Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-15, n. 201902423

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-15, n. 201902423
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902423
Data del deposito : 15 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2019

N. 02423/2019REG.PROV.COLL.

N. 08170/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8170 del 2018, proposto dai signori L B, D B, F B e D B, quali soci dell'azienda agricola “La Gasparina dei Fratelli Benedetti”, rappresentati e difesi dagli avvocati B P e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Sona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati R S e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Confalonieri, n. 5;

nei confronti

l’azienda agricola Nuova Guastalla S.a.s., la società Ippolandia S.r.l., i signori Roberto Loda, Gianni Moschini e Giovanni Fagiuoli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 243/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato B P e l’avvocato Paolo Caruso, su delega dell’avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso dinanzi al T.a.r. Veneto, i signori Benedetti Luciano, Benedetti Daniele, Benedetti Francesco e Benedetti Domenico, quali soci dell'azienda agricola "La Gasparina dei f B", impugnavano, chiedendone l’annullamento, l'ordinanza del Sindaco di Sona (VR) n. 93/2000 reg. ordinanze, prot. gen. n. 12860 in data 30 giugno 2000, con cui è stata annullata la concessione edilizia n. 49/2000 ad essi rilasciata in data 12 marzo 2000, nonché il parere reso in data 29 giugno 2000 della Commissione edilizia del Comune di Sona (n. d'ordine 1, n. di pratica edilizia 342/99 del 27 ottobre 1999).

Essi chiedevano altresì la condanna del Comune di Sona al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, subito a causa dell'emanazione dell’atto illegittimo ed annullato dell’Amministrazione.

Il T.a.r. Veneto, Sezione II, dopo aver respinto l’istanza cautelare (con ordinanza n. 1457/2000 del 21 settembre 2000, confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 987/2001 del 13 febbraio 2001), dopo aver acquisito ulteriore documentazione in esecuzione di ordinanza presidenziale istruttoria n. 1237 del 14 febbraio 2015, ha respinto il ricorso e le domande di risarcimento, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Secondo il Tribunale, in particolare:

a) premesso che il provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 93/2000 si fonda su due distinte ed autonome motivazioni, in base al cd. principio di resistenza, la idoneità anche di una sola delle argomentazioni è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, cosicché il venir meno di un'altra motivazione non può comunque portare all'annullamento del provvedimento gravato;

b) l'autonoma motivazione del provvedimento di annullamento, basata sul carattere intensivo dell'allevamento e, pertanto, sul divieto di rilascio del titolo abilitativo ai sensi delle N.T.A. del P.R.G., "resiste" alle censure contro di essa dedotte nel ricorso e si dimostra, così, idonea a sorreggere il provvedimento stesso;
invero:

b.1) tenuto conto del concetto di "fondo rustico" ex art. 2, lett. b), della l.r. n. 24/1985, ai fini che interessano è necessario considerare l'intera superficie ricompresa nell'azienda agricola "La Gasparina", di dimensione di quasi novanta ettari e ricadente anche nei Comuni di Sommacampagna (che confina con Sona) e Villafranca (che, a sua volta, confina con Sommacampagna);

b.2) vista la stabulazione permanente di capi suini sull'intera azienda agricola per l’anno 1999 (4.200 suini, di cui 3.000 nei terreni siti in località Gasparina di Sommacampagna e 1.200 in quelli siti in via Cabina, a Villafranca, a cui vanno sommati i 240 suini dell'allevamento da realizzare nel nuovo capannone di Sona), non risulta sussistente il presupposto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 7949 del 22 dicembre 1989 (all’epoca efficace) per considerare non "intensivi" gli allevamenti di suini (ossia, carico di bestiame inferiore a 200 U.C.G.S. - unità di capo grosso suino, equivalente a kg. 100);

