Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-30, n. 202004129

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-30, n. 202004129
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004129
Data del deposito : 30 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2020

N. 04129/2020REG.PROV.COLL.

N. 06713/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6713 del 2013, proposto dalla Società PVB Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e successivamente proseguito dal Fallimento della Società PVB Group s.p.a., in persona dei curatori fallimentari, rappresentati e difesi dall'avvocato M M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via di San Basilio, n. 61;
con la costituzione della Società Energetyca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Manica, Flavio Dalbosco e Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini n.11;
la Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio Piero Alberto Capotosti in Roma, via C. Ferrero di Cambiano 82;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento, n. 144 dell’8 maggio 2013.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto e della Provincia di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso per remissione in termini proposto dalla Energetyca s.r.l.;

Relatore nell'udienza del giorno 28 maggio 2020, svoltasi in conferenza audio e video ai sensi del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, il Cons. R C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza n. 1249 del 28 febbraio 2018, questa Sezione – considerato che il procuratore costituito per la Curatela del Fallimento della Società PVB Group s.p.a., ha depositato dichiarazione attestante l’avvenuta cancellazione dello stesso dall’Albo degli avvocati di Padova (a far data 26 gennaio 2018) a seguito dell’intervenuta nomina a consigliere di Cassazione, ex art. 106, comma 3, della Costituzione, e ritenuto che tale cancellazione dall’Albo integri una causa di interruzione del giudizio determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo – ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c. a far data dall’avvenuta cancellazione dall’Albo.

2. Con il successivo decreto presidenziale n. 1005 del 7 settembre 2018, questa Sezione ha dichiarato estinto il giudizio (R.G. 6713 del 2013) per inattività delle parti, non essendo stato proseguito o riassunto nei termini di legge.

3. La società Energetyca s.r.l. - quale proponente assuntore del concordato fallimentare della PVB Group s.p.a. a far data dalla definitività del relativo decreto di omologazione (30 marzo 2019) - espone di essere subentrata nella titolarità di tutti i beni della fallita, tra cui la causa risarcitoria contro il Comune di Rovereto e la provincia Autonoma di Trento, pendente innanzi al Consiglio di Stato con R.G. n. 6713 del 2013.

In tale qualità, la Energetyca s.r.l. ha proposto “ ricorso per remissione in termini rispetto a riassunzione di processo interrotto ed estinto rispetto a procedura allibrata sub R.G. n. 6713/2013 ”.

A tal fine, la detta società ha dedotto che:

- la mancata riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, si è verificata per errore scusabile della Curatela fallimentare di PVB, atteso che l’avvocato F, unico difensore della curatela, in data 8-15 gennaio 2018, ha comunicato a tutti i propri clienti la sua nomina a Consigliere di Cassazione per meriti insigni, avvertendoli di quello che sarebbe accaduto una volta cancellato dall’albo Avvocati e precisando che, nelle cause patrocinate solo a suo ministero, sarebbero seguite più puntuali indicazioni, mai intervenute o pervenute alla Curatela con riferimento alla causa in esame;

- il difensore della ricorrente non ha partecipato alla propria cliente, appellante nel giudizio, vale a dire la Curatela fallimentare PVB, il provvedimento di cancellazione dall’albo avvocati, sicché l’interruzione e l’estinzione del giudizio sono state decretate senza che la Curatela ne avesse alcuna conoscenza legale;

- il termine per la riassunzione decorrerebbe non dal giorno in cui l’evento si è verificato, ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione o alla prosecuzione ne sia venuta a conoscenza;

- la società istante non avrebbe avuto alcuna conoscenza legale dell’evento interruttivo, per cui dovrebbe ritenersi che, nei propri confronti, non sia iniziata la decorrenza del termine per la riassunzione accertata nel decreto di estinzione.

4. Il Comune di Rovereto ha sostenuto che l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla società Energetyca nella sua qualità di proponente assuntore del concordato preventivo sia priva di fondamento, atteso che l’ordinanza collegiale di interruzione del giudizio, nonché il decreto decisorio del Presidente di Sezione di estinzione del giudizio sono stati regolarmente notificati nel domicilio eletto dalle parti costituite e che l’intervenuta declaratoria di estinzione del giudizio sarebbe ascrivibile ad una scelta dei curatori fallimentari dell’epoca.

5. La società Energetyca s.r.l., con altra memoria, ha insistito nella propria richiesta.

6. All’udienza del 28 maggio 2020, svoltasi in conferenza audio e video, ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il “ ricorso per remissione in termini rispetto a riassunzione di processo interrotto ed estinto rispetto a procedura allibrata sub R.G. n. 6713/2013 ” deve essere qualificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come opposizione al decreto di estinzione del giudizio.

8. L’opposizione al decreto di estinzione del giudizio, peraltro irricevibile ed inammissibile, è infondata per insussistenza dell’errore scusabile e va di conseguenza respinta.

Il giudizio di appello in discorso è stato introdotto dalla PVB Group s.p.a. ed è stato proseguito dalla Curatela fallimentare.

La parte appellante è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello F ed ha eletto domicilio in Roma, presso l’avvocato E P.

