Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-27, n. 201106840
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Testo completo
N. 06840/2011REG.PROV.COLL.
N. 00058/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2011, proposto dalla DE - Federazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di BA- in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
contro
La IO PU, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Volpe e Nicola Colaianni, con domicilio eletto presso il signor FR AC in Roma, via Cosseria, n.2;
nei confronti di
La RC, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Sabino Persichella e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, viale G. Mazzini, 6;
la Confindustria, Usarci, Unimpresa, Unsic, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Lofoco, Gianluigi Pellegrino e Sabino Persichella, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale G. Mazzini, 6;
la Coldiretti, la Confesercenti, il Cna, la Compagnia delle Opere, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Lofoco, Sabino Persichella e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, viale G. Mazzini, 6;
la Confagricoltura BA, la Apavet - Fiavet, l’Associazione Spedizionieri Pugliesi, Anita PU, la Fegica Cisl, la Aiip Commercianti Manzoni BA, la Copagri BA, l’Eivag Cisl, la Cia Provincia di BA, Piazza e Mercati del Levante, l’Assopim, la Federagenti, la Nuova Cotaba, l’Associazione Commercianti Provincia Bat, l’Acu Associazione Consumatori Utenti, la Confartigianato di BA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 4348/2010, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IO PU, della RC, della Confindustria, della Coldiretti,di Usarci, di Confesercenti, di Unimpresa,di Cna,di Unsic e della Compagnia delle Opere;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Clarizia, l’avvocato Valla, l’avvocato Di Lecce per delega dell’avvocato Volpe, l’avvocato Colaianni, l’avvocato Pellegrino, l’avvocato Persichella e l’avvocato Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della PU, sede di BA, 30 dicembre 2010 n. 4348, resa in forma semplificata, che ha respinto il ricorso n, 1796 del 2010, proposto dall’odierna appellante avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1213 del 23 novembre 2010, avente ad oggetto “determinazione in ordine all’individuazione delle organizzazioni alle quali spetta designare i componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di BA”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la DE dalle organizzazioni legittimate a designare un rappresentante nei settori “commercio” e “servizi alle imprese”. L’appellante insiste nel sostenere la illegittimità del provvedimento di esclusione e ne chiede l’annullamento, in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza.
Si sono costituite in giudizio la IO PU nonché alcune delle associazioni di categoria intimate (in epigrafe meglio indicate), per contestare la fondatezza dell’appello e per chiederne la reiezione, con la consequenziale conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
L’appello è infondato e va respinto.
L’associazione ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la IO PU ha disposto la sua esclusione dal novero dei soggetti ammessi alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di BA, per i settori “commercio” e “servizi alle imprese”.
Va premesso, in fatto, che l’odierna appellante era già stata esclusa dal novero dei soggetti legittimati a designare i componenti della camera di commercio di BA (in occasione del rinnovo dell’organo rappresentativo per il mandato 2010-2015 ). In quella occasione, la IO aveva disposto l’esclusione di DE a causa dell’erronea indicazione dell’anno 2003, in luogo del 2008, nella scheda allegata alla dichiarazione avente ad oggetto il numero di imprese iscritte ed il numero di occupati, resa ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del D.M. n. 501 del 1996.
Era accaduto che a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento (n. 618 del 9 settembre 2010) emanata dal Tar PU, sede di BA, avverso tale primo decreto di esclusione della odierna appellante i giudici di primo grado, nell’ammettere con riserva l’organizzazione ricorrente al prosieguo della procedura di designazione, avevano fatto salvo il potere della IO di esperire, anche d’ufficio ed in ogni momento, le verifiche circa l’effettiva rappresentatività e la veridicità dei dati autocertificati. La IO, ottemperando all’ordinanza cautelare, ha pertanto riammesso DE (con decreto n. 1085 del 1° ottobre 2010) ed al contempo ha richiesto (con note del 29 settembre e del 9 novembre 2010) alla stessa DE, per il tramite del Presidente della C.C.I.A.A. di BA, chiarimenti sulla sede legale, sui recapiti, sui dipendenti e sui bilanci degli ultimi cinque anni, nonché l’invio dell’elenco nominativo delle imprese iscritte e dei dati e della documentazione relativa al numero degli occupati.
L’associazione ricorrente ha però soltanto parzialmente dato seguito alle richieste della IO PU: con lettera del 15 novembre 2010, essa ha infatti comunicato di non poter trasmettere l’elenco delle imprese iscritte e la documentazione sul numero di occupati, contenenti a suo avviso “dati sensibili” ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003, ed ha fatto presente di aver inoltrato una apposita istanza di autorizzazione al Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi delle imprese iscritte sono stati peraltro esibiti al dirigente regionale che aveva sottoscritto la richiesta istruttoria, senza tuttavia consentirne l’estrazione di copia.
A ciò è seguito il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1213 del 23 novembre 2010 (impugnato), con il quale la DE è stata nuovamente esclusa dalla procedura di designazione dei membri del Consiglio camerale, per omessa consegna degli elenchi delle imprese iscritte e dei dati sul numero degli occupati di queste ultime, elementi entrambi utili a valutare la sua effettiva rappresentatività.
La ricorrente ha impugnato anche tale decreto, chiedendone l’annullamento, deducendo la violazione del d. lgs. n. 196 del 2003, dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993 e del D.M. n. 501 del 1996, la violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il Tar ha respinto il ricorso, evidenziando che:
a) la ricorrente, al di là della esigibilità da parte della IO, senza l’autorizzazione previa del Garante dei dati personali, dei dati riferiti alle imprese iscritte, era in ogni caso rimasta immotivatamente inadempiente rispetto all’obbligo di comprovare il numero degli occupati presso le imprese iscritte;
b) il Garante aveva nondimeno autorizzato (con provvedimento generale n. 3 del 2009) le associazioni di categoria a fornire i dati oggetto della richiesta istruttoria regionale ;
c) in ogni caso, nessuna autorizzazione previa del Garante era nel caso di specie esigibile, posto che l’art. 24 lett. a) del d. lgs. n. 196 del 2003 del Codice sulla protezione dei dati personali consente di prescindere dal consenso degli interessati quando si tratti di adempiere ad un obbligo di legge, di regolamento o riveniente dalla normativa comunitaria.
Ciò che poteva dirsi nel caso concreto in cui la messa a disposizione e la consegna degli elenchi nominativi delle imprese iscritte era prevista (ed anzi imposta) dalla normativa di settore, ed in particolare dall’art. 2, terzo comma, del D.M. n. 501 del 1996. Rileva ancora il Tar che, d’altra parte, la formazione del consiglio camerale è rigidamente ancorata ai rapporti proporzionali di rappresentatività tra le organizzazioni di categoria, ai sensi degli artt. 10 e segg.. della legge n. 580 del 1993, sicché le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di formazione dell’organo collegiale hanno l’onere di accertare, in tutte le fasi, l’effettività dei dati autocertificati dalle associazioni che chiedono di concorrere alle designazioni.
Deduce l’associazione appellante l’erroneità della impugnata sentenza e ne chiede la riforma integrale, con conseguenziale annullamento degli atti in primo grado impugnato.
Anzitutto l’appellante si duole della violazione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo nella misura in cui il giudice di primo grado avrebbe inammissibilmente adottato la impugnata sentenza in forma semplificata alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ma prima del decorso del termine dilatorio di venti giorni tra la data dell’ultima notifica del ricorso e l’udienza stessa.
Con il secondo e terzo motivo l’appellante reitera anche in questo grado la doglianza di violazione degli artt. 4 e 20 del d.lgs. 193/06, rilevando come il DM 501/96 – nella parte in cui