b.3) ciò considerato, l'allevamento deve essere classificato non quale "insediamento civile", ma quale "allevamento intensivo", la cui costruzione risulta essere vietata dalle N.T.A. del P.R.G., sottozona E1, punto 2), lett. b) ("Annessi rustici, allevamenti zootecnici e altri insediamenti produttivi agricoli"), n. 8;

c) il procedimento seguito in sede di annullamento in autotutela è stato il medesimo seguito nell'adozione del provvedimento di primo grado, poi annullato, in quanto la concessione edilizia venne rilasciata previo parere della Commissione edilizia comunale, non integrata dagli esperti ambientali;

d) la asserita verbalizzazione di dichiarazioni rese da un assente risulta sfornita di prova e contraddetta da documenti in atti, così come le annotazioni ivi presenti non hanno formato oggetto di querela di falso;

e) ciò considerato, va respinta la domanda di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima;

f) quanto alla domanda di risarcimento del danno per il caso in cui fosse stata riconosciuta la legittimità dell'impugnato annullamento della concessione edilizia, premessa l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, è anch’essa da respingere, in quanto il danno patito dai ricorrenti va ricondotto interamente, ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., alla condotta colpevole degli stessi, consistita nell'avere essi presentato, in elusione delle previsioni delle N.T.A. del P.R.G. (punto 2, lett. b), n. 8 della Sottozona E1), una domanda di concessione edilizia che parcellizzava la reale consistenza dell'azienda agricola di loro proprietà, in modo da rientrare entro i limiti previsti dalla D.R.G.V. n. 7949/1989 per la qualificazione dell'allevamento di suini come "non intensivo";

g) alla luce di quanto esposto, non può trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento del danno esistenziale (non patrimoniale).

3. I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, gli appellanti hanno sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) Violazione o falsa/errata applicazione dell’art. 2, lett. b) della l.r. Veneto n. 24/85 – Errore di fatto – Errata qualificazione della fattispecie;

II) Violazione dell’art. 6, comma 2, della l.r. Veneto n. 63/1994 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

III) Eccesso di potere per contraddizione tra l’ordinanza n. 93/2000 reg. ord., notificata il 1° luglio 2000, e l’ordinanza n. 61/2000 reg. ord., notificata il 2 maggio 2000;

IV) Violazione o falsa applicazione degli artt. 140 – 141 – 142 – 143 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché dell’art. 6, comma 5, della l.r. Veneto n. 63/1994;

V) Violazione o falsa applicazione dell’art. 52 delle norme di attuazione del P.A.Q.E. allegato alla deliberazione n. 69 del 20 ottobre 1999 del Consiglio regionale del Veneto;

VI) Eccesso di potere per disparità di trattamento;

Gli appellanti hanno infine chiesto il risarcimento dei danni conseguenti, oltre al riconoscimento delle spese di lite.

3.1. Il Comune di Sona, dopo essersi costituito in giudizio, ha depositato memoria conclusiva, con cui, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto consistente in una mera riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado, e, nel merito, si è opposto all’appello, chiedendone l’integrale rigetto.

3.2. Con memoria di replica, gli appellanti hanno infine insistito nelle proprie difese e conclusioni.

4. All’udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. In ragione dell’infondatezza nel merito del gravame, si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, formulata dal Comune appellato.

7. Con il primo motivo gli appellanti ritengono viziato il ragionamento del primo giudice dall’errore circa l’impossibilità di ricondurre l’intero fondo di proprietà dei ricorrenti al concetto di fondo rustico di cui all’art. 2, lett. b) della l.r. Veneto n. 24/1985 e dall’ulteriore errore di sommare il numero di capi presenti in tre centri zootecnici distanti, autonomi e con codici di allevamento diversi. In particolare, secondo gli appellanti, atteso che i terreni ricadenti territorialmente nel Comune di Sona “ costituiscono un fondo rustico autonomo e nettamente staccato dagli altri ” e considerato che le dimensioni assolute sono inferiori agli equivalenti in peso di 200 U.C.G.S., l’insediamento in oggetto va definito quale insediamento civile e risulta, pertanto, assentibile.