L’avvocato Marcello F, con nota in data 8-15 gennaio 2018, ha comunicato a tutti gli assistiti dello studio legale che il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di proporlo come giudice della Corte di Cassazione “per meriti insigni”, ai sensi dell’art. 106, comma 3, Cost., nonché di avere avuto, in data 3 gennaio 2018, notizia ufficiale del decreto di nomina, con l’invito a cessare ogni attività incompatibile con il nuovo incarico.

Pertanto, ha specificato che avrebbe inteso cessare da tali attività entro il 31 gennaio 2018 e che non avrebbe più continuato a patrocinare alcun affare, dovendo procedere alla cancellazione dall’Albo degli avvocati.

L’avvocato F, inoltre, ha posto in rilievo come “ coloro che sono attualmente difesi da me solo riceveranno una diversa missiva con l’indicazione dei procedimenti pendenti e con l’invito a nominare un altro legale. In ogni caso, a loro difesa e garanzia, il processo sarà automaticamente interrotto dalla data della mia assunzione nel nuovo ufficio;
avranno tre mesi di tempo per nominare un altro avvocato che riassumerà e farà ripartire il processo, senza alcun pregiudizio al diritto di difesa
”.

Il detto professionista, con nota del 30 gennaio 2018, in qualità di difensore della PVB Group s.p.a. in fallimento nel ricorso R.G. n. 6713 del 2013, ha comunicato al Presidente del Consiglio di Stato, anche per gli effetti di cui all’art. 301 c.p.c., che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, nella seduta del 26 gennaio 2018, ha dichiarato la sua cancellazione dall’Albo degli avvocati di Padova a seguito dell’intervenuta nomina a Consigliere di Cassazione, ex art. 106, comma 3, Cost.

Di qui la richiamata ordinanza di questa Sezione di interruzione del processo (n. 1249 del 28 febbraio 2018) ed il richiamato decreto presidenziale di estinzione del giudizio per mancata riassunzione o prosecuzione (n. 1005 del 7 settembre 2018).

I provvedimenti giurisdizionali sono stati entrambi comunicati nel domicilio eletto dall’appellante.

8.1. L’opposizione al decreto di estinzione del giudizio proposta dalla Energetyca s.r.l. è irricevibile, in quanto proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso a sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.c.

8.2. L’opposizione è altresì inammissibile, in quanto proposta da un soggetto, non costituito nel processo, che ha assunto la posizione di successore a titolo particolare della PVB in data 30 marzo 2019, successiva alla data di adozione del decreto di estinzione del giudizio (7 settembre 2018) ed oltre il termine di sessanta giorni (7 novembre 2018) dalla comunicazione di segreteria al domiciliatario, avvenuta lo stesso 7 settembre 2018.

8.3. L’opposizione al decreto di estinzione del giudizio è comunque infondata nel merito.

Il Collegio, infatti, nel premettere che le comunicazioni di segreteria, anche ai fini della estinzione del giudizio, devono essere fatte al domiciliatario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2095 del 2018;
sez. IV, n. 2879 del 2017;
Ad. plen., n. 33 del 2014), rileva in particolare che, con la citata nota in data 8 gennaio 2018 (pec del 15 gennaio 2018), l’avvocato F – come emerge dalla documentazione in atti e secondo quanto anche attestato dal Comune di Rovereto e non smentito dalla società opponente - ha diligentemente comunicato ai propri assistiti (tra i quali, i curatori del fallimento PVB Group s.p.a.) che il processo sarebbe stato interrotto a seguito della sua nomina alla Corte di Cassazione e che vi era un arco temporale di tre mesi per procedere alla nomina di un altro difensore.

Di talché, la Curatela fallimentare era in possesso degli elementi necessari per impedire l’estinzione del giudizio.

Né, l’eccesso di zelo, con il quale il difensore costituito ha preannunciato, senza darne seguito, l’invio di una missiva con l’indicazione dei procedimenti pendenti e con l’invito a nominare un altro legale, per le ipotesi in cui fosse unico difensore, è idoneo a far venire meno la conoscenza, da parte della Curatela fallimentare, di tutti gli elementi essenziali ad evitare l’estinzione del giudizio, vale a dire il fatto che l’avvocato F non avrebbe potuto più assolvere l’incarico affidatogli e che, essendo egli l’unico difensore, il processo sarebbe stato automaticamente interrotto e la parte avrebbe avuto tre mesi di tempo per procedere alla nomina di un nuovo difensore che avrebbe potuto riassumere il processo.

Il beneficio dell’errore scusabile, per quanto detto, non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che, come indicato, tra l’altro, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (da ultimo, ordinanza n. 33 del 2014), esso costituisce rimedio eccezionale ed è soggetto a regole di stretta interpretazione.

In particolare, la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto in rilievo che il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile riveste carattere eccezionale, nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali (ivi incluso quello entro il quale è necessario, per evitare la perenzione, presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi ultraquinquennali), con la conseguenza che la disposizione che lo ha codificato (art. 37 c.p.a.) deve ritenersi di stretta interpretazione.

Il beneficio dell’errore scusabile, pertanto, va riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art.37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte.

Tali presupposti, come prima chiarito, nella fattispecie in esame non sono ravvisabili.

9. Sussistono giuste ragioni, considerata l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione tra le parti.

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