, Cons. St., Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1349) nella materia dell’interdittiva antimafia.

5.3. Ed invero, pur essendo necessario che nell’interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è invece necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva basarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

5.4. Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214;
9 maggio 2016, n. 1743).

5.5. Come chiarito dalla Sezione (sent. 30 gennaio 2019, n. 759), l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”.

Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, potendo essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento.

5.6. L’introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame è stata, dunque, la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata: una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.

5.7. La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici, come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, sent. 30 gennaio 2019, n. 758).

6. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento prefettizio impugnato in primo grado resista ai motivi di gravame.

6.1. Con i primi due motivi dedotti, che, per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, l’appellante contesta l’erroneità della decisione del primo giudice sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti in ordine alla valutazione dei presupposti del provvedimento interdittivo.

6.2. Più in particolare lamenta l’appellante la violazione della normativa antimafia, asserendo l’illegittimità del gravato provvedimento, sul rilievo che la Prefettura di Caserta avrebbe indebitamente esteso i controlli ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché alle rispettive consorti e alla società Ital casa immobiliare.

6.3. Va qui ricordato, però, che sul piano normativo l’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 159 del 2011, consente al Prefetto di estendere gli accertamenti pure a soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte con indirizzi dell’impresa.

Il successivo comma 6 prevede ancora che il Prefetto ‘ può altresì desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa di provvedimenti di condanna, anche non definitiva per reati strumentali all’attività, unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata’ .

6.4. Sulla base di tali disposizioni, risulta dunque immune da censure l’operato del competente organo prefettizio, là dove ha legittimamente svolto gli accertamenti necessari anche sul conto di soggetti ritenuti idonei ad incidere sulle scelte strategiche della --OMISSIS-.

6.5. Giova sul punto ricordare che l'Autorità prefettizia può valutare il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale, sulla base tra l’altro dei rapporti di parentela. Ed invero per quanto attiene in particolare a tali rapporti tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l'Amministrazione può dare loro rilievo là dove, tale rapporto…”per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del "più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (Cons. Stato Sez. III, sent. 3 maggio 2016, n.1743).

6.6. Il signor -OMISSIS- – fratello del signor -OMISSIS- – è stato amministratore unico della società --OMISSIS- ed è risultato essere il coniuge della signora -OMISSIS-, socia della Ital casa immobiliare s.r.l. e indicata nella sentenza n 22 del 2018 del GIP presso il tribunale di Napoli quale persona vicina all’ex sindaco del Comune di -OMISSIS- tratto in arresto per associazione per delinquere di stampo mafioso.

6.7. Una simile vicinanza, in nessun modo smentita e al contrario corroborata dalla lettura delle sentenze di assoluzione nella loro integralità e, dunque, nella parte motivazionale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), giustifica l’apprezzamento relativo al pericolo di infiltrazione mafiosa che, considerati gli stretti rapporti familiari e proprio il quadro complessivo tratteggiato in dette sentenze, tuttora sorregge, in assenza di elementi più recenti di segno contrario nemmeno addotti dall’appellante, la legittimità del provvedimento interdittivo e di tutti gli atti conseguenti e vincolati assunti dalle varie amministrazioni, secondo il criterio della probabilità cruciale costantemente applicato da questa Sezione in materia di prevenzione antimafia (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).

6.8. Né ad opposte e diverse conclusioni conduce poi l’ulteriore rilievo sull’erroneità della sentenza del primo giudice per difetto di motivazione, dovendosi in proposito richiamare il consolidato orientamento della Sezione (sent. 9 maggio 2016, n. 1846) che ritiene sufficientemente motivato il provvedimento prefettizio anche quando esso faccia riferimento per relationem ad atti emessi da un organo giudiziario o amministrativo, adottati questi ultimi in ambito info investigativo .

6.9. Non rileva in contrario la deduzione sulla interruzione dei rapporti con le società destinatarie di interdittiva antimafia, essendovi stata la cessione di quote della -OMISSIS- S.r.l. di cui era socio di maggioranza, nonché la circostanza delle dimissioni dalla carica di consigliere della -OMISSIS-, poiché dette operazioni sono vi sono state in epoca successiva ai provvedimenti ostativi a carico di dette società, di tal che non risultano circostanze adeguate ad escludere il pericolo di infiltrazione criminale nel tessuto economico editoriale, né qualsivoglia condizionamento

6.10. Rafforza la suesposta conclusione ancora una volta il consolidato indirizzo della Sezione (sentenza n. 6707 del 27 novembre 2018), per il quale alcune operazioni societarie possono disvelare un’attitudine elusiva della normativa antimafia, ove risultino in concreto idonee a creare una censura con il passato, continuando a subire consapevolmente o no i tentativi di ingerenza.

6.11. Analogamente, ‘la cessione delle quote potrebbe essere indicativa di uno scopo elusivo della normativa in materia, qualora di tale espediente si sia servita una persona sospettata di legami con le organizzazioni criminali, essendo possibile che la fuoriuscita dalla compagine sociale si rilevi un’operazione fittizia e strumentale qualora non cessino contestualmente i rapporti di fatto dall’ex socio e la direzione dell’impresa’ (Cons. St., Sez. III, n.1846 del 2016).

6.12. Va altresì respinta l’ulteriore censura sulla violazione dell’articolo 41 della Cost., poiché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 57 del 2020 ha negato che l’informazione antimafia interdittiva -malgrado comporti un grave sacrificio sui destinatari - violi il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Cost., poiché ‘una siffatta compressione si giustifica per l’estrema pericolosità del fenomeno mafioso in il rischio di una lesione della concorrenza .

6.13 Di qui l’infondatezza delle censure sollevate dall’appellante

7. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti i suoi motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

8. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società -OMISSIS- Costruzioni.

8.1. Rimane definitivamente a carico della società appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi