Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-07-11, n. 201603039

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-07-11, n. 201603039
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603039
Data del deposito : 11 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07568/2015 REG.RIC.

N. 03039/2016REG.PROV.COLL.

N. 07568/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7568 del 2015, proposto da:
I A, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via G. Palumbo, 26;

contro

Conservatorio di Musica San Pietro A Majella, Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica-Afam;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

M S S, M G;
A O, Loredana Dell'Aversana, rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Cancrini, Maria Teresa Della Vittoria Scarpati, Fabio Dell'Aversana, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo 101;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 03749/2015, resa tra le parti, concernente graduatoria per l’ammissione al biennio di secondo livello della formazione di docenti nella classe di concorso di strumento musicale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di A O e di Loredana Dell'Aversana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati Tozzi per delega di Profili, e dello Stato Caselli.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso di primo grado la signora A Irene esponeva:

-che il Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, con bando prot. n. 7901 del 16-11-2013, aveva indetto per l’anno accademico 2013/2014 la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe A077;

-che le domande di ammissione avrebbero dovuto essere presentate entro il termine perentorio del 6-12-2013;

-che essa ricorrente aveva presentato domanda per sostenere l’esame di ammissione, in particolare per la sottoclasse AG77 (strumento flauto);

-che per tale sottoclasse il bando di accesso prevedeva tre posti disponibili per l’anno accademico 2013/2014;

-che in data 2-12-2013 era stata nominata la commissione giudicatrice per gli esami di ammissione ai corsi di diploma accademico;

-che , in ottemperanza al bando, la commissione disponeva di cento punti complessivi, trenta dei quali riservati al test preliminare, trenta alle prove pratiche, trenta alla prova orale e dieci alla valutazione dei titoli di studio e artistici;

-che all’esito delle prove essa ricorrente era risultata quarta graduata, con un punteggio totale pari a 73,50;

-che, in particolare, dopo l’espletamento di tutte le prove, la commissione aveva proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati, ed aveva attribuito ad essa ricorrente 1 punto per titoli di studio e 4 punti per titoli artistici, per un totale di 5 punti;

-che , successivamente alla pubblicazione della graduatoria aveva proposto ricorso contro la stessa ed aveva richiesto al Direttore del Conservatorio di conoscere i criteri di valutazione dei titoli artistici, così come previsto dall’art. 2 del d.m. n. 194/2011;

-che il conservatorio aveva respinto il ricorso e comunicato che nessuna tabella era stata fornita dal Ministero, e altresì che i criteri di valutazione erano stati dettati dal Consiglio Accademico dell’Istituzione, confermando la stilata graduatoria;

-che le valutazioni effettuate, la graduatoria, nonché i documenti ed i verbali di concorso apparivano palesemente illegittimi.

Impugnava, pertanto, la graduatoria definitiva del concorso, il provvedimento di nomina della Commissione e tutti i verbali della commissione di concorso , chiedendone l’annullamento.

Il Tribunale Amministrativo della Campania, sezione ottava, con sentenza n. 3749/2015 del 14-7-2015, così provvedeva: “ 1) respinge la formulata domanda annullatoria;
2)dichiara inammissibile la domande di accertamento del diritto della ricorrente, da costei formulata in via gradata
”.

Avverso la prefata sentenza la signora A ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della pronuncia di prime cure e chiedendone l’integrale riforma.

Ha affidato il gravame a sei articolati motivi di appello, che verranno analiticamente illustrati nella parte motiva della presente sentenza.

Si sono costituiti in giudizio il Conservatorio intimato e le controinteressate Dell’Aversana Loredana e O A, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno presentato memorie illustrative.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 9-6-2016.

DIRITTO

Con il primo motivo l’appellante lamenta: In relazione al motivo 3 del ricorso di primo grado: error in iudicando per violazione di legge-manifesta illogicità, irrazionalità ed ingiustizia-bando di concorso-violazione del dpr n. 487 del 1994 – violazione dell’art. 3 Cost.-disparità di trattamento – eccesso di potere – violazione della legge n. 241/1990 –travisamento – sproporzione-erronea motivazione –error in procedendo per omessa considerazione di un punto decisivo della controversia-carenza istruttoria.

Lamenta la illogica e penalizzante valutazione dei propri titoli artistici, in quanto a fronte della presentazione di “ ben 140 titoli artistici relativi a concerti solistici, a musica da camera e orchestrali, a tournè in Italia e all’estero, a corsi di perfezionamento strumentali, stages e masterclasses frequentate, a corsi tenuti in qualità di docente, a tre incisioni discografiche ” le sarebbero stati attribuiti solo 4 punti sul punteggio massimo ottenibile di 9.