7.1. La censura non è fondata e va respinta.

7.2. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti della presente vicenda:

i ) in data 27 ottobre 1999 i f B, soci e contitolari dell’azienda agricola “La Gasparina”, depositavano presso il Comune di Sona (VR) domanda di concessione edilizia (prot. n. 16473) per la realizzazione, su terreno censito in catasto al Comune di Sona, Sezione Unica, Foglio 41, mapp. 55, secondo progetto a firma Geom. G R, di:

a) un fabbricato della superficie lorda di pavimento di mq. 703,804 di cui parte (mq. 326,78) da utilizzare quale stoccaggio prodotti (soprattutto mangimi) e deposito attrezzi agricoli, parte (mq. 377,024 di cui mq. 260 di superficie stabulabile) ad uso allevamento di suini da carne;

b) n. 3 vasche destinate allo stoccaggio delle deiezioni, capaci ognuna di contenere 370 mc. di liquami;

ii ) dopo aver acquisito il parere positivo, in data 28 dicembre 1999, ex art. 220 del T.U.LL.SS. (profilo igienico-sanitario) da parte del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con provvedimento prot. n. 4180/SIS, e parere favorevole con prescrizioni, in data 11 gennaio 2000, da parte della Commissione Edilizia presso il Comune di Sona, con provvedimento prot. n. 561 – rif. n. 16473/99, il Comune di Sona, in data 12 marzo 2000, con provv. n. 342/99 P.E., rilasciava la concessione edilizia n. 49/2000;

iii ) a seguito del parere del dirigente del servizio pianificazione della Regione in data 12 aprile 2000 e del contestuale sopralluogo, il Comune di Sona emetteva, nella stessa data, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 61/2000, avverso la quale gli odierni appellanti presentavano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

iv ) a seguito del parere favorevole della Commissione edilizia comunale in data 29 giugno 2000 e delle direttive impartite dalla Giunta comunale n. 157 in pari data, il Comune di Sona in data 30 giugno 2000, con ordinanza del Sindaco n. 93/2000 (prot. gen. n. 12860), disponeva l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 49/2000.

7.3. Ciò considerato, il Collegio, nel merito, rileva che l’annullamento veniva disposto:

a) in seguito alla:

a.1) comunicazione in data 12 aprile 2000, prot. n. 176/30120, da parte del dirigente del Servizio pianificazione territoriale della Regione Veneto, nella quale si precisava che le "direttive" contenute nelle Norme di Attuazione del Piano di area Quadrante Europa contengono prevalentemente criteri per la stesura dei piani urbanistici comunali in adeguamento allo strumento territoriale di scala regionale, mentre le "prescrizioni e vincoli" prevalgono da subito sui piani comunali e pertanto danno corso alle conseguenti misure di salvaguardia;

a.2) conseguente ordinanza di sospensione dei lavori n. 61/2000, già citata;

b) sulla base di due distinti motivi:

b.1) la violazione delle norme del Piano d'Area "Quadrante Europa" (e delle relative norme di attuazione), il quale ha classificato l'area interessata dalla concessione edilizia come "fascia di ricarica degli acquiferi", come "ambito di interesse paesaggistico ambientale" e come "zona destinata a parco delle colline moreniche" ed ha imposto, ai fini del rilascio della concessione, la preventiva acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia ambientale ed il preventivo invio della concessione alla Soprintendenza per i beni ambientali di Verona per il relativo visto di legittimità (prescrizioni nella specie non rispettate);

b.2) il divieto previsto dalle N.T.A. del P.R.G., in base alle quali — punto 2 lett. b)-8) — per la zona E rurale, sottozona E1, non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti intensivi, né l'ampliamento di quelli esistenti, atteso che a tali fini deve essere preso in esame l'intero fondo rustico riconducibile all’azienda agricola, comprendente terreni di proprietà rientranti in un cerchio di mt.

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