Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-28, n. 202100836
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00836/2021REG.PROV.COLL.
N. 04757/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4757 del 2020, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R F, G M R e G T, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R F in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Manital s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Maria Esposito in Roma, al lungotevere Arnaldo Da Brescia, n. 11;
Manitalidea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 11;
nei confronti
Elba Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato – sez. V n. 477/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A., di Manitalidea S.p.A. e di Manital s.c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, il Cons. G G e uditi per le parti, pure da remoto, gli avvocati Ferola, Roberti, Ciervo e l’avvocato dello Stato Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso per revocazione ex art. 106 cod. proc. amm. -OMISSIS-esponeva:
a ) che Consip s.p.a. aveva sancito la sua esclusione dalla gara denominata F24, sull’assunto che concretassero grave errore professionale, imputabile alla società ex art. 38, co. 1, lett. f ) d. lgs. n. 163/2006, le risultanze delle indagini preliminari nei confronti del socio di minoranza avv. -OMISSIS-
b ) che, pendente il contenzioso instaurato avverso la ridetta determinazione, Consip s.p.a. aveva proceduto, con successivo provvedimento in data 6 marzo 2018, alla esclusione della ricorrente da ulteriori sei gare in corso, tutte regolate ratione temporis dal d. lgs. n. 163/2006 cit. e, in particolare, dalla gara indetta per l’affidamento per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi negli istituti e luoghi di cultura: e ciò in base all’ulteriore assunto che le misure di riorganizzazione (c.d. self cleaning ) attuate dalla società (e validate dal Tribunale di Roma, con ordinanza in data 1° agosto 2017 ai fini della idoneità a contrattare con la pubblica amministrazione) avrebbero sortito effetti soltanto per il futuro, e non relativamente alle procedure evidenziali già in corso;
c ) che anche tale misura era stata impugnata con ulteriore ricorso, integrato da motivi aggiunti, dinanzi al TAR per il Lazio, che – all’esito della pronunzia n. 5424/2018, resa da questo Consiglio di Stato in relazione alla prima gara – lo aveva respinto;
d ) che la sentenza era stata gravata da rituale appello, con il quale – nel corpo dei plurimi ed articolati motivi di doglianza – era stata anche formalizzata specifica istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE, con rinvio pregiudiziale, della questione d’interpretazione della norma unionale di cui all’art. 45, comma 2, lett. d ), della Direttiva n. 18/2004, recepita dal D.Lgs. n. 163/2006;
e ) che, con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello, segnatamente disattendendo l’istanza di rimessione sull’argomentato (ed asseritamente scarno e immotivato) assunto che “i principi desumibili dal precedente di Corte Giust. UE 20 dicembre 2017, n. 178, in causa C-178/16, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a.”, consentissero di superare “ la questione interpretativa pregiudiziale al giudice eurounitario