Evidenzia, invece, che alle controinteressate sarebbe stato attribuito un punteggio di poco inferiore (alla dott. Onorato 3 punti, alla dott. Dell’Aversana n. 2 punti, alla dott. Gargiulo 3 punti), nonostante le stesse avessero presentato un numero di titoli nettamente inferiore.

Rileva che la Commissione avrebbe valutato solo 50 titoli, nonostante ( e diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione e dalle controinteressate) il bando non contenesse limitazione alcuna in tal senso. Ciò avrebbe determinato carenza motivazionale in quanto non si comprende quali titoli (e in base a quale criterio) la Commissione avrebbe valutato, nonché compressione degli scarti tra i punteggi dei vari candidati a vantaggio di chi ne aveva prodotti in numero minore.

Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione, tenuto conto che in appello è stato ampliato il contenuto della doglianza originariamente proposta in primo grado ed avuto riguardo all’effettivo contenuto di quest’ultima.

Rileva, invero, la Sezione che con tale motivo non è stata dedotta la illegittimità della valutazione di soli 50 titoli, ma, in particolare, una illogicità ictu oculi rilevabile, in relazione al numero dei titoli dalla stessa prodotti ed al punteggio alla stessa attribuito, anche in comparazione con i punteggi assegnati per titoli artistici alle altre concorrenti.

O, in relazione al contenuto della suddetta doglianza, che evidenzia illogicità della valutazione, disparità di trattamento e manifesta sproporzione, il Collegio rileva che la stessa non è meritevole di accoglimento.

Va, infatti, evidenziato che non può desumersi la illegittimità della valutazione attribuita ( a sé ed agli altri candidati) sulla base della semplice consistenza numerica dei titoli, rilevandosi che l’assegnazione del punteggio è il frutto della valutazione degli stessi operata dalla Commissione, la quale non si fonda esclusivamente sulla loro consistenza numerica, ma principalmente sulla qualità e rilevanza di essi;
di conseguenza, è ben possibile che un candidato fornito di un numero inferiore di titoli consegua un punteggio superiore ad altro candidato che ne abbia prodotto un numero maggiore, in quanto la rilevanza di un singolo titolo ben può sopravanzare, in termini di punteggio, la pluralità di titoli prodotti da altro candidato, che abbiano consistenza e valore inferiore.

Né, per le sopra esposte ragioni, è possibile configurare una disparità di trattamento tra i candidati, in relazione alla sola consistenza del numero dei titoli presentati e valutati;
osservandosi, inoltre, che nella vicenda in esame comunque l’appellante ha riportato un punteggio superiore a quello delle altre candidate cui opera riferimento per il suddetto confronto comparativo numerico.

Il motivo di appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Con il secondo motivo lamenta: In relazione ai motivi 2 e 4 del ricorso in primo grado: error in iudicando per violazione di legge – violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del DPR n. 487 del 1994- difetto di motivazione – violazione ed elusione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa – violazione e falsa applicazione del d.m. n. 194/2011 – error in procedendo per omessa considerazione di un punto decisivo della controversia – carenza istruttoria.

Deduce la mancata preventiva adozione di validi criteri di valutazione dei titoli artistici e per l’effetto l’assoluta inidoneità del giudizio espresso in termini di mero punteggio numerico.

Rileva che il Conservatorio non ha dettato criteri di valutazione sufficientemente specifici dei titoli artistici, dettando criteri generici, labili ed assolutamente privi di una griglia di valutazione, rendendo in tal modo incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione dei titoli stessi, così impedendone ogni riscontro di correttezza e legittimità.

La sentenza di primo grado sarebbe erronea, in quanto non avrebbe tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che considera sufficiente il voto numerico solo quando siano stati preventivamente e rigidamente determinati i criteri di correzione.

Nella specie, infatti, risultano del tutto incomprensibili i singoli voti numerici attribuiti non solo in relazione ai criteri di valutazione già di per sé generici ma anche in relazione ai singoli titoli ammessi a valutazione.

Contesta, inoltre, la gravata sentenza per non avere considerato l’esiguità dei tempi di valutazione dei titoli (verbale n. 14 del 23-1-2014), avendo la Commissione impiegato per tale operazione solo un’ora e mezza, che, attraverso un mero calcolo aritmetico, conduce ad un tempo medio di soli 18 minuti per ciascun candidato.

Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato la portata impugnatoria del ricorso, erroneamente affermando che il bando di gara non era stato impugnato.

