Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-17, n. 202410136

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-17, n. 202410136
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202410136
Data del deposito : 17 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2024

N. 10136/2024REG.PROV.COLL.

N. 04297/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ANPAL Servizi S.p.a. - Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 17986/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di ANPAL Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, nominata componente e presidente del consiglio di amministrazione di ANPAL Servizi S.p.a. in forza della delibera di assemblea ordinaria del 6 luglio 2022, nonché amministratore delegato in forza di delibera del C.d.A. del 22 luglio 2022, ha impugnato, con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto emanato di concerto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2023, recante la revoca dall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145, unitamente agli atti connessi e conseguenziali.

2. La ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di accertare la nullità degli atti impugnati per difetto di attribuzione, ovvero, in subordine, l’annullamento degli stessi per violazione dell’art. 6 comma 1 della legge 15.07.2002, n. 145, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per violazione del principio del contrarius actus .

In aggiunta, la ricorrente ha lamentato lo scorretto utilizzo di poteri autoritativi e discrezionali da parte dei Ministeri emananti, rilevando che l'Ente può incidere sul funzionamento e sull'attività della società solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, ed ha altresì formulato censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.

In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’art. 6 comma 1 della legge 15.07.2002, n. 145, per contrasto con il diritto UE (artt. 16, 20, 21, 30, 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) e l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25, 35, 41, 97, 113 e 117 della Costituzione, avuto riguardo all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la delibera dell’assemblea ordinaria di ANPAL Servizi S.p.a. del 9 marzo 2023, recante il recepimento delle direttive ministeriali con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il verbale del consiglio di amministrazione di ANPAL Servizi S.p.A. del 16 marzo 2023, recante la nomina del nuovo amministratore delegato, la nota prot. n. 6883 del 16 febbraio 2023 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la designazione dei tre componenti del nuovo consiglio di amministrazione con assegnazione della carica di amministratore delegato, la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. -OMISSIS-, prot. MEF -Gab. -OMISSIS-del 6 dicembre 2022, recante proposta di sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione di ANPAL Servizi S.p.a. e gli atti connessi e conseguenziali.

A corredo della domanda caducatoria, la ricorrente ha formulato domanda di condanna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e di -OMISSIS- anche in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale ed all’immagine cagionato dall’anticipata risoluzione del rapporto senza giusta causa.

4. Il T.a.r., ritenuta sussistente la propria giurisdizione sul decreto interministeriale impugnato con il ricorso introduttivo, ha respinto il ricorso, giudicando manifestamente infondate le sollevate questioni di incostituzionalità e di illegittimità unionale dell’art. 6 comma 1 della legge n. 145/2002.

Quanto all’impugnazione delle delibere societarie, il T.a.r. ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando l’orientamento già espresso dalle S.U. della Corte di Cassazione (sentenza del 18 giugno 2019, n. 16335).

5. Con atto di appello ritualmente notificato, la ricorrente ha esposto di aver riassunto, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la frazione di causa afferente all’impugnativa della delibera dell’assemblea ordinaria di ANPAL Servizi S.p.a. del 09 marzo 2023, recante il recepimento della revoca ministeriale con contestuale nomina del nuovo consiglio di amministrazione, e la delibera del consiglio di amministrazione di ANPAL Servizi S.p.A. del 16 marzo 2023, recante la nomina del nuovo amministratore delegato.

Nel merito, l’appellante ha insistito sulla censura relativa alla violazione dell’art. 6 comma 1 della legge 15.07.2002, n. 145, in relazione agli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale ed all’art. 1 c. 3 del d.lgs 19.08.2016, n. 175, in relazione all’art. 24 c. 1 dello Statuto di -OMISSIS- risultando la disposizione applicabile alle sole nomine conferite dal Governo della Repubblica o dai suoi Ministri e non a quelle disposte dall’Assemblea ordinaria della società.

Con ulteriore motivo di ricorso, l’appellante ha chiesto l’annullamento del decreto interministeriale del 14.02.2023 per violazione di legge (d.lgs n. 175/2016, Libro V, titolo V, sezione VI bis cod. civ.) e dello Statuto ANPAL (art. 24), in ragione dell’arbitraria ingerenza del potere amministrativo nell’autonomia associativa dell’ente.

L’appellante ha poi ribadito le censure di nullità del decreto interministeriale 14.02.2023 per violazione degli articoli 2364 c. 1 n. 2 e 2383 cod. civ. avuto riguardo all’art. 24 c. 1 dello Statuto di -OMISSIS- dell’art. 1 c. 3 del d.lgs 19.08.2016, n. 175 e dell’art. 6 c.