Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-09-30, n. 201304865

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-09-30, n. 201304865
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304865
Data del deposito : 30 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06947/2011 REG.RIC.

N. 04865/2013REG.PROV.COLL.

N. 06947/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6947 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



contro

VA AR AZ, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rosi e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lutezia n. 8, per mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 55 del 1° marzo 2011, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 216/2008, è stato annullato il dispaccio della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-DGMLII510391072 del 28 luglio 2008 di diniego di collocamento in aspettativa senza assegni per svolgimento di incarico dirigenziale presso il Comune di Parma, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di VA AR AZ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato di Stato VA Palatiello per il Ministero della Difesa appellante e l'avv. Francesco Rosi per l'appellato VA AR AZ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.) VA AR AZ, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri con il grado di tenente del ruolo speciale, già comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Parma, ha impugnato, con il ricorso in primo grado n.r. 216/2008, il dispaccio della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-DGMLII510391072 del 28 luglio 2008 con cui gli è stato negato il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, richiesto con istanza del 12 giugno 2008 con decorrenza dal 1° agosto 2008, in relazione al conferimento, da parte del Sindaco del Comune di Parma, dell'incarico a tempo determinato di dirigente del settore sicurezza del medesimo comune.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego era respinta con ordinanza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 166 del 23 settembre 2008, confermata con ordinanza di questa Sezione n. 5854 del 4 novembre 2008, sul rilievo che "... l’art. 19 c.6 del T.U. 165/2001 si applica solo ai dirigenti dell’Amministrazione statale, come chiarito dall’art. 13 T.U. citato".

L'interessato assumeva comunque e svolgeva l'incarico dirigenziale per tre anni dal settembre 2008 all'agosto 2011 e, spirata sospensione precauzionale disposta in relazione a provvedimenti di custodia cautelare da cui veniva attinto nell'ambito di indagine penale della Procura della Repubblica di Parma, riassumeva servizio nell'Arma.

Con la sentenza 55 del 1° marzo 2011 il T.A.R. ha accolto il ricorso, annullando il diniego, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, in base ai seguenti rilievi:

- "...la disposizione legislativa...riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione e può essere esteso anche al conferimento di tali incarichi nell’ambito degli enti locali. Il ragionamento seguito dall’amministrazione costituita in ordine alla diversità degli interessi pubblici perseguiti non può essere condiviso, in quanto, seguendo tale ragionamento, dovrebbe affermarsi la ostatività di questa forma di conferimento degli incarichi anche nell’ambito delle amministrazioni centrali che perseguono talvolta distinti interessi pubblici";

- "Quanto alla possibilità di conferire questo genere di incarichi al personale dell’amministrazione della difesa e delle forze di polizia, la specificità di tale categoria di dipendenti pubblici non viene messa in discussione dal conferimento di incarichi dirigenziali “a termine” da parte di altre amministrazioni.

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