La gravata sentenza così motiva sul punto.

Parimenti infondati sono, altresì, il secondo, il terzo ed il quarto dei motivi di ricorso, ritenendo questo Collegio, in primis, che risultino sufficientemente dettagliati e predeterminati i criteri per l’esame e la valutazione dei titoli artistici dei candidati. Infatti, nell’allegato C al bando, dopo l’indicazione dei titoli artistici ammessi a valutazione…..sono state indicate le modalità appunto di tale valutazione ….., le quali devono dirsi idonee a circoscrivere sufficientemente l’esercizio della discrezionalità della commissione giudicatrice, alla luce del fatto che, riferendosi i titoli validabili ad attività artistiche molteplici e variegate, non sarebbe possibile fissare il valore di queste secondo un punteggio precostituito: evidentemente, infatti all’esplicazione di un’attività artistico-musicale non può essere riconosciuto esclusivamente un valore intrinseco, occorrendo anche una opportuna contestualizzazione quanto al luogo, al momento e al tempo dell’esecuzione ( ad es. la partecipazione ad un certo concerto, ha certamente un valore diverso quanto agli aspetti artistico-professionali, se, pur comprendendo i medesimi brani musicali, l’esecuzione avvenga nel contesto di una manifestazione internazionale, o invece in ambito esclusivamente locale), nonché ad altri aspetti valutabili soltanto nell’ambito di una ampissima discrezionalità tecnica……In ogni caso dirimente risulta la circostanza che, non essendo il Bando oggetto di gravame, ai criteri di valutazione dei titoli artistici con esso dettati – a prescindere dalla legittimità o meno delle modalità in cui sono articolati – risulta essersi conformata la commissione giudicatrice nel suo operato, per cui non può essere qui messa in discussione l’idoneità degli stessi a fungere da parametro per la procedura in questione. Va, altresì, aggiunto che la valutazione della Commissione giudicatrice in proposito deve dirsi correttamente esplicata mediante l’attribuzione di un voto esclusivamente numerico, poiché tale modus operandi costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni. Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti….Nè può desumersi un difetto di istruttoria dal tempo complessivamente utilizzato dalla commissione per l’esame dei titoli artistici, dalla cui entità la ricorrente vorrebbe far discendere un tempo medio di valutazione di 18 minuti per ciascun candidato, asseritamente esiguo: la giurisprudenza amministrativa, infatti, è costante nel ritenere che nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità. La relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione a un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma a un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati….. ”.

Venendo a questo punto alla disamina del motivo di appello, ritiene la Sezione in primo luogo che lo stesso non meriti pregio nella parte in cui deduce la stringatezza dei tempi utilizzati dalla Commissione per la valutazione dei titoli.

Il Collegio condivide, in proposito, la determinazione reiettiva del giudice di primo grado, ritenendo che la durata di un’ora e mezzo della seduta della Commissione, dedicata alla valutazione dei titoli, non sia indicativa di una illegittimità dell’operato della stessa, di una inadeguatezza della valutazione ovvero di una carente istruttoria.

Va, invero, considerato che nella specie l’oggetto della valutazione era costituito da titoli, costituenti documenti che danno immediata percezione della loro natura e consistenza, non richiedenti pertanto operazioni di correzione di elaborati. Inoltre, va considerato il numero esiguo (cinque) dei candidati valutati, che contribuisce a suffragare l’affermazione della congruità del tempo utilizzato per la valutazione.

Né, in contraria direzione, può attribuirsi rilevanza al dato del tempo medio impiegato per ciascun candidato, considerandosi che lo stesso è parametro astratto, in concreto non riferibile all’attività valutativa (ed ai relativi tempi ) effettivamente svolta per ciascuno dei candidati, ben potendo le attività valutative essere più rapide per alcuni e più lunghe per altri soggetti, in relazione alla consistenza ed alla qualità dei titoli prodotti.

Il motivo di appello non è, inoltre, meritevole di favorevole considerazione nella parte in cui censura la sentenza del giudice di primo grado per non avere rilevato il difetto di motivazione della valutazione dei titoli in quanto nella specie effettuata con la sola attribuzione del voto numerico.

Preliminarmente va chiarito che il Collegio condivide l’affermazione del Tribunale secondo cui nella vicenda in esame non vi è stata impugnazione del bando di concorso.

Invero, dalla lettura del ricorso di primo grado il bando non risulta essere indicato espressamente tra gli atti (pure numerosi ed analiticamente indicati) dei quali si chiede l’annullamento. Nel corpo del ricorso, poi, in alcuna parte di esso si legge espressamente della illegittimità del bando di gara e della sua richiesta di annullamento.

