Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-30, n. 202107980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-30, n. 202107980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107980
Data del deposito : 30 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2021

N. 07980/2021REG.PROV.COLL.

N. 10664/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10664 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati T D F, G C P Z e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare della Sez. IV di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021, il Cons. Antonella Manzione e udito per l’appellato l’avvocato S M, anche in sostituzione dell’avvocato G C P Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, proposto dinanzi al T.A.R. per il -OMISSIS-, l’odierno appellato, signor -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità della Commissione medica per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, datato 5 aprile 2018, effettuato nell’ambito del concorso indetto con bando pubblicato il 26 maggio 2017 per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato altresì il decreto del Direttore centrale per le Risorse umane del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno del 28 maggio 2018, di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso. In particolare, la carenza dei requisiti psico-fisici al servizio di polizia veniva motivato mediante richiamo all’art. 3, comma 2, in riferimento alla tabella 1, punto 15, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, essendogli stato riscontrato « deflessione del tono dell’umore in soggetto con tratti dipendenti di personalità a rilevanza clinica ».

2. Disposta, con ordinanza n. -OMISSIS-, verificazione presso un’apposita Commissione, la cui costituzione è stata demandata al Dipartimento di Medicina legale -OMISSIS-, l’adito Tribunale, in relazione agli esiti dell’incombente, accoglieva il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-, con conseguente ammissione dell’interessato al prosieguo dell’ iter concorsuale.

3. Con l’odierno appello, il Ministero dell’Interno ha impugnato l’anzidetta sentenza, assumendo che il giudice di prime cure ha basato la propria decisione esclusivamente sul giudizio espresso dall’organo verificatore, sostanziato nella affermata idoneità dell’appellato. Al contrario, come da giurisprudenza consolidata sul punto, la chiara concludenza degli esiti medico-legali a fondamento della disposta esclusione dall’anzidetta selezione concorsuale, non potevano essere messi in discussione, attesa anche la loro discrezionalità tecnica, dalla reiterazione delle visite in epoca successiva. In particolare, viene sostenuta l’irripetibilità di accertamenti interni ad una procedura concorsuale, posto che, a fronte di un giudizio di inidoneità, l’esito difforme di una successiva verificazione non ha, di per sé, rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio sia conseguenza di travisamento, ovvero sia comunque inattendibile (ad esempio, per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti). Conclude pertanto per l’accoglimento della formulata istanza cautelare, con sospensione dell’esecuzione della gravata sentenza del T.A.R. per il -OMISSIS-;
nel merito, insistendo per l’annullamento dell’anzidetta pronunzia, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. Si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS-, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure. Come da certificazioni mediche versate in atti, gli sarebbe stata diagnosticata una infermità (addirittura di rilevanza clinica) in realtà non esistente, come tale frutto di carenza di istruttoria che ha manifestato eccesso di potere. Ne ha eccepito anche l’inammissibilità, in quanto generico e riferito a censure non presentate nel procedimento di primo grado, ove ilo Ministero neppure si era costituito.

5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il fumus dell’appello in quanto « l’accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati all’arruolamento nei corpi armati dello Stato eseguito dalla competente commissione di concorso è anzitutto espressione di discrezionalità tecnica, come tale notoriamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici;
inoltre, si tratta di un accertamento che deve essere riferito al momento in cui si svolge la procedura di selezione, e come tale ha natura non ripetibile, non potendo essere messo in discussione sulla base di eventuali esiti di segno opposto acquisiti in epoca successiva, e ciò anche per assicurare la parità di trattamento dei candidati
[…]».

6. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato con riferimento alla presunta violazione del divieto dei nova nell’attuale fase di giudizio, stante che lo stesso non è riferibile alla Amministrazione intimata, che può argomentare in maniera ampia, seppure non si è costituita innanzi al Tribunale di prime cure.

