Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-06, n. 202407007

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-06, n. 202407007
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407007
Data del deposito : 6 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2024

N. 07007/2024REG.PROV.COLL.

N. 05983/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5983 del 2021, proposto dalla società C.F.C. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Cortona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza n. 169 del 2021, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi;

Uditi per le parti gli avvocati come da verbale quanto al passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe la società C.F.C. Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Toscana n. 169 del 2021, con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’accertamento della gratuità, ai sensi dell’art. 124 della l.r. Toscana n. 1 del 2005, di tutti i titoli edilizi rilasciati in suo favore dal Comune di Cortona per la realizzazione del “Parcheggio dello Spirito Santo”, con conseguente domanda di restituzione degli importi già versati a titolo di oneri concessori.

2. Occorre premettere, in punto di fatto, che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla decisione, assunta dal Comune di Cortona con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19 maggio 2004, recante l’approvazione del “ Piano della mobilità e configurabilità di nuovi modelli di accessibilità per l’area antica di Cortona ”, nonché dalla pubblicazione, in data 8 maggio 2004, di un bando pubblico concernente il diritto di costruire e mantenere un parcheggio interrato in un’area di proprietà comunale, in località Spirito Santo.

La società ricorrente e odierna appellante è risultata aggiudicataria e, conseguentemente, in data 14 settembre 2005, ha stipulato la relativa convenzione con il Comune (doc. 6 depositato dal Comune in primo grado), registrata e trascritta il successivo 26 settembre 2005, con la quale è stato per l’appunto costituito il diritto di realizzare e mantenere il parcheggio, ai sensi dell’art. 955 c.c., a fronte del pagamento di un corrispettivo (previsto dall’art. 5 della convenzione) di euro 26.000,00, oltre euro 5.000,00 a titolo di “rimborso forfettario” per le spese sostenute. Veniva dunque rilasciato il permesso di costruire n. 44 del 7 giugno 2006, seguito da alcune D.I.A. in variante. Inoltre, la convenzione veniva successivamente integrata in data 11 giugno 2008 attraverso la previsione della realizzazione di un secondo piano interrato.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la C.F.C. Costruzioni S.r.l. ha chiesto al T.a.r. Toscana, in via principale, di accertare la gratuità dei titoli edilizi e il conseguente diritto alla restituzione degli oneri concessori già versati, per un importo complessivo di euro 107.819,30, oltre interessi legali, nonché lo svincolo delle fideiussioni prestate a garanzia del pagamento degli anzidetti oneri.

Nella prospettazione della società ricorrente, infatti, i parcheggi e gli altri interventi realizzati costituirebbero “ opere di interesse pubblico ”, come sarebbe a suo dire desumibile dagli atti di programmazione e dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune, trattandosi di opere realizzate da un soggetto concessionario “ tenuto al rispetto di obblighi e vincoli ben precisi in forza di apposita convenzione ” come previsto dall’art. 124, comma 1, lett. b), della citata l.r. n. 1 del 2005.

In via subordinata, poi, l’anzidetta società ha chiesto lo scomputo dagli oneri concessori del costo riferito alla realizzazione di opere di interesse pubblico sull’area di proprietà comunale.

4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso osservando che, nel caso di specie, era stata espressamente prevista, in via generale, l’onerosità dei titoli edilizi, ad eccezione di quelli relativi ai parcheggi venduti con vincolo di pertinenzialità rispetto alle unità abitative site in alcune specifiche aree del Comune di Cortona individuate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21 gennaio 2005.

Il T.a.r. ha respinto anche la domanda subordinata, osservando come il diritto allo scomputo non possa essere ritenuto configurabile in via generale, ma soltanto nella misura e con le modalità stabilite dal Comune in via unilaterale, mediante il rilascio del titolo abilitativo ovvero sulla base dell’accordo delle parti, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione medesima.

5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la C.F.C. Costruzioni S.r.l., formulando tre distinte censure.

5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 124 della l.r. Toscana n. 1 del 2005, osservando come il T.a.r. abbia escluso la gratuità dei titoli edilizi sul presupposto che la realizzazione del parcheggio integrasse un’operazione “ di natura imprenditoriale a fine di lucro ”. Tale motivazione, però, secondo l’appellante, contrasterebbe con il dettato dell’art. 17 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 124 della l.r. n. 1 del 2005, che prevedono la gratuità dei titoli edilizi anche per “ opere imprenditoriali a fine di lucro ” purché finalizzate anche all’interesse pubblico; conseguentemente la gratuità dipenderebbe dalla idoneità delle opere a soddisfare i bisogni della collettività. Nel caso di specie, secondo l’appellante, il parcheggio di Santo Spirito risponderebbe all’interesse pubblico come sarebbe dimostrato da una pluralità di elementi di fatto e in particolare: a) dalla circostanza che il parcheggio era stato definito di “ interesse pubblico ” nelle delibere comunali; b) dal fatto che la convenzione stipulata col Comune assegnava al privato l’esecuzione dell’opera in concessione, con obbligo di rispettare il capitolato, i progetti e la tempistica stabiliti dall’amministrazione comunale, configurando dunque un partenariato pubblico-privato; c) dalla circostanza che la cessione dei parcheggi doveva avvenire in base a una graduatoria pubblica e secondo un ordine di priorità stabilito dall’amministrazione comunale con la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 2004; d) dal fatto che il concessionario doveva cedere gratuitamente un box al comune; e) dall’esecuzione gratuita da parte della società di opere pubbliche nell’area dell’intervento per un valore superiore a euro 215.000,00.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la nullità delle clausole convenzionali che hanno stabilito l’onerosità dei titoli edilizi, osservando che l’art. 6 della convenzione del 14 settembre 2005, a suo dire, opererebbe un mero rinvio alle “ normative legislative e regolamentari vigenti ”, senza prevedere espressamente l’onerosità del

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