O, la mancata impugnazione del bando impedisce di contestare la legittimità in sé dei criteri di valutazione da esso stabiliti e così come dalla lex specialis della procedura determinati.

Va, peraltro, osservato che la mancata impugnazione del bando di concorso non preclude l’esame della censura di difetto di motivazione della valutazione dei titoli, così come concretamente effettuata.

L’articolo 4 del bando prevede che “ Ciascuna commissione dispone di cento punti complessivi, trenta dei quali riservati al test preliminare, trenta alle prove pratiche, trenta alla prova orale e dieci punti per la valutazione dei titoli di studio e artistici ”.

Il successivo articolo 5, al comma 7, prevede che “ Ai candidati che abbiano superato tutte e tre le prove vengono valutati i titoli di studio, accademici e di ricerca, in conformità a quanto disposto dall’allegato A al d.m. 11.11.11 n. 194 (Allegato B), nonché i titoli artistici, tra quelli valutabili secondo i criteri previsti dal presente bando (Allegato BC).Possono essere attribuiti un massimo di dieci punti complessivi per ciascun candidato” .

O, l’allegato C dispone che “ sono ammessi alla valutazione i seguenti titoli artistici: *concerti solistici *di musica da camera e orchestrali *corsi di perfezionamento strumentale, stages e masterclasses frequentate *corsi tenuti in qualità di docente * concorsi *incisioni discografiche *pubblicazioni;
dispone ancora che “i titoli artistici presentati dai candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: *attinenza del titolo con la sottoclasse di concorso per la quale il candidato chiede l’ammissione *rilevanza dell’istituzione che promuove/ospita l’attività artistica documentata *rilevanza dell’editore e del contesto editori
”.

Ciò posto, si osserva che il bando prevede certamente l’attribuzione di un punteggio numerico, ma non esclude affatto che il punteggio in concreto assegnato possa essere accompagnato da una esplicitazione verbale delle ragioni che lo hanno attribuito, qualora ciò sia necessario ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale.

Il bando prevede, altresì, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, ai quali la Commissione deve attenersi.

Tali criteri, peraltro, esauriscono l’obbligo di motivazione nel solo punteggio numerico quando essi siano idonei a rendere, attraverso il raffronto tra quest’ultimo ed i criteri medesimi, l’iter logico seguito per la concreta assegnazione del punteggio.

Di conseguenza, la mancata impugnativa del bando non preclude l’esame dell’onere motivazionale sotteso alla attribuzione del punteggio, rilevando l’eventuale sufficienza o insufficienza dei criteri dallo stesso fissati come dato che incide sulla legittimità della sola assegnazione del voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali del punteggio assegnato.

Si vuole in buona sostanza affermare che la statuizione di criteri di valutazione ( non censurabili in termini di illegittimità del bando, in quanto non impugnato), consente comunque di valutare se l’assegnazione del solo voto numerico sia sufficiente sotto il profilo motivazionale, considerandosi che essi valgono a rendere sufficiente il solo voto numerico se sufficientemente indicati, ma non anche a ritenere che, non impugnato il bando, la eventuale genericità di essi esaurisca sempre e comunque l’obbligo motivazionale della valutazione concretamente effettuata.

Una cosa, infatti, è la motivazione della valutazione, altra cosa sono i criteri di valutazione, che sono strumentali alla verifica dell’adempimento motivazionale con il solo voto numerico, ma che, se non impugnati, non rendono sempre e comunque sufficiente, in termini di esplicitazione della valutazione, il punteggio in concreto attribuito.

Non è, pertanto, preclusa la verifica dell’esistenza di una sufficiente motivazione della valutazione (in termini di mero punteggio numerico), quando il bando non sia stato impugnato nella parte in cui fissa i criteri di valutazione.

Ciò posto, la Sezione ha recentemente affermato ( cfr. Cons. Stato,VI, 11-12-2015, n. 5639) che, in presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante la cifra del voto.

Dall’orientamento giurisprudenziale sopra citato emerge, dunque, che l’attribuzione del solo voto numerico è sufficiente quando si sia in presenza di criteri di massima e di parametri di riferimento, da cui poter desumere la graduazione e l’omogeneità della valutazione effettuata mediante la cifra del voto.

O, ritiene la Sezione che nella specie, in presenza di specificazione dei titoli valutabili e dei criteri di massima di valutazione degli stessi, la valutazione espressa con il solo voto numerico risulti sufficiente ad adempiere l’obbligo motivazionale.

