Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2023-01-20, n. 202300235
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Pubblicato il 20/01/2023
N. 00235/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9983 del 2022, proposto dalla società Arcobaleno Hi Fi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 121;
contro
il Ministero delle imprese e made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
la società Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Baldini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la società Ubibanca - Unione di Banche Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10854/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e di Intesa Sanpaolo S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati F P e Mario Di Carlo, per delega dell'avvocato Anna Baldini;
Rilevato che , allo stato degli atti all’esito di una valutazione sommaria dei documenti presenti nel fascicolo digitale del processo, non emergono all’evidenza elementi utili al fine di confortare la richiesta cautelare proposta, tenuto conto di tutti gli elementi che debbono supportarla;
Ritenuto che , dunque, la richiesta cautelare deve essere respinta e che possono compensarsi le spese della presente fase;