8. L’appello peraltro è, alla stregua di quanto infra precisato, fondato e merita, pertanto, accoglimento.

9. In esso viene nuovamente all’evidenza la questione della possibilità di inficiare le risultanze di una valutazione concorsuale senza tuttavia confutarne metodiche e scientificità, per il solo tramite di una sua reiterazione, ex se inammissibile in assenza di tali rilevati errori. La peculiarità delle deficienze di tipo psicologico, il cui accertamento va correlato alla altrettanto peculiare portata idoneativa ad una funzione quale quella di polizia connotata da particolare delicatezza e sensibilità, ne impone il congelamento del riscontro al momento della valutazione da parte della competente commissione, comprensiva della tempistica e del fattore stress che la procedura concorsuale in sé ingenera nel candidato.

10. E’ opportuno chiarire, in proposito, che il procedimento volto all’accertamento di idoneità psico-fisica sconta un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, non immune dal controllo giurisdizionale ma, tuttavia, esposto a un sindacato esogeno della funzione amministrativa, di tipo c.d. debole, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici e evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili. Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall’esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi.

11. Nel caso di specie, la valutazione, di tipo psicodiagnostico e psichiatrico, è stata affidata al Centro di neurologia e psicologia medica, e precisamente a un collegio medico composto da funzionari medici della Polizia di Stato, specialisti in psichiatria e psicologia clinica e funzionari psicologi della Polizia di Stato. La mancanza di dubbi in ordine alla legittimità del protocollo medico accertativo seguito o di censure metodologiche, rende le successive certificazioni e finanche l’esito della verificazione insufficienti a revocare in dubbio l’attendibilità del giudizio reso dalla commissione medica specialistica il 5 aprile 2018. La citata diagnosi è stata, quindi, recepita come causa di non idoneità psico-fisica ai sensi dell’art. 3, comma 2. riferimento tabella 1, punto 15 del d.m. n. 198/2003 che espressamente contempla « il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato ». Tale categoria ricomprende, quindi, la presenza di una serie di imperfezioni della sfera psichica che, pur non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, rendono nella loro complessità e concorrenza un soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato. Ciò in quanto si tratta di condizioni clinicamente significative, pur se riconducibili ad una nozione definitoria complessiva (comunque « a rilevanza clinica ») che risultano disfunzionali e comportano una compromissione del funzionamento psicosociale del soggetto di grado esimente ed incompatibile col servizio, senza che se ne debbano ricercare di ulteriori.

12. D’altro canto, la portata di ridetto incombente istruttorio in fattispecie analoghe è stata oggetto di reiterate pronunce, anche interne alla Sezione, dai cui esiti consolidati non è ragione di discostarsi (v. Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2021, n. 3256, nonché sez. II, nn.3764,3765 e 3766 del 12 maggio 2021). Costituisce dunque ius receptum che le valutazioni della Commissione concorsuale di che trattasi sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, e in quanto tali non possono essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva. Esse pertanto sono sindacabili soltanto ove inattendibili, nonché soggette al principio tempus regit actum , per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico originariamente reso dalla Commissione all’uopo preposta (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596).

Va in sostanza escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali, siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito;
e ciò in quanto nell’ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse. Il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego « deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo »;
ciò in quanto « i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili » (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, n. 2833/2021).

Quanto detto a valere anche nei casi in cui le valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, siano state espresse da organismi sanitari pubblici e finanche militari, se diversi da quelli istituzionalmente competenti (v. ancora Cons. Stato, sez. II, n. 3764/2021), salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità.

13. Il T.A.R., dunque, ha formulato proprie valutazioni, che si sono sovrapposte a quelle della competente Commissione medica specialistica, mutuandone motivazione ed esiti dai risultati della verificazione, mediante una operazione di integrale sostituzione dell’una all’altra, senza esprimere alcun proprio vaglio critico e, per giunta, senza neppure adombrare il minimo sospetto circa l’inattendibilità del giudizio reso dalla prima.

14. Per quanto sopra detto, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il -OMISSIS- n. -OMISSIS-, va respinto il ricorso n.r.g.-OMISSIS-.

15. Sussistono giustificati motivi, in considerazione delle circostanze concrete, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione delle spese della verificazione disposta in primo grado, che devono essere poste a carico della parte soccombente.

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