Va, invero, rilevato che il bando attribuisce, in relazione ai titoli, la possibilità di assegnare un punteggio massimo di 10 punti.

Esso individua, nell’allegato B, una molteplicità di titoli valutabili, i quali risultano specificamente indicati ( concerti solistici, di musica da camera e orchestrali, corsi di perfezionamento strumentale, stages e masterclasses frequentati, corsi tenuti in qualità di docente, concorsi, incisioni discografiche e pubblicazioni);
individua, poi, quali criteri di valutazione degli stessi, l’attinenza del titolo con la sottoclasse di concorso per la quale il candidato chiede l’ammissione, la rilevanza dell’istituzione che promuove/ospita l’iniziativa e la rilevanza dell’editore e del contesto editori.

O, in presenza di un punteggio massimo di 10 punti, da assegnare con riferimento ad una pluralità di titoli analiticamente indicati, la possibilità di ricavare le ragioni sottese al voto numerico concretamente assegnato risulta consentita attraverso la comparazione dei singoli titoli con i criteri di valutazione indicati dal bando medesimo.

I criteri di valutazione, sopra indicati, risultano – a giudizio del Collegio- sufficientemente esplicitati in relazione alla peculiarità della materia cui essi attengono e, di conseguenza, alla impossibilità di una puntuale, specifica e predeterminata casistica delle possibili variabili in ordine alle quali deve estrinsecarsi la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione.

Trattasi, invero, di criteri che si rapportano alla tipologia dei titoli specificamente indicati come valutabili e che, pertanto, consentono di rendere intellegibile il voto numerico attribuito dalla Commissione, atteso che permettono di verificare se in concreto sia stato seguito il relativo parametro di valutazione.

Valido elemento di controllo è, in primo luogo, il criterio della ” attinenza del titolo con la sottoclasse di concorso per la quale il candidato chiede l’ammissione” , il quale è criterio riferibile a tutti i titoli artistici indicati nell’allegato C del bando.

Parimenti è da dirsi in relazione al criterio della “ rilevanza dell’istituzione che promuove/ospita l’iniziativa ”, il quale è criterio pacificamente riferito ai concerti, ai corsi tenuti in qualità di discente o di docente ed ai concorsi, nonché al criterio della “ rilevanza dell’editore e del contesto editori ”, che costituisce parametro di valutazione specifico per i titoli costituiti dalle incisioni discografiche e dalle pubblicazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che sussistano, attraverso tali criteri di valutazione ( considerati alla luce della analitica specificazione delle tipologie di titoli artistici valutabili ed alla peculiarità della materia di cui trattasi, attinente alla attività musicale), elementi sufficienti a circoscrivere l’esercizio del potere tecnico-discrezionale di valutazione spettante alla Commissione;
in tal modo, da una parte, evitando che tale potere discrezionale trasmodi in arbitrio e, dall’altra, consentendone una verifica anche in termini di leggibilità del voto numerico concretamente assegnato, sì da essere soddisfatto l’obbligo motivazionale della valutazione.

In tale contesto, pertanto, ritiene il Collegio che il voto numerico sia sufficiente ad esprimere i contenuti e le ragioni della valutazione effettuata, in quanto consente di verificarne la concreta graduazione e l’omogeneità di applicazione, conformemente all’orientamento giurisprudenziale più sopra richiamato.

Di conseguenza, la Sezione condivide la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sufficienza del solo voto numerico e la idoneità delle modalità della valutazione sul presupposto che “ riferendosi i titoli validabili ad attività artistiche molteplici e variegate, non sarebbe possibile fissare il valore di queste secondo un punteggio precostituito ”, in quanto “all’esplicazione di un’attività artistico-musicale non può essere riconosciuto esclusivamente un valore intrinseco, occorrendo anche una opportuna contestualizzazione ”.

Il motivo di appello non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Con il terzo motivo l’appellante lamenta: In relazione al motivo 1 del ricorso in primo grado: error in iudicando per violazione dei principi di cui agli artt. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della Costituzione – violazione ed elusione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa – art. 12 preleggi – erronea motivazione –error in procedendo per carenza istruttoria-violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Deduce che la nomina della commissione giudicatrice è avvenuta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande: tale termine era il 6-12-2013, mentre la Commissione era stata nominata il 2-12-2013, con provvedimento n. 8281.

Censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto che mancasse, a dettare tale regola, una normativa ad hoc , dovendosi fare riferimento all’articolo 84 del codice degli appalti, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi che rinvia alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Sottolinea, inoltre, che la disposizione di cui al richiamato articolo 84 sottende una ratio che è identica per tutte le procedure ad evidenza pubblica, che è il principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Tale principio è un principio generale, ribadito dall’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 ed è un principio vincolante.

