Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2017-03-22, n. 201701316

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2017-03-22, n. 201701316
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701316
Data del deposito : 22 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2017

N. 05166/2015 REG.RIC.

N. 01316/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05166/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5166 del 2015, proposto dal signor G K, rappresentato e difeso dall'avv. L D, con domicilio presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;


contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. II, n. 279/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. P U e udito per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;


1. L’odierno appellante, cittadino senegalese, regolarizzato ex lege 102/2009, ha chiesto alla Questura di Ravenna il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in scadenza il 24 giugno 2013.

Con il decreto di data 12 novembre 2013, la Questura ha respinto l’istanza, in quanto l’interessato:

- ha conseguito negli anni un reddito insufficiente rispetto alla soglia di legge pari all’assegno sociale 5.577,00 (dall’estratto contributivo INPS risultano: euro 2.702,70 nel 2009;
nulla nel 2010;
317,70 nel 2011;
1.411,88 nel 2012);

- è risultato disoccupato dal 30 settembre 2012;

- ha allegato alla domanda di rinnovo un contratto di lavoro in data 18 giugno 2013, che ha avuto la durata di 4 giorni, nel settore agricolo e con una retribuzione di euro 249.

2. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata (II, n. 279/2015), ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di rinnovo, affermando la mancanza del necessario presupposto reddituale e l’irrilevanza della documentazione depositata in giudizio (ma non presso la Questura).

3. In sede cautelare, nella pendenza del giudizio di primo grado, questa Sezione (ord. n. 2699/2014) aveva riformato l’ordinanza di rigetto del TAR, rilevando che l’appellante si era iscritto al collocamento in data 3 maggio 2013, aveva presentato un contratto del settembre 2013, prorogato fino al giugno 2014, sicché la Questura avrebbe dovuto valutare tale contratto come elemento sopravvenuto favorevole.

Con la medesima ordinanza, la Sezione ha rilevato altresì che comunque sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, ex art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.

4. L’appellante deduce che:

- a seguito della ordinanza n. 2699 del 2014, aveva ottenuto il permesso 26 giugno 2014, di durata annuale, ed aveva sottoscritto con la Cooperativa CiErre in data 11 luglio 2014 un contratto avente scadenza 31 dicembre 2014, quindi si era dimesso ed era stato assunto quale socio lavoratore dalla cooperativa Interjob di Bergamo con decorrenza 12 luglio 2014 (rapporto prorogato dal 31 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, poi fino al 30 gennaio 2015 e, da ultimo, fino al 30 novembre 2015);

- il contratto sottoscritto in data 13 settembre 2013, con durata fino al novembre 2013, e poi rinnovato fino al 30 giugno 2014, era stato comunicato alla Questura in pendenza del procedimento amministrativo, mediante integrazione documentale;

- ha parenti in Italia (anche se non conviventi);

Sulla base di tali elementi, l’appellante ha chiesto l’applicazione in suo favore degli articoli 5 e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.

5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.

6. Con le ordinanze n. 3209/2015 e n. 5828/2015, questa Sezione ha disposto istruttoria per acquisire elementi in ordine al permesso di soggiorno che sarebbe stato rilasciato all’appellante in data 26 giugno 2014 (a seguito dell’ordinanza cautelare n. 2699/2014) ed al contratto di lavoro che l’appellante avrebbe sottoscritto nel mese di settembre 2013 e che sarebbe stato prorogato fino al novembre 2015, oltre ad ogni altra informazione utile alla definizione del giudizio.

Con la nota n. 92 del 18 gennaio 2016, la Questura di Ravenna ha eseguito l’incombente, precisando che il permesso è stato rilasciato in esecuzione dell’ordinanza e nelle more della decisione di merito, e ribadendo le ragioni dell’infondatezza del ricorso.

7. Il Collegio, ai fini del decidere, ritiene necessario acquisire al giudizio copia delle osservazioni e della documentazione presentata dall’odierno appellante in pendenza del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado.

L’appellante sostiene di aver comunicato alla Questura di Ravenna il contratto sottoscritto in data 13 settembre 2013 (doc. n. 6 della produzione documentale), ma dell’avvenuta tempestiva allegazione non vi è prova certa, mentre il decreto impugnato si limita a citare una memoria difensiva pervenuta in data 27 settembre 2013, senza indicarne il contenuto.

All’incombente istruttorio dovrà provvedere la Questura di Ravenna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

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