La sentenza di primo grado così motiva sul punto.

Nel merito risulta infondato il primo motivo di ricorso, in quanto, in assenza di una normativa ad hoc sul punto, nell’ambito della partecipazione a procedure selettive ( e diversamente da quanto specificamente previsto dall’art. 84, co. 10, d.lgs. 163/2006 per la peculiare materia della procedura di affidamento dei contratti pubblici, che anzi parte della giurisprudenza limita ai soli appalti di lavori –cfr. Cons. Stato, V, n. 4311 del 6-7-2010), risulta del tutto rituale che la nomina della Commissione giudicatrice sia avvenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al procedimento in questione ”.

Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione per le ragioni che di seguito si espongono, condividendosi sul punto la determinazione reiettiva del giudice di primo grado.

Va, invero, condiviso sul punto l’avviso che nella specifica materia dei pubblici concorsi non esista una norma che imponga la nomina della Commissione solo dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione alla stessa.

E’ ben vero che la regola prevista dall’articolo 84 del Codice degli Appalti tende (almeno astrattamente) ad evitare che vi possano essere, con la preventiva conoscenza dei nominativi dei commissari, inaccettabili contatti e collusioni dei candidati con gli stessi commissari e, dunque, costituisce espressione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Tuttavia, tale disposizione è specificamente dettata per la materia dei contratti pubblici, onde non si ritiene che la portata inderogabile di essa e le illegittimità conseguenti alla sua violazione possano in via automatica trovare applicazione, anche in via analogica, al differente settore delle pubbliche selezioni.

In difetto di una specifica previsione in tale settore, trova certamente applicazione il principio della imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, sancito dall’articolo 1 della legge 241/1990.

Tuttavia, la violazione di tale principio deve essere dedotta in concreto e non in astratto, dovendosi fornire elementi i quali facciano ritenere che nella specie il principio sia stato violato.

O, nella specie tali elementi non sussistono.

Va, invero, considerato che la nomina della Commissione è avvenuta solo 4 giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle domande e non emerge dagli atti, né ciò risulta dedotto dall’appellante, che i soggetti vincitori della procedura abbiano proposto la loro domanda di partecipazione dopo l’avvenuta nomina della Commissione;
né tampoco risultano addotti elementi di collegamento tra i candidati vincitori ed i membri della Commissione, tali da indurre a ritenere che la loro partecipazione ( e l’utile esito della procedura) sia dipeso proprio dalla presenza di commissari il cui nominativo era già conosciuto prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Il motivo deve , pertanto, essere respinto.

Con il quarto motivo l’appellante deduce: In relazione al motivo 6 del ricorso di primo grado: error in iudicando per violazione di legge – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – art. 97 Cost. – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà-illogicità – illegittima composizione della commissione –violazione del principio di unicità ed immutabilità della commissione.

Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato tale motivo, ritenendo legittima la presenza in Commissione della professoressa V.

Evidenzia che con provvedimento del 2-12-2013 (prot. n. 8221) venivano nominati i membri della Commissione giudicatrice, sia effettivi che supplenti. Tra i supplenti erano nominati i professori P, M, S, M , C e S.

O, nei verbali nn. 13, 14 e 15 del 23-1-2014, relativi alle sedute in cui erano stati valutati i titoli della sottoclasse chitarra, flauto e violino, si legge che la Prof. E d P in quanto assente è sostituita dalla Prof. Giulia V, membro non facente parte della commissione né come docente né come supplente.

Censura la sentenza del Tribunale in quanto non si ha evidenza di alcun provvedimento di nomina della prof. V né la composizione della commissione può dirsi questione meramente formale.

Evidenzia che , in sede di valutazione dei titoli, senza dare conto dell’avvenuta sostituzione in base ad un provvedimento formale, senza dare conto delle ragioni della sostituzione e senza verbalizzarle, la Commissione si è trovata con un componente diverso non indicato né tra i membri effettivi né tra quelli supplenti.

La gravata sentenza così motiva sul punto.

da disattendere è il settimo motivo di ricorso, atteso che la prof. Giulia Anna Romano V (docente del Conservatorio intimato) risulta aver sostituito in via definitiva, e conformemente alla previsione dell’articolo 4 del bando (previa convocazione all’uopo, necessariamente presupponente un implicito provvedimento di nomina a commissario), la prof. Emanuela D P, senza che , peraltro, neppure in tale frangente siano state allegate dalla ricorrente specifiche ragioni di pregiudizio derivanti dalla avvenuta sostituzione sulla propria posizione concorsuale (necessarie a rendere ammissibile la censura di mero ordine formale – cfr. Cons. Stato, V, n. 5563 del 31-10-2012….) ”.

Il motivo di appello non è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

L’articolo 4 del bando prevede, al primo comma, che le Commissioni Giudicatrici per l’ammissione ai corsi “ sono costituite con decreto del Direttore ”. Prevede ancora che “ In caso di assenza o impedimento di un componente nel corso dei lavori della Commissione, lo stesso viene sostituito in via definitiva ”.

Se è vero che nella vicenda in esame non è stato prodotto alcun provvedimento formale (decreto direttoriale) di nomina della professoressa Emanuela D P quale componente della Commissione giudicatrice, è altresì vero che la determinazione amministrativa di nomina della stessa da parte dell’organo competente vi sia comunque stata.

Essa, invero, si desume in primo luogo dalla nota di convocazione di quest’ultima, a firma del Direttore del Conservatorio, per i lavori della Commissione per la classe A077, prot. n. 452 del 29-10-2013.

Tale convocazione ai lavori della Commissione presuppone, invero, la designazione del docente, da parte del Direttore del Conservatorio, a componente dell’organo.

Si desume ancora dagli stessi verbali della Commissione in cui si dà atto che “ risulta assente la professoressa E d P che viene sostituita dalla prof. Giulia V ”.

Osserva il Collegio che nelle relative sedute risulta presente il Direttore del Conservatorio, prof. E, soggetto competente alla nomina, il quale ha sottoscritto i verbali.

Risulta, inoltre, osservata la disposizione del comma 4 dell’articolo 4 del bando, la quale precisa che “ in caso di assenza o impedimento di un componente nel corso dei lavori della commissione, lo stesso viene sostituito in via definitiva ”. Nei verbali, invero, si dà atto delle ragioni della presenza della prof. V, giustificata dalla sostituzione della prof. D P assente, risultando , altresì, dall’esame degli atti di causa che tale sostituzione è avvenuta in via definitiva, atteso che la professoressa D P non compare più nei lavori successivi della Commissione valutatrice.

Va, poi, evidenziato, come chiarito dalla difesa dell’Amministrazione, che la prof. V aveva titolo a partecipare alla Commissione in quanto docente a tempo determinato del Conservatorio di Musica di Napoli.

Di conseguenza, deve ritenersi, pur in mancanza di un formale atto espresso di nomina (sub specie di decreto direttoriale), che, da un punto di vista sostanziale, tale nomina vi sia stata, configurandosi comunque, pur se desumibile da altri atti, l’esistenza della relativa determinazione da parte dell’organo competente.

La presenza, poi, della citata prof. V in Commissione risulta legittima, giustificandosi ( ed in tal senso risultando esplicitata nei verbali) alla luce delle previsioni del comma 4 dell’articolo 4 del bando.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, il motivo di appello deve essere respinto.

Con il quarto motivo di appello viene dedotto: In relazione al motivo 7 del ricorso in primo grado: error in iudicando per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 198 dell’11-4-2006 – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità- art. 97 Cost. – erronea motivazione – error in procedendo per carenza di istruttoria – illogicità.

Censura la gravata sentenza nella parte in cui ha respinto la doglianza con la quale era stata dedotta l’illegittimità della Commissione poiché in spregio alle norme sulla pari opportunità e alle stesse previsioni del bando, evidenziando che la commissione nominata è risultata composta da 13 docenti, di cui soltanto due donne.

La pronuncia del Tribunale sarebbe erronea in quanto condiziona la cogenza del rispetto delle quote rosa ad una condotta discriminatoria nei confronti dei candidati.

Il motivo di appello è infondato, in coerenza con la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio sul tema, condivisa dal Collegio.

Viene, infatti, affermato ( cfr. Cons. Stato, V, 28-8-2015, n. 3959) che la mera circostanza che una commissione non rispetti la proporzione di genere nella composizione della commissione di concorso non esplica effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile.

Si evidenzia, inoltre, che la normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio la possibilità di occupazione femminile, sicchè la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa: in assenza di una espressa disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di settore non esplica per sé effetti invalidanti sulle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei ricorrenti di sesso femminile ( cfr. Cons. Stato, III, n. 3240/2015;
VI n. 703/2015).

Ciò posto, osserva la Sezione che parte appellante si limita a rilevare la suddetta violazione della proporzione di genere nella composizione della commissione ma non adduce alcuna ragione di discriminazione nei suoi confronti da tale violazione derivante.

Di conseguenza, la determinazione reiettiva del Tribunale sul punto merita piena condivisione.

Con il quinto motivo di appello viene dedotto: In relazione al motivo 5 del ricorso in primo grado: error in iudicando per violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – art. 97 Cost. –carenza istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà – illogicità.

Lamenta , in particolare, che illegittimamente la Commissione avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli successivamente all’espletamento delle prove orali e pratiche, richiamando in proposito la giurisprudenza che ritiene illegittima la valutazione dei titoli dopo la correzione della prova scritta e l’abbinamento delle prove ai nominativi dei candidati, in quanto vengono violate le garanzie di trasparenza ed imparzialità della procedura.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale così motiva sul punto.

Può quindi passarsi all’esame del motivo di ricorso, con il quale … lamenta che la valutazione dei titoli sia avvenuta successivamente all’espletamento delle prove orali e pratiche, dopo la formazione della graduatoria provvisoria. In sostanza, con la censura in commento parte ricorrente invoca (pur non facendovi espresso riferimento) la disposizione prevista dall’art. 8, co.1 DPR 9.5.1994 n. 487, secondo il quale “nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”. Detta censura, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto il citato art. 8 co.1 non appare applicabile al caso di specie;
difatti, la procedura selettiva in discussione non è finalizzata ad un accesso al pubblico impiego, mentre il DPR 487/1994 ha ad oggetto il “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
e comunque la non conferenza di quest’ultima normativa, anche a volerne ipotizzare un’applicazione analogica, risulta conseguente alla specificità della selezione in parola, in cui manca una prova concorsuale scritta, essendo i candidati sottoposti ad un test preliminare, ad una o più prove pratiche, e a una prova orale (cfr. art. 5 co.1 del Bando di accesso).In ogni caso va rilevato come proprio nel Bando di accesso fosse cadenzato (art. 5, co.7……) il modus operandi poi concretamente seguito dalla commissione;
e come il Bando suddetto non sia stato oggetto di gravame in questa sede, con la conseguenza del permanere della sua efficacia quale lex specialis della procedura”
.

Il motivo di appello non può trovare accoglimento.

Ritiene in proposito la Sezione che dirimente si appalesi la mancata impugnazione del bando, il quale ha stabilito l’ordine delle diverse fasi della procedura selettiva proprio nella maniera censurata da parte appellante.

Invero, l’articolo 5 di esso prevede al comma 1, che “ la prova è predisposta da ciascuna istituzione AFAM e si articola in: a) un test preliminare;
b) una o più prove pratiche;
c) una prova orale
”. Il successivo comma 7 dispone che “ Ai candidati che abbiano superato tutte e tre le prove vengono valutati i titoli di studio, accademici e di ricerca, in conformità a quanto disposto dall’Allegato A al d.m. 11.11.11 n. 194 (Allegato B), nonché i titoli artistici, tra quelli valutabili secondo i criteri previsti dal presente bando (Allegato BC)”.

Dunque, è la stessa lex specialis della procedura che prevede che la valutazione dei titoli avvenga solo all’esito dello svolgimento delle tre prove e, limitatamente ai candidati che le abbiano superate;
in tal modo consentendo che la valutazione dei titoli venisse svolta in un momento in cui la commissione già conosceva il punteggio fino a quel momento conseguito da ciascuno dei candidati.

O, nella vicenda in esame la Commissione si è attenuta scrupolosamente alle disposizioni in proposito dettate dal bando, costituente lex specialis e, come tale, precipuo parametro regolatorio della procedura.

Tale bando, come sopra detto, non è stato impugnato con il ricorso di primo grado. Né dalla lettura del motivo in proposito articolato in tale atto introduttivo del giudizio emergono doglianze che siano rivolte al bando di gara, risultando invece le stesse proposte contro il modus operandi della Commissione.

Sicchè, attesa la natura di lex specialis di tale atto e la sua conseguente efficacia a regolare la procedura, in mancanza di impugnazione dello stesso, non può con esito favorevole assumersi, quale vizio di legittimità dell’operato della Commissione e degli atti dalla stessa posti in essere, il dedotto momento di valutazione dei titoli.

Esso, invero, trova adeguata copertura (e non può pertanto essere scrutinato dal giudice) nelle disposizioni del bando, avverso il quale tale profilo di censura, in termini di illegittimità della regolamentazione, non è stato proposto.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il sesto motivo di appello deve essere rigettato.

In conclusione, dunque, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La peculiarità e la complessità della vicenda giustificano una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi